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Ricorso proposto il 21 dicembre 2012 - North Drilling / Consiglio

(Causa T-552/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: North Drilling Co. (Teheran, Iran) (rappresentanti: avv.ti J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea e J. Iriarte Ángel)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'articolo 2 della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, con cui si modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, nella parte in cui la riguarda, ed eliminarla dal suo allegato;

annullare l'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, nella parte in cui la riguarda, ed eliminarla dal suo allegato, e

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente sull'errore manifesto

Il primo motivo si basa sull'errore manifesto nella valutazione dei fatti su cui si fondano le disposizioni impugnate, in quanto sono prive di un reale fondamento fattuale e probatorio.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione

Il secondo motivo si basa sulla violazione dell'obbligo di motivazione, poiché le norme impugnate sono viziate, per quanto riguarda la North Drilling Co., da un'erronea motivazione che difetta di fondamento ed è generica e stereotipata.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto alla tutela giurisdizionale

Il terzo motivo consiste nella violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva per quanto riguarda la motivazione degli atti, la mancanza di prova del motivo allegato e i diritti della difesa e di proprietà, in quanto non è stato rispettato l'obbligo di motivazione, che incide sugli altri diritti.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà

Il quarto motivo si basa sulla violazione del diritto di proprietà, poiché esso è stato limitato senza una reale giustificazione.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento

Il quinto motivo è basato sulla violazione del principio della parità di trattamento, in quanto la posizione competitiva della ricorrente è stata danneggiata senza che ve ne sia ragione.

Sesto motivo, vertente sullo sviamento di potere

Il sesto motivo consiste nello sviamento di potere, poiché sussistono indizi gravi, precisi e concordanti che consentono di sostenere che, nell'adottare la misura sanzionatoria, si sono voluti raggiungere scopi diversi da quelli addotti dal Consiglio.

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