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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Session, Scozia (Regno Unito) l’8 luglio 2014 – The Scotch Whisky Association e altri / The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland

(Causa C-333/14)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Session, Scozia

Parti

Ricorrente: The Scotch Whisky Association e altri

Resistenti: The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland

Questioni pregiudiziali

Se, sulla base di un’adeguata interpretazione del diritto dell’Unione relativo all’organizzazione comune del mercato del vino, in particolare del regolamento n. 1308/2013 1 , sia legittimo che uno Stato membro promulghi una misura nazionale che prescrive un prezzo minimo di vendita al dettaglio per il vino in funzione della quantità di alcool contenuta nel prodotto venduto e che pertanto si discosti dal principio della libera formazione del prezzo secondo le forze di mercato che altrimenti fonderebbe il mercato del vino.

Nel contesto di una giustificazione richiesta ai sensi dell’articolo 36 TFUE, qualora

(i)     uno Stato membro abbia ritenuto che sia opportuno, nell’interesse della tutela della salute umana, aumentare il costo del consumo di un prodotto – nella fattispecie bevande alcoliche – per i consumatori, o per una parte di questi ultimi; e

(ii) rispetto a tale prodotto lo Stato membro sia libero di imporre accise o altre imposte (comprese imposte o diritti basati sulla gradazione alcolica, sul volume, sul valore o un insieme di tali misure fiscali),

se, e a quali condizioni, ad uno Stato membro sia consentito evitare tali misure fiscali che implicano l’aumento del prezzo per i consumatori in favore di misure normative di fissazione di un prezzo minimo di vendita al dettaglio che crea distorsioni al commercio e alla concorrenza all’interno dell’Unione.

Qualora un giudice di uno Stato membro sia chiamato a decidere se una misura normativa che costituisce una restrizione quantitativa al commercio incompatibile con l’articolo 34 TFUE possa tuttavia essere giustificata ai sensi dell’articolo 36 TFUE, sulla base della tutela della salute umana, se tale giudice nazionale debba limitarsi ad esaminare solo le informazioni, gli elementi di prova o altri documenti a disposizione del legislatore e da esso considerati al momento in cui la normativa è stata promulgata. In caso di risposta negativa, quali altre limitazioni possano applicarsi alla capacità del giudice nazionale di valutare tutto i documenti o gli elementi di prova disponibili e offerti dalle parti al momento della sua decisione.

Qualora ad un giudice di uno Stato membro sia richiesto, nella sua interpretazione e applicazione del diritto dell’Unione, di valutare un’asserzione delle autorità nazionali relativa al fatto che una misura, che altrimenti costituirebbe una restrizione quantitativa ai sensi dell’articolo 34 TFUE, sia giustificata in quanto deroga, nell’interesse della tutela della salute umana, ai sensi dell’articolo 36 TFUE, in quale misura il giudice debba o possa elaborare – sulla base degli elementi a sua disposizione – un’opinione oggettiva sull’efficacia della misura nel raggiungere lo scopo inteso, sulla disponibilità di misure alternative, almeno di pari efficacia, che hanno un effetto meno perturbativo per la concorrenza interna all’Unione e sulla generale proporzionalità della misura.

Se, nel considerare (nell’ambito di una controversia relativa alla questione se una misura sia giustificata sulla base della tutela della salute umana ai sensi dell’articolo 36 TFUE) l’esistenza di una misura alternativa, che non abbia un effetto perturbativo per il commercio e la concorrenza interna all’Unione, o almeno in minor misura, sia un motivo legittimo per escludere tale misura alternativa il fatto che gli effetti di quest’ultima possano non essere precisamente equivalenti a quelli della misura contestata ai sensi dell’articolo 34 TFUE ma possano comportare benefici aggiuntivi e soddisfare uno scopo più ampio e più generale.

Per esaminare una misura nazionale, di cui si sia riconosciuto o accertato il carattere di restrizione quantitativa ai sensi dell’articolo 34 TFUE e in relazione alla quale viene invocata una giustificazione ai sensi dell’articolo 36 TFUE, e in particolare al fine di valutarne la proporzionalità, in che misura un giudice incaricato di tale compito possa prendere in considerazione la propria valutazione della natura e della portata della violazione determinata da tale misura, in quanto restrizione quantitativa contraria all’articolo 34 TFUE.

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1 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347, pag. 671).