Language of document : ECLI:EU:T:2013:395





Ordinanza del Presidente del Tribunale del 29 agosto 2013 – Iran Liquefied Natural Gas / Consiglio

(causa T‑5/13 R)

«Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Divieto di dare esecuzione a contratti commerciali in corso – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Manifesta irricevibilità dell’eccezione di illegittimità sulla quale si innesta la domanda – Irricevibilità della domanda»

1.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Provvisorietà del provvedimento (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 24, 25)

2.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la ricevibilità – Ricevibilità prima facie del ricorso principale – Esame sommario del ricorso principale da parte del giudice del procedimento sommario – Esame di un’eccezione di illegittimità sollevata nel procedimento principale (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 26, 27, 29)

3.                     Eccezione di illegittimità – Eccezione sollevata in fase di replica – Irricevibilità (Art. 277 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punto 31)

4.                     Eccezione di illegittimità – Portata – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Atto a carattere generale su cui si fonda la decisione impugnata – Necessità di un collegamento giuridico tra l’atto impugnato e l’atto generale contestato – Eccezione di illegittimità diretta contro disposizioni irrilevanti per la soluzione della controversia principale e che non presentano alcun collegamento giuridico diretto con quest’ultima – Possibilità di impugnare l’atto generale con ricorso di annullamento – Irricevibilità manifesta (Artt. 263 TFUE e 277 TFUE) (v. punti 32-36)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione, da un lato, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16), nella parte in cui tali atti hanno iscritto il nome della ricorrente nell’elenco delle persone e delle entità alle quali si applicano siffatte misure restrittive e, dall’altro, dell’articolo 1, punto 5, del regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 (GU L 356, pag. 34), nella parte in cui tale atto rende impossibile l’esecuzione dei contratti stipulati dalla ricorrente con partner stabiliti nell’Unione europea.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.