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Comunicazione sulla GU

 

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Högsta domstolen con ordinanza 9 agosto 2005 nel procedimento Nokia Corporation contro Joacim Wärdell.

(Causa C-316/05)

(Lingua processuale: lo svedese)

Con ordinanza 9 agosto 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 16 agosto 2005, nel procedimento Nokia Corporation contro Joacim Wärdell, lo Högsta domstolen ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)    Se la nozione di "motivi particolari" di cui all'art. 98, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 1, sul marchio comunitario debba essere interpretata nel senso che un tribunale che accerta che il convenuto ha commesso atti di contraffazione del marchio comunitario può, a prescindere dalle altre circostanze, astenersi dal pronunciare un'interdizione specifica di proseguire negli atti di contraffazione qualora il detto tribunale giudichi che il rischio che tali atti continuino non è evidente o che esso è, in qualche modo, solo limitato.

2)    Se la nozione di "motivi particolari" di cui all'art. 98, n. 1,del regolamento sul marchio comunitario debba essere interpretata nel senso che un tribunale che accerta che il convenuto ha commesso atti di contraffazione del marchio comunitario può, anche se non sussiste un motivo di astensione dall'emettere un'interdizione contro la prosecuzione di atti di contraffazione come quello previsto nella questione 1, astenersi dal pronunciare tale interdizione in quanto risulta evidente che la prosecuzione degli atti di contraffazione rientra in un divieto generale di contraffazione previsto dalla normativa nazionale e che il convenuto può essere colpito da una sanzione penale nel caso in cui la prosecuzione degli atti di contraffazione avvenga con dolo o colpa grave.

3)    In caso di risposta negativa alla questione n. 2, se occorra adottare misure particolari, associando ad esempio l'interdizione ad un'ammenda, per garantire il rispetto di tale interdizione, malgrado risulti evidente che la prosecuzione degli atti di contraffazione rientra in un divieto generale di contraffazione previsto dalla normativa nazionale e che il convenuto può essere colpito da una sanzione penale nel caso in cui la prosecuzione degli atti di contraffazione avvenga con dolo o colpa grave.

4)    Se, in caso di risposta positiva alla questione n. 3, ciò valga anche qualora le condizioni per adottare tali misure particolari in presenza di un'analoga contraffazione del marchio nazionale non sembrino essere soddisfatte.

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1 - GU L 1994, ed. spec. svedese, , cap. 17, tomo 2, pag. 3.