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Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 dicembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen - Svezia) - Nokia Corp. / Joacim Wärdell

(Causa C-316/05)1

(Marchio comunitario - Art. 98, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 - Atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione - Obbligo per un tribunale dei marchi comunitari di emettere un'ordinanza che vieti a terzi la prosecuzione di tali atti - Nozione di "motivi particolari" per non pronunciare un tale divieto - Obbligo per un tribunale dei marchi comunitari di adottare misure idonee a garantire l'osservanza di un tale divieto - Normativa nazionale che prevede un divieto generale di atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione accompagnato da sanzioni penali)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti nella causa principale

Ricorrente: Nokia Corp.

Convenuto: Joacim Wärdell

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Högsta domstolen - Interpretazione dell'art. 98, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario(GU L 11, pag. 1) - Obbligo per un tribunale dei marchi comunitari che accerta che il convenuto ha contraffatto un marchio comunitario o commesso atti che costituiscono minaccia di contraffazione, di emettere un'ordinanza vietandogli, a meno che esistano motivi particolari che sconsiglino una siffatta decisione, di continuare gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione - Legislazione nazionale che contiene già un divieto assoluto di atti di contraffazione e che prevede sanzioni penali in caso di continuazione di tali atti

Dispositivo

L'art. 98, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, deve essere interpretato nel senso che il fatto che il rischio che gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione di un marchio comunitario proseguano non è evidente o è, in qualche modo, limitato non costituisce di per sé un motivo particolare perché un tribunale dei marchi comunitari non emetta un'ordinanza che vieti al convenuto la prosecuzione di tali atti.

L'art. 98, n. 1, del regolamento n. 40/94 deve essere interpretato nel senso che la circostanza che la legge nazionale comporti un divieto generale di contraffazione dei marchi comunitari e preveda la possibilità di sanzionare penalmente la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, dovuta a dolo o colpa grave, non costituisce un motivo particolare perché un tribunale dei marchi comunitari non emetta un'ordinanza che vieti al convenuto la prosecuzione di tali atti.

L'art. 98, n. 1, del regolamento n. 40/94 deve essere interpretato nel senso che un tribunale dei marchi comunitari che ha emesso un'ordinanza che vieta al convenuto la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione di un marchio comunitario, ha l'obbligo di adottare, conformemente alla legge nazionale, le misure idonee a garantire il rispetto di tale divieto, anche se tale legge comporta un divieto generale di contraffazione dei marchi comunitari e prevede la possibilità di sanzionare penalmente la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, dovuta a dolo o colpa grave.

L'art. 98, n. 1, del regolamento n. 40/94, deve essere interpretato nel senso che un tribunale dei marchi comunitari che ha emesso un'ordinanza che vieta al convenuto la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione di un marchio comunitario ha l'obbligo di adottare, tra le misure previste dalla legge nazionale, quelle che sono idonee a garantire l'osservanza di tale divieto anche se tali misure non potrebbero, in virtù di tale legge, essere adottate in caso di contraffazione analoga di un marchio nazionale.

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1 - GU C 257 del 15.10.2005.