Language of document : ECLI:EU:T:2015:448

Causa T‑214/13

Rainer Typke

contro

Commissione europea

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi al concorso EPSO/AD/230‑231/12 – Diniego implicito di accesso – Diniego di accesso – Richiesta di adeguamento delle conclusioni presentata nella replica – Termine – Ritiro della decisione implicita – Non luogo a statuire – Nozione di documento – Estrazione e organizzazione di informazioni contenute in banche dati elettroniche»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 2 luglio 2015

1.      Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di causa l’atto impugnato – Elemento nuovo – Domanda di estensione delle conclusioni e delle difese iniziali – Termine per la presentazione di tale domanda – Dies a quo – Data di comunicazione del nuovo atto agli interessati

(Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102)

2.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso contro una decisione tacita della Commissione di rigetto di una domanda di accesso a documenti – Decisione sostituita in corso di causa da una decisione espressa – Ricorrente che ha proposto un nuovo ricorso contro quest’ultima decisione – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire

(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 7 e 8)

3.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Esame che si riveli particolarmente gravoso e inadeguato – Deroga all’obbligo di esame – Portata limitata – Obbligo per l’istituzione di concertarsi con il richiedente

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 6, § 3)

4.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Distinzione tra documento e informazione – Obbligo in capo ad un’istituzione di rispondere ad ogni richiesta di informazioni di un privato – Insussistenza

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 2, § 1, e 3, a)]

5.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Ambito di applicazione – Domanda di accesso diretta ad ottenere una ricerca in banche dati – Inclusione – Limiti – Comunicazione dei dati delle dette banche dati secondo uno schema da esse non previsto – Esclusione

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 2, § 3, 3, a), e 4]

6.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Diniego di accesso a un documento a causa della sua insistenza o in quanto non in possesso dell’istituzione interessata – Presunzione d’inesistenza ricavata da una dichiarazione formulata in tal senso dall’istituzione interessata – Applicazione nel caso di una domanda di accesso a banche dati

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 27‑29)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 33‑37)

3.      Nell’ambito di una domanda di accesso proposta ai sensi del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la qualifica di documento non è connessa all’ingente carico di lavoro che una tale domanda eventualmente comporti per l’amministrazione interessata. Così, anche nel caso in cui una siffatta domanda rischi di paralizzare il buon funzionamento dell’amministrazione, ciò non rende irricevibile la domanda. In un siffatto caso eccezionale, il diritto per l’istituzione di ricercare una «soluzione equa» con il richiedente, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, riflette la possibilità di tener conto, seppur in modo particolarmente limitato, della necessità di conciliare gli interessi del richiedente e quelli relativi ad un buon andamento dell’amministrazione.

(v. punto 51)

4.      È necessario mantenere distinte la nozione di documento e quella di informazione ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Infatti, un’informazione si distingue da un documento, in particolare, in quanto la prima è definita come un dato che, segnatamente, può figurare in uno o più documenti. A tal proposito, poiché nessuna delle disposizioni del regolamento n. 1049/2001 tratta dei diritti di accesso ad un’informazione propriamente detta, non si può dedurne che il diritto di accesso del pubblico a un documento di un’istituzione, che discende dall’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, implichi per l’istituzione il dovere di rispondere a ogni richiesta d’informazione di un privato.

(v. punti 53, 54)

5.      In linea di principio, secondo la giurisprudenza, il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, riguarda solamente i documenti esistenti e di cui l’istituzione interessata sia in possesso. Una domanda di accesso che porti l’istituzione a creare un nuovo documento, anche sulla base di elementi già contenuti in documenti esistenti e da essa detenuti, non costituisce quindi una domanda di accesso parziale ed esula dall’ambito del regolamento n. 1049/2001.

Nell’ipotesi di una domanda di accesso diretta ad ottenere dall’istituzione che venga effettuata una ricerca in una o più delle sue banche dati secondo parametri definiti dal richiedente, l’istituzione è tenuta, fatta salva un’applicazione eventuale dell’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001, a dare risposta positiva a tale domanda, se la ricerca che le serve può essere effettuata utilizzando gli strumenti di ricerca messi a disposizione per tale banca dati.

Infatti, è lecito supporre che, a causa delle relazioni complesse che, in seno ad una banca dati, collegano ciascun dato a diversi altri dati, varie presentazioni dell’insieme di dati contenuti in una siffatta banca dati siano possibili. Allo stesso modo, è possibile selezionare una parte dei dati inclusi in una di tali presentazioni e occultarne altri.

Non può invece pretendersi da un’istituzione, nell’ambito di una domanda di accesso ai documenti presentata in base al regolamento n. 1049/2001, che venga comunicata al richiedente una parte o l’insieme dei dati contenuti in una delle sue banche dati, o addirittura in più d’una, classificati secondo uno schema non previsto dalla detta banca dati. Una siffatta domanda tende alla creazione di un nuovo documento e, di conseguenza, esula dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001. Infatti, ciò a cui si mira con tale domanda non è un accesso parziale ad un documento contenente dati trattati secondo una classificazione già esistente e quindi utilizzabile con gli strumenti di cui l’istituzione dispone attualmente per la banca o le banche dati di cui trattasi, ma la creazione di un documento contenente dati trattati e collegati tra di loro secondo una nuova classificazione e, pertanto, di un nuovo documento ai sensi dell’articolo 3, lettera a), del citato regolamento. Di conseguenza, per quanto concerne le banche dati, tutto ciò che può essere estratto dalle stesse effettuando una ricerca normale o di routine può formare oggetto di una domanda di accesso presentata sulla base del regolamento n. 1049/2001.

(v. punti 55‑59)

6.      Una presunzione semplice di legalità si applica a qualsiasi dichiarazione delle istituzioni relativa all’inesistenza di documenti richiesti nell’ambito del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Questa presunzione si applica anche nell’ipotesi in cui un’istituzione dichiari che la combinazione di dati oggetto della domanda di accesso inviatale non è prevista dalla o dalle banche dati in cui tali dati sono registrati e che, pertanto, una siffatta combinazione non può essere ottenuta operando una ricerca normale o di routine.

(v. punto 66)