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Impugnazione proposta il 9 giugno 2022 dalla Deutsche Lufthansa AG, dalla Lufthansa Cargo AG e dalla Swiss International Air Lines AG avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022, causa T-342/17, Deutsche Lufthansa e a. / Commissione

(Causa C-380/22 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Cargo AG e Swiss International Air Lines AG (rappresentanti: Völcker, Rechtsanwalt, e R. Benditz, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione C(2017) 1742 final, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo (Caso AT.39258 – Trasporto aereo di merci);

in subordine, se ritenuto necessario, rinviare la causa al Tribunale per un nuovo esame in conformità con la sentenza della Corte;

condannare la Commissione a sopportare le proprie spese e quelle delle ricorrenti, sia per il presente procedimento che per il procedimento dinanzi al Tribunale; e

adottare qualunque altro provvedimento che la Corte ritenga opportuno.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, le ricorrenti deducono un motivo composto da quattro parti.

Prima parte, vertente sul fatto che la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto per non aver dimostrato che il comportamento restringa la «concorrenza all’interno del mercato interno» ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Seconda parte, vertente sul fatto che la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto nel concludere che la Commissione fosse autorizzata a prendere in considerazione gli effetti di un’infrazione unica e continuata nel suo complesso.

Terza parte, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe a torto sostituito la propria valutazione degli effetti qualificati a quella della Commissione.

Quarta parte, vertente sul fatto che la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto nel ritenere che i fatti rilevanti diano luogo a effetti immediati, sostanziali e prevedibili nell’ambito del test degli effetti qualificati.

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