Language of document : ECLI:EU:T:2013:590





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 novembre 2013 – North Drilling / Commissione

(causa T‑552/12)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Errore di fatto – Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»

1.                     Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Irricevibilità (Art. 263 TFUE) (v. punto 17)

2.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta alla proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione (Decisione del Consiglio 2010/413/PESC; regolamento del Consiglio n. 267/2012) (v. punto 25)

3.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicare i nuovi elementi a carico – Portata (Decisione del Consiglio 2010/413/PESC; regolamento del Consiglio n. 267/2012) (v. punto 26)

4.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento parziale di un regolamento e di una decisione relativi all’adozione di misure restrittive nei confronti dell’Iran – Inizio di validità degli effetti dell’annullamento del regolamento a decorrere dalla scadenza del termine di impugnazione o del rigetto del medesimo (Artt. 264, secondo comma, TFUE e 280 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 56, primo comma, e 60, secondo comma; decisione del Consiglio 2010/413/PESC; regolamento del Consiglio n. 267/2012, allegato IX) (v. punti 30, 31)

5.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Annullamento in due momenti diversi di due atti che comportano misure restrittive identiche – Rischio di pregiudizio grave alla certezza del diritto – Mantenimento degli effetti del primo di tali atti fino alla data di inizio di validità degli effetti dell’annullamento del secondo (Art. 264, secondo comma, TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, allegato II; regolamento del Consiglio n. 267/2012, allegato IX) (v. punti 32-35)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58) e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui ha inserito il nome della North Drilling Co. nell’allegato II alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC.

2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullato nella parte in cui ha inserito il nome della North Drilling nell’allegato IX al regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

3)

L’allegato IX al regolamento n. 267/2012 è annullato nella parte in cui riguarda la North Drilling.

4)

Gli effetti della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2012/635, sono mantenuti, per quanto riguarda la North Drilling, a partire dall’entrata in vigore della decisione medesima, il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fino a quando non prenderà effetto l’annullamento parziale del regolamento n. 267/2012.

5)

Il Consiglio dell’Unione europea si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla North Drilling nell’ambito della presente istanza e del procedimento sommario.