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Sentenza del Tribunale 15 giugno 2011 - V / Commissione

(Causa T-510/09 P) 1

("Impugnazione - Funzione pubblica - Assunzione - Rifiuto di assunzione per inidoneità fisica all'esercizio delle funzioni - Obbligo di motivazione del Tribunale della funzione pubblica")

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: V (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: avv. É. Boigelot)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 21 ottobre 2009, causa F-33/08, V/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 21 ottobre 2009, causa F-33/08, V/Commissione, è annullata nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha omesso di statuire su un motivo sollevato dalla sig.ra V in udienza e relativo alla mancata iscrizione del presidente della commissione medica nell'elenco predisposto dall'ordine dei medici belga.

L'impugnazione è respinta per il resto.

Il ricorso proposto dalla sig.ra V. dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F-33/08 è respinto.

La sig.ra V sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito della presente istanza. Le spese relative al procedimento di primo grado che si è concluso con la citata sentenza V/Commissione saranno sopportate secondo le modalità determinate ai punti 2 e 3 del dispositivo di quest'ultima.

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1 - GU C 161 del 19.6.2010