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Ricorso proposto il 12 luglio 2012 - Yuanping Changyuan Chemicals/Consiglio

(Causa T-310/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd (Yuan Ping City, Xin Zhou, Cina) (rappresentante: avv. V. Akriditis)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 del Consiglio, del 12 aprile 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese (GU L 106, pag. 1);

Condannare il convenuto all'integralità delle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51; in prosieguo: il "regolamento di base") il quale dispone che il pregiudizio si riferisce al pregiudizio per l'"industria dell'Unione"; e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base sulla definizione di industria dell'Unione, poiché il convenuto ha definito erroneamente tale nozione includendovi due produttori che non avevano cooperato e di cui uno ha cessato la propria produzione molti anni prima del periodo dell'inchiesta.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento di base, il quale richiede che la valutazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione sia basato su elementi di prova positivi in seguito ad un esame oggettivo di tutti i fattori pertinenti, in quanto il convenuto ha commesso un errore manifesto di valutazione analizzando i fattori del pregiudizio in base a due serie di dati distinti e confliggenti (fattori micro- e macroeconomici) in modo selettivo.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base che richiede che i dazi vengano istituiti soltanto nei limiti in cui risultino necessari per compensare gli effetti del dumping pregiudizievole; dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base che richiede che i dazi siano riscossi indipendentemente dai dazi doganali, dalle tasse e dagli altri oneri; e dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base che richiede la divulgazione di elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono stati istituiti i dazi anti-dumping, in quanto il convenuto ha commesso una serie di errori manifesti in sede di calcolo del margine del pregiudizio e non ha esposto neppure alcuna motivazione.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base che prevede un termine minimo di 10 giorni per presentare osservazioni sull'informazione finale, nonché dei principi generali relativi al divieto di discriminazione e all'obbligo di buona amministrazione, poiché il convenuto ha concesso alla ricorrente un termine inferiore a quello concesso a tutte le altre parti del procedimento per rispondere alle conclusioni definitive dell'inchiesta.

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