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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 6 aprile 2022 – NQ / Mara-Tóni Bt

(Causa C-244/22)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: NQ

Resistente: Mara-Tóni Bt.

Intervenienti: Foudre Kft., Tasavill Bt.

Questioni pregiudiziali

Se un’impresa che, senza autorizzazione amministrativa, impiega lavoratori che lavorano in realtà a favore di un committente, utilizzatore della manodopera, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/104/CE 1 .

Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/104/CE si applichi ai lavoratori aventi un rapporto di impiego con un’impresa che, nel contesto di un contratto di appalto d’opera, li cede a un’altra impresa per effettuare determinate prestazioni lavorative, e la società presso al quale sono occupati garantisce la fornitura dei materiali e degli strumenti nonché la supervisione necessari per l’esecuzione del lavoro.

Qualora il ricorrente e gli operai elettricisti, alla luce di quanto precede, debbano essere qualificati come «lavoratori tramite agenzia interinale», se si possa ritenere che formino un’entità economica, un gruppo determinato di risorse umane, che esercita un’attività economica continuativa presso imprese distinte appartenenti alla stessa cerchia di soggetti, anche qualora tali imprese non dispongano di un’autorizzazione amministrativa per svolgere legalmente, né in qualità di cedente né in qualità di cessionario, attività di agenzia interinale e tenendo del pari conto del fatto che, nel caso di una siffatta attività, non si realizza, in linea di principio, una messa a disposizione di attivi patrimoniali.

Qualora tali lavoratori costituiscano un’entità economica quale gruppo di risorse umane, se rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE 1 , nonostante il fatto che si tratta di lavoratori tramite agenzia interinale.

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1 Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU 2008, L 327, pag. 9).

1 Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16).