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Sentenza del Tribunale di primo grado 29 gennaio 2008 - Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware / Consiglio

(Causa T-206/07)1

(Dumping - Importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina - Status di impresa operante in economia di mercato - Diritti della difesa - Art. 2, n. 7, lett. c), e art. 20, n. 5, del regolamento (CE) n. 384/96)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd (Foshan, Cina) (rappresentanti: J.-F. Bellis, avvocato, e G. Vallera, barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito inizialmente da B. O'Connor, solicitor, e P. Vergano, avvocato, e successivamente da B. O'Connor e da E. McGovern, barrister)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. van Vliet e K. Talabér-Ricz, agenti); Vale Mill (Rochdale) Ltd (Rochdale, Regno Unito); Pirola SpA (Mapello, Italia); Colombo New Scal SpA (Rovagnate, Italia) (rappresentanti: G. Berrisch e G. Wolf, avvocati); e Repubblica italiana (rappresentanti: I. Braguglia, agente, assistito da W. Ferrante, avvocato dello Stato)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 23 aprile 2007, n. 452/2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina (GU L 109, pag. 12) nella parte in cui istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro prodotte dalla ricorrente.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio, dalla Vale Mill (Rochdale) Ltd, dalla Pirola SpA e dalla Colombo New Scal SpA

La Commissione e la Repubblica italiana sopporteranno ciascuna le loro spese.

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1 - GU C 170 del 21.7.2007.