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Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 maggio 2016 – Commissione europea / Repubblica ellenica

(Causa C-244/15)1

(Inadempimento di uno Stato – Fiscalità – Libera circolazione dei capitali – Articolo 63 TFUE – Articolo 40 dell’Accordo SEE – Imposta di successione – Normativa di uno Stato membro che subordina l’esenzione dall’imposta di successione relativa alla residenza principale alla condizione che l’erede risieda in modo permanente in tale Stato membro – Restrizione – Giustificazione)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e W. Roels, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: M. Tassopoulou e V. Karrá, agenti)

Dispositivo

La Repubblica ellenica, adottando e mantenendo in vigore una normativa che prevede un’esenzione dall’imposta di successione relativa alla residenza principale, applicabile esclusivamente ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea residenti in Grecia, non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992.

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

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1 GU C 228 del 13.7.2015.