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Ricorso proposto l'11 giugno 2012 - Alban Giacomo/Commissione

(Causa T-259/12)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Alban Giacomo SpA (Romano d'Ezzelino, Italia) (rappresentanti: S. Nanni Costa, F. Di Gianni, G. Coppo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare o, in subordine, ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente, all'occorrenza facendo uso della competenza giurisdizionale di merito di cui esso gode ai sensi dell'art. 261 TFUE;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa è la stessa della causa T-248/12, Carl Fuhr GmbH & C. KG/Commissione.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sull'illegalità della determinazione della durata dell'infrazione acritta alla Alban Giacomo SpA.

Con il primo motivo la ricorrente sostiene che l'infrazione ad essa contestata ha avuto termine in occasione dell'ultima riunione cui essa ha partecipato, ossia l'11 settembre 2006, e non in coincidenza con le ispezioni condotte dalla Commissione in data 3 luglio 2007.

A sostegno del motivo, la ricorrente invoca i seguenti argomenti: (i) non è dimostrato che durante la riunione dell'11 settembre 2006 la ricorrente concluse un accordo relativo all'aumento dei prezzi per l'anno 2007; (ii) non è dimostrato che la ricorrente ha dato attuazione al presunto accordo relativo all'aumento dei prezzi per il 2007; (iii) non è dimostrato che la ricorrente ha intrattenuto contatti concorrenziali dopo la riunione dell'11 settembre 2006.

Secondo motivo, vertente sull'illegittimità dell'ammenda comminata alla Alban Giacomo SpA in quanto contraria ai principi di personalità delle pene e delle sanzioni, non discriminazione e parità di trattamento e proporzionalità.

Con il secondo motivo la ricorrente rileva che la Commissione non ha correttamente commisurato l'ammenda ad essa inflitta al suo grado di responsabilità rispetto alle altre imprese partecipanti al cartello, in violazione dei principi fondamentali di proporzionalità, parità di trattamento e di personalità delle pene e delle sanzioni.

A sostegno del motivo, la ricorrente invoca i seguenti argomenti: (i) la percentuale delle vendite utilizzata per il calcolo dell'ammenda è eccessiva; (ii) in alternativa, il rifiuto di concedere alla ricorrente una circostanza attenuante è ingiustificato; (ii) in alternativa, la Commissione avrebbe dovuto ridurre l'ammenda comminata alla ricorrente in misura maggiore.

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