Language of document : ECLI:EU:T:2014:782

Causa T‑317/12

Holcim (Romania) SA

contro

Commissione europea

«Responsabilità extracontrattuale – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Responsabilità per colpa – Diniego della Commissione di divulgare informazioni e di vietare qualsiasi operazione riguardante quote di emissioni asseritamente sottratte – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Responsabilità oggettiva»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 18 settembre 2014

1.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso inteso al risarcimento di danni asseritamente causati da un’istituzione dell’Unione – Elementi che consentono di individuare il comportamento addebitato all’istituzione, il nesso di causalità e il carattere effettivo e certo del danno cagionato

[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, c)]

2.      Ricorso per risarcimento danni – Natura autonoma – Esaurimento dei mezzi di ricorso interni – Eccezione – Impossibilità di ottenere il risarcimento dinanzi al giudice nazionale – Mancato esaurimento che osta all’esame da parte del giudice dell’Unione della sussistenza ed entità del danno invocato – Irricevibilità

[Artt. 268 TFUE e 340, secondo comma, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, c)]

3.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Margine di discrezionalità dell’istituzione nell’adozione dell’atto

(Art. 340, secondo comma, TFUE)

4.      Ambiente – Inquinamento atmosferico – Direttiva 2003/87 – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Sistema di registri integrato dell’Unione e degli Stati membri – Dati relativi alle operazioni su quote – Comunicazione e riservatezza – Norme applicabili – Eccezioni – Invocazione da parte di una società privata asseritamente vittima di un furto di quote – Esclusione

(Regolamento della Commissione n. 2216/2004, art. 10; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 20)

5.      Ambiente – Inquinamento atmosferico – Direttiva 2003/87 – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Sistema di registri integrato dell’Unione e degli Stati membri – Dati relativi alle operazioni su quote – Comunicazione e riservatezza – Norme applicabili – Restrizione del diritto di proprietà – Insussistenza

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17, n. 1, e 52, n. 1; regolamento della Commissione n.2216/2004, art. 10; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/18, art. 19, n. 3)

6.      Ambiente – Inquinamento atmosferico – Direttiva 2003/87 – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Sistema di registri integrato dell’Unione e degli Stati membri – Possibilità per la Commissione di bloccare determinate quote all’interno di un registro – Limiti

(Regolamento della Commissione n. 2216/2004, artt. 27 e 69; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 20)

7.      Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Ampliamento di un motivo esistente – Ammissibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, n. 1, c), e 48, n. 2, primo comma]

8.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Atto lecito – Danno derivante dal rifiuto della Commissione di divulgare informazioni riservate relative a quote di emissioni dei gas a effetto serra e del trasferimento non autorizzato di tali quote dal conto della società detentrice – Insussistenza di un danno anormale e speciale – Responsabilità dell’Unione – Esclusione

(Art. 340, secondo comma, TFUE; (regolamento della Commissione n. 2216/2004, art. 10)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 55, 56, 181)

2.      La ricevibilità dell’azione di risarcimento prevista dall’articolo 268 TFUE e dall’articolo 340, secondo comma, TFUE, in determinati casi può trovarsi subordinata all’esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni esperibili per ottenere soddisfazione dalle autorità nazionali, a condizione che tali rimedi giurisdizionali interni garantiscano in maniera efficace la tutela dei singoli interessati in quanto possono condurre al risarcimento del danno asserito.

A tal riguardo, sebbene il mancato esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni non debba sistematicamente condurre ad una constatazione d’irricevibilità da parte del giudice dell’Unione, esiste un’ipotesi in cui la circostanza che non sia stato statuito in via definitiva sull’azione risarcitoria intentata dinanzi al giudice nazionale comporta necessariamente l’irricevibilità del ricorso per risarcimento proposto dinanzi al giudice dell’Unione. Si tratta dell’ipotesi in cui siffatta circostanza vieta al giudice dell’Unione di identificare la natura e l’entità del pregiudizio invocato dinanzi ad esso, con il risultato che non vengono rispettati i requisiti imposti dall’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale.

Del pari, qualora una persona abbia intentato due azioni volte al risarcimento di un solo ed unico danno, l’una diretta contro un’autorità nazionale, l’altra diretta contro un’istituzione o un organo dell’Unione e qualora sussista il rischio che, a causa di valutazioni diverse di tale danno da parte dei due giudici aditi, tale persona sia risarcita in modo insufficiente o abusivo, il giudice dell’Unione è tenuto ad attendere che il giudice nazionale abbia deliberato, prima di pronunciarsi sulla sussistenza e sull’entità del danno. In tale attesa, non potrà dunque deliberare neppure sul nesso di causalità tra il comportamento addebitato all’Unione e il danno invocato. Per contro, gli sarà possibile, prima ancora che il giudice nazionale si pronunci, determinare se il comportamento addebitato sia tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

(v. punti 73-75, 79, 80)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 87)

4.      Una società asseritamente vittima di un furto di quote di emissioni dei gas a effetto serra non può avvalersi delle eccezioni alle norme sulla riservatezza riguardanti informazioni relative alle suddette quote previste dall’articolo 10 del regolamento n. 2216/2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87 e della decisione n. 280/2004, per richiedere alla Commissione la divulgazione delle informazioni attinenti alle quote di cui trattasi.

Infatti, in primo luogo, sebbene l’articolo 20 della direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61, preveda, da un lato, che l’amministratore centrale designato dalla Commissione effettui un controllo automatico sui singoli atti inseriti nei registri, al fine di verificare che le operazioni relative alle quote non siano viziate da alcuna irregolarità e, dall’altro, che, quando viene individuata un’irregolarità, tale autorità informi lo Stato membro o gli Stati membri interessati, né il suddetto articolo né d’altronde nessun’altra disposizione della direttiva 2003/87 o del regolamento n. 2216/2004 prevedono espressamente che la Commissione possa divulgare informazioni inerenti a quote asseritamente sottratte alla presunta vittima del furto. A tal riguardo, il citato articolo 20 non prevede la divulgazione delle informazioni vertenti su un’operazione viziata da irregolarità. A fortiori, non obbliga la Commissione a rivelare informazioni relative a quote interessate da una tale operazione.

Inoltre, poiché siffatta revoca della riservatezza non è indispensabile alla corretta applicazione di una disposizione della direttiva 2003/87 o del regolamento n. 2216/2004 oppure di una disposizione normativa applicabile in uno Stato membro, la società non può avvalersi dell’eccezione ratione materiae alla norma sulla riservatezza prevista dall’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 2216/2004.

In secondo luogo, poiché l’eccezione prevista dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 2216/2004 vale soltanto a beneficio delle autorità incaricate dell’applicazione della legge degli Stati membri, delle autorità fiscali degli Stati membri, dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dell’Europol e degli amministratori di registri degli Stati membri, l’eccezione ratione personae non può essere validamente invocata da una società per azioni di diritto nazionale. Peraltro, la suddetta eccezione non autorizzerebbe la Commissione a rivelare a un presidente di un organo giurisdizionale nazionale, che agisce quale giudice del procedimento sommario, dati riservati contenuti nei registri. Infatti, in qualità di giudice del procedimento sommario, quest’ultimo non aveva la qualità di autorità incaricata dell’applicazione della legge, ai sensi del paragrafo 2, lettera a), del suddetto articolo 10.

(v. punti 109, 116-119, 122, 158)

5.      Anche ammettendo che le norme sulla riservatezza delle quote di emissioni dei gas a effetto serra sancite dall’articolo 10 del regolamento n. 2216/2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87 e della decisione n. 280/2004 possano essere considerate una restrizione all’esercizio del diritto di proprietà garantito dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, siffatta restrizione deve essere considerata conforme ai requisiti imposti dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta di cui trattasi.

Invero, in primo luogo, siffatte norme sulla riservatezza sono previste dall’articolo 10 del regolamento n. 2216/2004, che è conforme alle disposizioni di autorizzazione dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61. Pertanto, esse devono essere considerate previste dalla legge, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In secondo luogo, siffatte norme rispondono all’esigenza di preservare il segreto commerciale, vale a dire a un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione.  In terzo luogo, tali norme non impongono requisiti sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito. Da una parte, non pregiudicano il contenuto essenziale del diritto di proprietà. Infatti, di per sé, esse non violano direttamente tale diritto. Dall’altra, esse non superano i limiti di quanto risulta appropriato e necessario alla realizzazione dell’obiettivo menzionato. Invero, per quanto riguarda un presunto furto di quote di emissioni dei gas a effetto serra, l’articolo 10 del regolamento n. 2216/2004 non vieta ad un’autorità penale di rivelare informazioni riservate necessarie all’identificazione degli autori di un reato a una persona fisica o giuridica che abbia qualità di vittima dell’asserita infrazione penale. Infatti, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2 ter, del regolamento in parola, una tale persona non può che essere considerata interessata dalle considerazioni invocate al fine di ottenere la revoca della riservatezza. Peraltro, il suddetto articolo 10 non vieta a tale persona di adottare, sulla base delle informazioni così rivelate, iniziative volte al recupero delle sue quote, né rende indebitamente complesso tale compito.

(v. punti 113, 154, 165-169, 224)

6.      L’articolo 69 del regolamento n. 2216/2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87 e della decisione n. 280/2004, non consente di bloccare l’accesso ad alcuni conti di deposito all’interno di un registro di quote di emissioni dei gas a effetto serra. Esso consente unicamente, in caso di rischio sistemico, di interrompere ogni accesso a un registro, nel suo insieme, o al catalogo indipendente comunitario delle operazioni, nel suo insieme. Orbene, il regolamento n. 2216/2004 prevede il blocco di alcune quote all’interno di un registro solo nel caso ipotizzato al suo articolo 27. Si tratta del caso in cui, rispetto a uno dei suoi impianti, un gestore non si sia conformato, nei termini richiesti, alle norme tecniche relative alla dichiarazione della quantità dei gas a effetto serra emessa da suddetto impianto, come approvata dall’autorità competente.

Del pari, l’articolo 20 della direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61, non obbliga e neppure autorizza espressamente o implicitamente la Commissione a bloccare essa stessa le quote, oggetto di tali operazioni, viziate da irregolarità a norma del suddetto articolo 20. Infatti, tale articolo impone, in un primo momento, alla Commissione, che agisce in qualità di amministratore centrale, di informare gli Stati membri interessati qualora operazioni siano viziate da irregolarità e, in un secondo momento, impone a siffatti Stati membri di non registrare tali operazioni.

(v. punti 201, 205, 215)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 218)

8.      Adito di un ricorso per risarcimento volto a fare sorgere la responsabilità dell’Unione per un danno causato da un atto illecito, il giudice dell’Unione non commette alcun errore di diritto non pronunciandosi sulla questione della sussistenza di una responsabilità oggettiva nel diritto dell’Unione e respingendo comunque l’argomentazione che gli era stata presentata in assenza di prove del carattere anomalo e speciale del pregiudizio invocato. A tal riguardo, un danno deve essere considerato anomalo se supera i limiti dei rischi economici inerenti alle attività del settore interessato e speciale se lede una categoria particolare di operatori economici in maniera sproporzionata rispetto agli altri operatori.

Non può costituire un danno anomalo l’applicazione, da parte della Commissione, delle norme sulla riservatezza relative alle quote di emissioni dei gas a effetto serra previste dall’articolo 10 del regolamento n. 2216/2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87 e della decisione n. 280/2004 a una società detentrice di siffatte quote. Invero, la circostanza che alcune norme siffatte siano state previste dall’articolo 10 e successivamente applicate alla società non costituisce un rischio anomalo nel settore, ossia quello degli agenti economici soggetti al sistema comunitario per lo scambio di quote. In assenza di tali norme, il segreto commerciale non potrebbe essere garantito, il che comprometterebbe l’esistenza stessa di un mercato delle quote.

Peraltro, poiché è noto che un sistema informatico aperto su Internet tramite il quale vengono realizzati gli scambi di quote presenta rischi tecnici, talvolta notevoli, il danno corrispondente al valore delle quote trasferite, per via elettronica, senza autorizzazione della società detentrice su conti diversi dal suo non può pertanto, in ogni caso, essere considerato come eccedente i rischi economici o tecnici inerenti alle attività del settore interessato.

(v. punti 235-238)