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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 luglio 2013 – Commissione europea (C-584/10 P), Consiglio dell'Unione europea (C-593/10 P), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (C-595/10 P) / Yassin Abdullah Kadi, Repubblica francese

(cause riunite C-584/10 P, C-593/10 P e C-595/10 P)1

(Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talebani – Regolamento (CE) n. 881/2002 – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche di una persona inclusa in un elenco redatto da un organo delle Nazioni Unite – Inclusione del nominativo di tale persona nell’elenco figurante all’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 – Ricorso di annullamento – Diritti fondamentali – Diritti della difesa – Principio della tutela giurisdizionale effettiva – Principio di proporzionalità – Diritto al rispetto della proprietà – Obbligo di motivazione)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Commissione europea (C-584/10 P) (rappresentanti: inizialmente P. Hetsch e S. Boelaert nonché E. Paasivirta e M. Konstantinidis, successivamente L. Gussetti e S. Boelaert nonché E. Paasivirta e M. Konstantinidis, agenti), Consiglio dell’Unione europea (C-593/10 P) (rappresentanti: M. Bishop, E. Finnegan e R. Szostak, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (C-595/10 P) (rappresentanti: inizialmente E. Jenkinson, successivamente S. Behzadi-Spencer, agenti, assistiti da J. Wallace, QC, da D. Beard, QC, e da M. Wood, barrister)

Altra parte nel procedimento: Yassin Abdullah Kadi (rappresentanti: D. Vaughan, QC, V. Lowe, QC, J. Crawford, SC, M. Lester e P. Eeckhout, barristers, G. Martin, solicitor, nonché C. Murphy), Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues, D. Colas, A. Adam e E. Ranaivoson, agenti)

Intervenienti (C-584/10 P e C-595/10 P) a sostegno della Commissione europea e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: B. Zaimov e T. Ivanov nonché E. Petranova, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistito da M. Fiorilli, avvocato dello Stato), Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente), Ungheria (rappresentanti: M. Fehér nonché K. Szíjjártó e K. Molnár, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e M. Bulterman, agenti), Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente), Repubblica di Finlandia (rappresentante: H. Leppo, agente)

Intervenienti (C-593/10 P) a sostegno del Consiglio dell’Unione europea: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: B. Zaimov e T. Ivanov, nonché E. Petranova, agenti), Repubblica ceca (rappresentanti: K. Najmanová nonché E. Ruffer, M. Smolek e D. Hadroušek, agenti), Regno di Danimarca (rappresentante: L. Volck Madsen, agente), Irlanda (rappresentanti: inizialmente D. O’Hagan, successivamente E. Creedon, agenti, assistiti da N. Travers, BL, e de P. Benson, solicitor), Regno di Spagna (rappresentanti: M. Muñoz Pérez e N. Díaz Abad, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistito da M. Fiorilli, avvocato dello Stato), Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente), Ungheria (rappresentanti: M. Fehér nonché K. Szíjjártó e K. Molnár, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e M. Bulterman, agenti), Repubblica d’Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente), Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente), Repubblica di Finlandia (rappresentante: H. Leppo, agente)

Oggetto

Impugnazioni avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 30 settembre 2010, Kadi / Commissione (causa T-85/09), con cui il Tribunale ha accolto un ricorso volto al parziale annullamento del regolamento (CE) n. 1190/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008, recante centunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 322, pag. 25), nei limiti in cui il nome del ricorrente compare nell’elenco delle persone, gruppi ed entità cui si applicano tali disposizioni

Dispositivo

1)    Le impugnazioni sono respinte.

2)    La Commissione europea, il Consiglio dell’Unione europea ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono condannati alle spese.

3)    Le spese sostenute dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dall’Irlanda, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica slovacca e dalla Repubblica di Finlandia restano a loro carico.

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1 GU C 72 del 5.3.2011.