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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 12 dicembre 2023 – Persidera SpA / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero delle Imprese e del Made in Italy

(Causa C-766/23, Persidera-2)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellante: Persidera SpA

Appellati: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Questioni pregiudiziali

Se il diritto dell’Unione e, in particolare, gli articoli 3, paragrafi 3 e 3-bis, e 8 e 9 della direttiva 2002/21/CE (c.d. “direttiva quadro”)1 , come modificata dalla direttiva 2009/140/CE2 , nonché gli articoli 5, 6, 8, 9 e 45, della Direttiva (UE) 2018/19723 , deve essere interpretato nel senso che osta ad un sistema del tipo di quello introdotto nella Repubblica Italiana dall’articolo 1, comma 1031-bis Legge di Bilancio 2018 come introdotto dall’articolo 1 comma 1105 Legge di Bilancio 2019, che priva o, comunque, limita in modo significativo l’autorità amministrativa indipendente delle sue funzioni di regolamentazione, stabilendo l’assegnazione di ulteriore capacità trasmissiva mediante procedura onerosa con aggiudicazione all’offerta economica più elevata e con la partecipazione degli incumbent.

Se il diritto dell’Unione, e, in particolare, gli articoli 8 e 9 della Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), gli articoli 3, 5, 7, e 14 della Direttiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2020, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)1 , gli articoli 2 e 4 della Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica2 , i consideranda n. 11 e n. 20 della Decisione UE 2017/899, i principi di equità, non discriminazione, tutela della concorrenza e del legittimo affidamento, deve essere interpretato nel senso che osta ad un sistema come quello introdotto dalla normativa nazionale rilevante (articolo 1, commi 1030, 1031, 1031-bis, 1031-ter, 1032, della Legge n. 205/2017), nonché dalle delibere dell’A.G.Com n. 39/19/CONS, 128/19/CONS, 564/2020/CONS e dai relativi provvedimenti di assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale, che ai fini della conversione “dei diritti d’uso delle frequenze” in “diritti d’uso della capacità trasmissiva” non disponga una conversione per equivalente ma riservi parte della capacità ad una procedura oneros[a], imponendo all’operatore ulteriori costi per assicurarsi la conservazione delle prerogative legittimamente acquisite nel corso del tempo.

Se il diritto dell’Unione e, in particolare, gli articoli 8 e 9 della Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), gli articoli 3, 5, 7, 14 della Direttiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2020, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), gli articoli 2 e 4 della Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, i consideranda n. 11 e 20 della decisione UE 2017/899, i principi di equità, non discriminazione, tutela della concorrenza e del legittimo affidamento, nonché i principi di proporzionalità ed adeguatezza, debba essere interpretato nel senso che osta ad un sistema del tipo di quello introdotto nella Repubblica Italiana dall’articolo 1, commi 1101-1108 Legge di Bilancio 2019, dall’articolo 1, commi 1030, 1031, 1031-bis, 1031quater, 1032, 1033, 1034 e 1037 Legge di Bilancio 2018, dalle Delibere AGCOM 39/19/CONS (PNAF), 128/19/CONS e 129/19/CONS e dai relativi provvedimenti di assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale, che non adotta misure di carattere strutturale – e pur in presenza di misure compensative e/o di riequilibrio non strutturali - per ristorare la situazione di disparità in precedenza determinatasi preveda una procedura onerosa che impone all’operatore ulteriori costi ed oneri e se tale diritto [dell’Unione], alla luce in particolare dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, nonché dei principi affermati dalla sentenza Persidera, osta ad un sistema come quello indicato, anche in ragione della complessiva evoluzione del sistema e delle “anomalie” e “criticità” e “irregolarità” dello stesso, riscontrate dalla giurisprudenza interna e sovranazionale indicate nella parte motiva della presente ordinanza o se invece le misure non strutturali adottate dall’Autorità per il riequilibrio del sistema siano sufficienti.

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1     Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33).

1     Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU 2009, L 337, pag. 37).

1     Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU 2018, L 321, pag. 36).

1     GU 2002, L 108, pag. 21.

1     GU 2002, L 249, pag. 21.