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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) il 5 novembre 2020 – SC Cridar Cons SRL / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

(Causa C-582/20)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Parti

Ricorrente: SC Cridar Cons SRL

Resistenti: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

Questioni pregiudiziali

Se la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 1 , e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che consente alle autorità tributarie, dopo aver emesso un avviso di accertamento che nega il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, di sospendere l’esame del reclamo amministrativo in attesa dell’esito di un procedimento penale che potrebbe fornire ulteriori elementi oggettivi riguardo al coinvolgimento del soggetto passivo nella frode fiscale.

Se la risposta della Corte di giustizia dell’Unione europea alla questione precedente possa essere diversa qualora, durante la sospensione dell’esame del reclamo amministrativo, il soggetto passivo possa beneficiare di misure provvisorie atte a sospendere gli effetti del diniego del diritto alla detrazione dell’IVA.

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1 GU 2006, L 347, pag. 1.