Language of document : ECLI:EU:C:2017:593

Causa C560/15

Europa Way Srl
e
Persidera SpA

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato)

«Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Servizi di telecomunicazioni – Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/77/CE – Assegnazione dei diritti d’uso di radiofrequenze per la diffusione terrestre con tecnica digitale di programmi radiofonici e televisivi – Annullamento di una procedura di selezione gratuita (“beauty contest”) in corso di svolgimento e sostituzione di tale procedura con una procedura di gara – Intervento del legislatore nazionale – Indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione – Previa consultazione – Criteri di assegnazione – Legittimo affidamento»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 luglio 2017

1.        Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Esame della compatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione – Esclusione – Comunicazione al giudice del rinvio di tutti gli elementi di interpretazione riconducibili al diritto dell’Unione – Inclusione

(Art. 267 TFUE)

2.        Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Domanda che non fornisce alcuna precisazione sul contesto di fatto e di diritto né espone le ragioni che giustificano il rinvio alla Corte – Irricevibilità

(Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 94)

3.        Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Contesto normativo – Direttiva 2002/21 – Indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione – Annullamento, da parte del legislatore nazionale, di una procedura di selezione per l’assegnazione di radiofrequenze organizzata da tale autorità – Inammissibilità

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21, art. 3, § 3 bis)]

4.        Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Contesto normativo – Direttive 2002/20, 2002/21 e 2002/77 – Sostituzione di una procedura di selezione gratuita per l’assegnazione di radiofrequenze, avviata per rimediare all’illegittima esclusione di taluni operatori del mercato, con una procedura onerosa fondata su un piano riconfigurato di assegnazione delle radiofrequenze a seguito di una riduzione del numero di queste ultime – Ammissibilità – Presupposti – Verifica da parte del giudice nazionale

(Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/20, artt. 3, 5 e 7, e 2002/21, artt. 8, §§ da 2 a 4, e 9; direttiva della Commissione 2002/77, art. 2 e 4)

5.        Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Annullamento di una procedura di selezione per l’assegnazione di radiofrequenze – Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento – Insussistenza

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 35, 36)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 39-41, 45-48)

3.      L’articolo 3, paragrafo 3 bis, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, dev’essere interpretato nel senso che esso osta all’annullamento, da parte del legislatore nazionale, di una procedura di selezione per l’assegnazione di radiofrequenze in corso di svolgimento organizzata dall’autorità nazionale di regolamentazione competente, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, che era stata sospesa da una decisione ministeriale.

(v. punto 58, dispositivo 1)

4.      L’articolo 9 della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, gli articoli 3, 5 e 7 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), come modificata dalla direttiva 2009/140, nonché gli articoli 2 e 4 della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una procedura gratuita di selezione per l’assegnazione di radiofrequenze, indetta per rimediare all’illegittima esclusione di taluni operatori del mercato, sia sostituita da una procedura onerosa, fondata su un piano riconfigurato di assegnazione delle radiofrequenze a seguito di una riduzione del numero di queste ultime, purché la nuova procedura di selezione sia basata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati e sia conforme agli obiettivi definiti all’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2002/21, come modificata. Spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, se le condizioni stabilite dalla procedura di selezione onerosa siano tali da consentire un effettivo ingresso di nuovi operatori sul mercato della televisione digitale senza indebitamente avvantaggiare gli operatori già presenti sul mercato della televisione analogica o digitale.

(v. punto 77, dispositivo 2)

5.      Il principio della tutela del legittimo affidamento dev’essere interpretato nel senso che esso non osta all’annullamento di una procedura di selezione per l’assegnazione delle radiofrequenze per il solo fatto che taluni operatori, quali i ricorrenti di cui al procedimento principale, erano stati ammessi a detta procedura e, in quanto unici offerenti, si sarebbero visti assegnare diritti d’uso di radiofrequenze per la diffusione terrestre con tecnica digitale di programmi radiofonici e televisivi se la procedura non fosse stata annullata.

(v. punto 83, dispositivo 3)