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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della società European Dynamics S.A. contro l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, proposto il 14 febbraio 2005.

(Causa T-70/05)

Lingua processuale: l'inglese

Il 14 febbraio 2005 la European Dynamics S.A., con sede in Atene (Grecia), rappresentata dal sig. N. Korogiannakis, avvocato, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (AESM).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione dell'AESM di respingere l'offerta della ricorrente e di aggiudicare il contratto al concorrente vittorioso;

-    annullare tutte le successive decisioni dell'AESM relative ai bandi di gara in esame nel presente ricorso;

-    ordinare all'AESM di pagare le spese legali della ricorrente e gli altri costi e spese sostenuti in relazione al ricorso, anche nel caso di rigetto di quest'ultimo.

Motivi e principali argomenti

La società ricorrente presentava offerte in risposta agli inviti dell'AESM alle gare d'appalto AESM C-1/0104-20041 e AESM C.2/06/042 per la convalida e l'ulteriore sviluppo di SafeSeaNet [scambio di dati per il monitoraggio del traffico marittimo] e per specifiche e sviluppo di una banca dati, di una rete e di un sistema di gestione degli incidenti in mare. Con la decisione impugnata le offerte della ricorrente venivano respinte e i contratti aggiudicati ad un altro offerente.

A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione impugnata la ricorrente adduce anzitutto che l'agenzia convenuta ha violato i principi di buona fede e buona amministrazione agendo con notevole ritardo e omettendo di fornire risposte adeguate alle richieste degli offerenti precedentemente alla presentazione delle offerte. La convenuta ha rifiutato di rispondere alle domande della ricorrente per il motivo che non erano state presentate in tempo, anche se la stessa ha indirettamente ammesso che problemi tecnici di cui essa era responsabile hanno impedito che le domande fossero ricevute. La ricorrente sostiene che se la convenuta avesse risposto alle sue domande tempestivamente e con diligenza, essa sarebbe stata in grado di presentare un'offerta più competitiva.

La ricorrente inoltre sostiene che la convenuta ha violato il regolamento finanziario3 nonché l'art. 17, n. 1, della direttiva 92/504 nell'utilizzare criteri di valutazione, in particolare l'esperienza precedente degli offerenti, che non erano né specificati né inclusi nel bando di gara.

La ricorrente fa inoltre valere che la convenuta ha commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che l'offerta dell'offerente vittorioso era superiore alla sua. Al riguardo, la ricorrente sostiene che per valutare la sua offerta non è stato utilizzato un metodo obiettivo predeterminato, che al contrario i criteri utilizzati lasciavano spazio a valutazioni soggettive e che, infine, non vi erano matrici chiare ed obiettive.

La ricorrente infine sostiene che la convenuta ha omesso di fornire informazioni pertinenti e indicare sufficienti ragioni per le sue mancate risposte alle legittime e tempestive domande della ricorrente.

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1 - GU 200/S 126-10625

2 - GU 200/S 128-108027

3 - Regolamento del Consiglio (CE, Euratom) 25 giugno 22, n. 165, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 248, pag. 1.4 Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/5/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, GU L 29, pag. 1.