Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi) il 13 novembre 2023 – Electricity & Water Authority of the Government of Bahrain e a. / Prysmian Netherlands BV e a.

(Causa C-672/23, Electricity & Water Authority of the Government of Bahrain e a.)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te Amsterdam

Parti nel procedimento principale

Attori: Electricity & Water Authority of the Government of Bahrain, GCC Interconnection Authority, Kuwait Ministry of Electricity and Water, Oman Electricity Transmission Company SAOC

Convenuti: Prysmian Netherlands BV, Draka Holding BV, Prysmian Cavi e Sistemi Srl, Pirelli & C. SpA, Prysmian SpA, The Goldman Sachs Group Inc., ABB BV, ABB Holdings BV, ABB AB, ABB Ltd, Nexans Nederland BV, Nexans Cabling Solutions BV, Nexans Participations SA, Nexans SA, Nexans France SAS

Questioni pregiudiziali

1)    a) Se esista uno stretto collegamento, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I-bis 1 , tra:

i)    da un lato un’azione contro un convenuto principale (anche: convenuto di riferimento) che non è destinatario di una decisione della Commissione in materia di intese ma che, come entità di cui si sostiene che faccia parte dell’impresa ai sensi del diritto dell’Unione europea in materia di concorrenza (in prosieguo: l’Impresa), è considerato responsabile in modo discendente per l’accertata violazione del divieto di intese sancito dal diritto dell’Unione e

ii)    dall’altro lato un’azione contro:

(A)    un secondo convenuto che è destinatario di tale decisione, e/o

(B)    un secondo convenuto che non è destinatario della decisione nei confronti del quale si afferma che questo, quale entità giuridica, fa parte di un’Impresa che nella decisione è considerata responsabile ai sensi del diritto pubblico per la violazione del divieto di intese sancito dal diritto dell’Unione.

Se al riguardo faccia differenza:

(a)    se il convenuto di riferimento considerato responsabile in modo discendente nel periodo dell’intesa si limitasse a detenere e gestire azioni;

(b)    – in caso di risposta affermativa alla questione 4a – se il convenuto di riferimento ritenuto responsabile in modo discendente fosse coinvolto nella produzione, distribuzione, vendita e/o consegna di prodotti oggetto del cartello e/o fornitura di servizi oggetto del cartello;

(c)    se il secondo convenuto, destinatario della decisione, sia considerato nella decisione stessa

(i)    di fatto partecipante all’intesa – nel senso che ha effettivamente partecipato all’accordo o agli accordi illeciti e/o alle pratiche concordate accertati oppure

(ii)    quale entità giuridica facente parte dell’Impresa tenuta responsabile ai sensi del diritto pubblico per la violazione del divieto di intese sancito dal diritto dell’Unione;

(d)    se il secondo convenuto, che non è destinatario della decisione, abbia effettivamente prodotto, distribuito, venduto e/o fornito prodotti e/o servizi oggetto del cartello;

(e)    se il convenuto di riferimento e il secondo convenuto facciano parte o meno della stessa Impresa,

(f)    le parti attrici hanno acquistato o ricevuto direttamente o indirettamente prodotti e/o servizi dal convenuto di riferimento e/o dal secondo convenuto.

b) Se ai fini della risposta alla questione 1a sia rilevante se si possa o meno prevedere che il secondo convenuto di cui trattasi venga chiamato dinanzi all’autorità giurisdizionale di detto convenuto di riferimento. In caso affermativo, se detta prevedibilità sia un criterio distinto ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I-bis. Se detta prevedibilità sia in linea di principio presunta in considerazione della sentenza Sumal del 6 ottobre 2021, C-882/19, ECLI:EU:C:2021:800. In che misura le circostanze menzionate alle lettere da a) a f) della questione la rendano qui prevedibile che il secondo convenuto venga chiamato dinanzi all’autorità giurisdizionale del convenuto di riferimento.

2)    Se al fine di stabilire la giurisdizione si debba prendere in considerazione anche la probabilità di successo dell’azione contro il convenuto di riferimento. In caso affermativo, se per tale giudizio sia sufficiente che non si possa escludere a priori che la domanda verrà accolta.

3)    a) Se il diritto di ognuno al risarcimento del danno in forza del diritto dell’Unione, a seguito di un’accertata violazione del divieto di intese sancito dal diritto dell’Unione, comprenda il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito al di fuori del SEE.

b) Se la presunzione, accettata in diritto della concorrenza, di influenza determinante esercitata dalle (sanzionate) società madri riguardo all’attività economica delle società figlie (la «presunzione Akzo») possa o debba essere applicata nei procedimenti (civili) risarcitori dei danni causati da cartelli.

c) Se una holding intermedia che si limiti a detenere e gestire azioni soddisfi il secondo criterio Sumal (lo svolgimento di un’attività economica che abbia un legame concreto con l’oggetto della violazione per cui la società madre è stata considerata responsabile).

4)    a) Se ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I-bis, possano essere convenuti di riferimento (congiuntamente) diversi convenuti stabiliti nello stesso Stato membro.

b) Se l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I-bis, indichi direttamente l’autorità giurisdizionale territorialmente competente, senza tenere conto del diritto nazionale.

c) In caso di risposta negativa alla questione 4a – così che un solo convenuto può essere convenuto di riferimento – e di risposta affermativa alla questione 4b – nel senso che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I-bis, indica direttamente l’autorità giurisdizionale territorialmente competente, senza tenere conto del diritto nazionale:

se ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I-bis, resti spazio per un rinvio interno al giudice del domicilio del convenuto nello stesso Stato membro.

____________

1 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).