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Ricorso proposto l'8 settembre 2010 - Dornbracht/Commissione

(Causa T-386/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG (Iserlohn, Germania) (rappresentanti: avv.ti H. Janssen, T. Kapp e M. Franz)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione impugnata nella parte riguardante essa ricorrente;

in subordine, ridurre adeguatamente l'importo dell'ammenda inflittale nella decisione impugnata;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 23 giugno 2010, C(2010) 4185 def., caso COMP/39092 - impianti sanitari. Nella decisione impugnata sono state imposte ammende alla ricorrente e ad altre imprese per violazione dell'art. 101 TFUE nonché dell'art. 53 dell'accordo SEE. Secondo la Commissione, la ricorrente avrebbe partecipato ad un accordo continuato o a pratiche concordate nel settore degli impianti sanitari in Germania e in Austria.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta una violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 1, poiché la convenuta non avrebbe preso in considerazione numerose circostanze attenuanti a favore della ricorrente.

Con il secondo motivo, la ricorrente eccepisce una violazione dell'art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, in quanto la convenuta, per effetto della sua interpretazione dell'art. 23, n. 2, seconda frase, dello stesso regolamento come tetto massimo dell'ammenda, si sarebbe messa nell'impossibilità di valutare la gravità della violazione contestata alla ricorrente.

Con il terzo motivo, la ricorrente fa valere, inoltre, una violazione del principio di parità di trattamento, dato che la convenuta, mediante la determinazione di importi forfettari, non avrebbe preso in considerazione il contributo individuale della ricorrente all'infrazione.

Nell'ambito del quarto motivo, la ricorrente afferma che la convenuta, nel determinare l'importo dell'ammenda, non avrebbe messo in relazione la violazione oggi contestata con violazioni avvenute in altri casi da essa decisi, violando così il principio di parità di trattamento.

Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta il carattere sproporzionato dell'importo dell'ammenda, poiché la convenuta non avrebbe tenuto conto della limitata capacità della ricorrente.

Nell'ambito del sesto motivo, la ricorrente afferma che, avendo la convenuta calcolato le ammende in base ai suoi orientamenti per il calcolo delle ammende 2 dell'anno 2006, la decisione impugnata violerebbe il divieto di effetti retroattivi.

Con il settimo motivo, la ricorrente eccepisce che l'art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 violerebbe il principio di determinatezza.

Infine, la ricorrente, con l'ottavo motivo, sostiene che la determinazione dell'ammenda è illegittima, dato che quest'ultima sarebbe stata calcolata sulla base di orientamenti per il calcolo delle ammende che concedono alla convenuta un ampio margine di discrezionalità.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

2 - Orientamenti per il calcolo delle ammende ai sensi dell'art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).