Language of document : ECLI:EU:T:2012:51





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 2 febbraio 2012 — Goutier / UAMI — Euro Data (ARANTAX)

(causa T‑387/10)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ARANTAX — Marchio nazionale denominativo anteriore ANTAX — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Uso serio del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009»

1.                     Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punti 21‑26)

2.                     Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 48, 78, 79)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 1° luglio 2010 (procedimento R 126/2009‑4), relativa ad un’opposizione tra la Euro Data GmbH & Co. KG, Datenverarbeitungsdienst e il sig. Klaus Goutier.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Klaus Goutier è condannato alle spese.