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Sentenza del Tribunale del 12 novembre 2013 – North Drilling / Consiglio

(Causa T-552/12) 1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Errore di fatto – Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: North Drilling Co. (Teheran, Iran) (rappresentanti: avv.ti J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea e J. Iriarte Ángel)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e A. De Elera, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58), e, dall’altra, del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

La decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui ha inserito il nome della North Drilling Co. nell’allegato II alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullato nella parte in cui ha inserito il nome della North Drilling nell’allegato IX al regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

L’allegato IX al regolamento n. 267/2012 è annullato nella parte in cui riguarda la North Drilling.

Gli effetti della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2012/635, sono mantenuti, per quanto riguarda la North Drilling, a partire dall’entrata in vigore della decisione medesima, il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fino a quando non prenderà effetto l’annullamento parziale del regolamento n. 267/2012.

Il Consiglio dell’Unione europea si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla North Drilling nell’ambito della presente istanza e del procedimento sommario.

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1 GU C 46 del 16.02.2013.