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Ricorso proposto l'8 settembre 2010 - Spagna / Commissione

(Causa T-384/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: J. Ródriguez Cárcamo)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 30 giugno 2010, con cui si riduce l'aiuto del Fondo di coesione ai seguenti (gruppi di) progetti: "Abastecimiento de agua a poblaciones ubicadas en la Cuenca Hidrográfica del Río Guadiana: Comarca de Andévalo" (approvvigionamento di acqua a popolazioni stanziate nel bacino idrografico del Río Guadiana, Comarca di Andévalo) (2000.ES.16.C.PE.133), "Saneamiento y depuración en la Cuenca del Guadalquivir: Guadaira, Aljarafe y EE NN PP del Guadalquivir" (risanamento e depurazione nel bacino del Guadalquivir, Guadaira, Aljarafe e Spazi Naturali Protetti del Guadalquivir) (2000.16.C.PE.066) e "Abastecimiento de agua a sistemas supramunicipales de las provincias de Granada y Málaga" (approvvigionamento di acqua a sistemi intercomunali delle province di Granada e Malaga) (2002.ES.16.C.PE.061), e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nell'ambito del Fondo di coesione la Commissione ha concesso aiuti a vari progetti, relativi a quanto segue: "Abastecimiento de agua a poblaciones ubicadas en la Cuenca Hidrográfica del Río Guadiana: Comarca de Andévalo" (2000.ES.16.C.PE.133) [decisione 18 dicembre 2001, C (2001) 4113], "Saneamiento y depuración en la Cuenca del Guadalquivir: Guadaira, Aljarafe y EE NN PP del Guadalquivir" (2000.16.C.PE.066) [decisione 29 dicembre 2000, C (200) 4316] e "Abastecimiento de agua a sistemas supramunicipales de las provincias de Granada y Málaga" (2002.ES.16.C.PE.061) [decisione 24 dicembre 2002, C (2002) 689].

I vari progetti avrebbero dovuto essere eseguiti tramite diversi contratti d'opera.

La decisione impugnata riduce l'aiuto inizialmente concesso dal Fondo di coesione, con le corrispondenti correzioni finanziarie.

A sostegno delle sue richieste il ricorrente deduce i seguenti motivi:

    violazione dell'art. H, n. 2, del regolamento n. 1164/941     in quanto:

-    si sta applicando una correzione finanziaria per violazione di direttive dell'UE in materia di appalti pubblici ad appalti che, tuttavia, non sono assoggettati a tali direttive, e

-    si sta applicando una correzione finanziaria per una violazione della normativa UE che tuttavia non sussiste, in quanto non ricorre il presupposto di frazionamento indebito dell'oggetto degli appalti.

    In subordine, relativamente a quanto precede, violazione del     menzionato regolamento, in quanto non sussiste lesione della direttiva     93/37/CEE in materia di appalti pubblici rispetto all'esperienza o al     prezzo medio.

    Sempre in subordine, il ricorrente fa valere le violazioni del principio di     proporzionalità.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 maggio 1994, n. 1164, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 164, del 25.25.1994).