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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) l’11 marzo 2021 – Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado y Partido político VOX / Lluís Puig Gordi, Carles Puigdemont Casamajó, Antoni Comín Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Meritxell Serret Aleu, Marta Rovira Vergés y Anna Gabriel Sabaté

(Causa C-158/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Accusa: Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado y Partido político VOX

Imputati: Lluís Puig Gordi, Carles Puigdemont Casamajó, Antoni Comín Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Meritxell Serret Aleu, Marta Rovira Vergés y Anna Gabriel Sabaté

Questioni pregiudiziali

Se la decisione quadro 2002/584/GAI 1 consenta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare la consegna della persona ricercata mediante un MAE [mandato d’arresto europeo], sulla base dei motivi di rifiuto previsti dal suo diritto nazionale, ma non menzionati in quanto tali dalla decisione quadro.

In caso di risposta affermativa alla questione precedente e allo scopo di assicurare il buon fine di un MAE e di ricorrere utilmente al mezzo offerto dall’articolo 15, paragrafo3 della decisione quadro 2002/584/GAI:

Se l’autorità giudiziaria emittente debba verificare e analizzare i diversi diritti degli Stati al fine di prendere in considerazione gli eventuali motivi di rifiuto di un MAE non previsti dalla decisione quadro 2002/584/GAI.

3.- Alla luce delle risposte alle questioni precedenti, tenuto conto del fatto che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, la competenza dell’autorità giudiziaria emittente a disporre un MAE si determina in base alla legge dello Stato di emissione:

Se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può contestare la competenza dell’autorità giudiziaria emittente ad agire nello specifico procedimento penale e rifiutare la consegna affermando che la seconda non è competente a emettere [tale MAE].

Per quanto riguarda l’eventuale possibilità che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione controlli il rispetto dei diritti fondamentali della persona ricercata nello Stato emittente:

4.1. Se la decisione quadro 2002/584/GAI consenta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare la consegna della persona ricercata perché ritiene che sussista un rischio di violazione dei suoi diritti fondamentali nello Stato membro emittente, sulla base della relazione di un gruppo di lavoro fornita all’autorità nazionale dell’esecuzione dalla stessa persona ricercata.

4.2. Ai fini della questione precedente, se la relazione in parola costituisca un elemento oggettivo, attendibile, preciso e opportunamente aggiornato tale da giustificare, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, il rifiuto di consegnare la persona ricercata sulla base di un serio rischio di violazione dei suoi diritti fondamentali.

4.3. In caso di risposta affermativa alla questione precedente, quali siano gli elementi richiesti dal diritto dell’Unione affinché uno Stato membro possa concludere nel senso dell’esistenza, nello Stato membro emittente, di un rischio di violazione dei diritti fondamentali fatto valere dalla persona ricercata e che giustifichi il rifiuto del MAE.

Se sulle risposte alle questioni precedenti incida la circostanza che la persona di cui si chiede la consegna abbia potuto far valere dinanzi ai giudici dello Stato di emissione, anche in un doppio grado di giudizio, l’incompetenza dell’autorità giudiziaria emittente, il suo mandato d’arresto e la garanzia dei suoi diritti fondamentali.

Se sulle risposte sulle precedenti questioni incida la circostanza che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuti un MAE per motivi non espressamente previsti dalla decisione quadro 2002/584/GAI, in particolare rilevando l’incompetenza dell’autorità giudiziaria emittente e il grave rischio di violazione dei diritti fondamentali nello Stato emittente, e ciò senza aver richiesto all’autorità giudiziaria emittente le informazioni complementari specifiche che influirebbero su tale decisione.

Se dalle risposte alle precedenti questioni risulta che, nelle circostanze della causa, la decisione quadro 2002/584/GAI osta al rifiuto della consegna di una persona sulla base dei suddetti motivi di rifiuto:

Se la decisione quadro 2002/584/GAI osti a che il presente giudice del rinvio emetta un nuovo MAE nei confronti della stessa persona e verso lo stesso Stato membro.

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1 Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 2).