Language of document : ECLI:EU:T:2011:17

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

24 gennaio 2011 (*)

«Procedimento sommario – Concorrenza – Decisione della Commissione che infligge un’ammenda – Garanzia bancaria – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Danno pecuniario – Insussistenza di circostanze eccezionali – Mancanza dell’urgenza»

Nella causa T‑370/10 R,

Rubinetterie Teorema SpA, con sede in Flero, rappresentata dagli avv.ti R. Cavani, M. di Muro e P. Preda,

richiedente,

contro

Commissione europea, rappresentata dalla sig.ra A. Antoniadis, dai sigg. F. Castillo de la Torre e L. Malferrari, in qualità di agenti,

resistente,

avente ad oggetto la domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 23 giugno 2010, C (2010) 4185 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria),

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti all’origine della controversia

1        La richiedente, Rubinetterie Teorema SpA, è una società stabilita in Italia e attiva nei mercati delle ceramiche sanitarie e rubinetterie.

2        Il 23 giugno 2010 la Commissione europea ha adottato la decisione C (2010) 4185 def. relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 101 [TFUE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), con cui ha inflitto alla richiedente, la Rubinetterie Teorema SpA, un’ammenda di EUR 421 569 per aver preso parte ad un’intesa vertente sul coordinamento dei prezzi sul mercato delle ceramiche sanitarie e rubinetterie.

3        In base all’art. 1 della decisione impugnata, le imprese di ceramiche sanitarie e rubinetterie da essa indicate, fra le quali rientra la richiedente, hanno concluso accordi o partecipato a pratiche concordate dirette al coordinamento dei prezzi dei loro prodotti e delle rispettive politiche di determinazione dei prezzi, fra il 15 marzo 1993 e il 9 novembre 2004 per quanto concerne la richiedente.

4        In forza dell’art. 2 della decisione impugnata l’ammenda comminata alla richiedente, pari ad EUR 421 569, era pagabile entro tre mesi, a partire dalla data della notifica della decisione impugnata. Inoltre, in caso di proposizione di ricorso avverso la decisione impugnata dinanzi al Tribunale, tale disposizione concedeva alla richiedente la facoltà di provvedere al pagamento dell’ammenda costituendo una garanzia bancaria ammessa dal contabile della Commissione oppure effettuando il versamento provvisorio dell’ammenda.

 Procedimento e conclusioni delle parti

5        Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 agosto 2010 la richiedente ha chiesto al Tribunale, in via principale, di annullare la decisione impugnata, in subordine, di infliggerle un’ammenda simbolica e, in ulteriore subordine, di ridurre sostanzialmente l’importo dell’ammenda, stabilito dalla decisione impugnata, alla somma che ad esso parrà equa e giusta.

6        Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 settembre 2010, la richiedente ha sottoposto la presente domanda di provvedimenti provvisori, nella quale essa conclude, in sostanza, che il presidente del Tribunale voglia:

–        sospendere l’esecuzione della decisione impugnata;

–        esentarla dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria;

–        condannare la Commissione alle spese.

7        Nelle sue osservazioni scritte, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 18 ottobre 2010, la Commissione conclude per il rigetto della domanda di provvedimenti provvisori e per la condanna della richiedente alle spese.

8        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 ottobre 2010, la richiedente ha presentato le proprie osservazioni in risposta alle osservazioni della Commissione.

9        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 novembre 2010, la Commissione ha presentato le proprie osservazioni su quelle della richiedente.

 In diritto

10      Dalla lettura in combinato disposto degli artt. 278 TFUE e 279 TFUE da un lato, e dell’art. 256, n. 1, TFUE, dall’altro, risulta che il giudice del procedimento sommario, quando reputi che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

11      L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che le domande di provvedimenti provvisori devono precisare l’oggetto della controversia, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Pertanto, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere disposti dal giudice del procedimento sommario solo se viene dimostrato che la loro concessione è giustificata a prima vista in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e che essi sono urgenti nel senso che è necessario, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che vengano pronunciati e producano i loro effetti già prima della decisione sul ricorso principale. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora ne manchi uno [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C‑268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I‑4971, punto 30].

12      Inoltre, nell’ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui va accertata la sussistenza dei vari presupposti suddetti nonché l’ordine in cui effettuare tale esame, poiché nessuna disposizione di diritto gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [ordinanze del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C‑149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I‑2165, punto 23, e 3 aprile 2007, causa C‑459/06 P(R), Vischim/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 25]. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco [ordinanza del presidente della Corte 23 febbraio 2001, causa C‑445/00 R, Austria/Consiglio, Racc. pag. I‑1461, punto 73].

 Sulla domanda di provvedimenti provvisori

13      Nella domanda di provvedimenti provvisori la richiedente conclude, in sostanza, per la sospensione dell’esecuzione dell’art. 2 della decisione impugnata, relativamente all’obbligo di versare l’ammenda inflitta dalla Commissione, fino alla pronuncia del Tribunale sul ricorso principale, e per l’esenzione dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare l’immediata riscossione dell’ammenda.

14      Orbene, è pacifico che, nella decisione impugnata, la Commissione ha precisato alla richiedente che, in caso di proposizione di ricorso dinanzi al Tribunale, non si sarebbe proceduto in alcun modo alla riscossione dell’ammenda fintantoché tale causa fosse pendente dinanzi a detto giudice, a fronte della costituzione di una garanzia bancaria, ammessa dalla Commissione e a copertura dell’importo del debito principale nonché degli interessi e maggiorazioni dovuti.

15      Da quanto precede deriva che la domanda della richiedente deve intendersi come avente ad oggetto unicamente l’esenzione dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare l’immediata riscossione dell’ammenda inflitta dalla decisione impugnata.

 Nel merito

 Argomenti delle parti

–       Sul fumus boni iuris

16      In primo luogo, la richiedente sostiene che la Commissione l’avrebbe informata tardivamente degli addebiti specifici a suo carico e che l’accesso al fascicolo sarebbe stato oneroso. Tenuto conto del suo carattere di piccola impresa, ciò avrebbe comportato una violazione dei diritti della difesa, il che costituirebbe dunque un «motivo d’invalidità» della decisione impugnata.

17      In secondo luogo, la richiedente afferma che la Commissione ha commesso un errore d’interpretazione e di applicazione dell’art. 101 TFUE relativamente a condotte asseritamente anticoncorrenziali e alla diversità dei mercati.

18      In terzo luogo, la richiedente sostiene che nel calcolo dell’ammenda si sarebbe dovuto prendere in considerazione la sua «incapacità finanziaria», poiché la riduzione dell’importo finale dell’ammenda decisa dalla Commissione sarebbe eccessivamente inconsistente, in quanto non riconosce sufficientemente la sua «incapacità contributiva».

19      La Commissione contesta la totalità degli argomenti della richiedente e conclude per la mancanza di fumus boni iuris.

–       Sull’urgenza e sulla ponderazione degli interessi in gioco

20      La richiedente fa valere la propria impossibilità di costituire una garanzia bancaria e che la sua esistenza sarebbe compromessa dal pagamento dell’ammenda.

21      A tal proposito, nelle sue osservazioni, la richiedente indica che le banche, con cui ha sottoscritto un piano di ristrutturazione (in prosieguo: il «Piano») ai sensi dell’art. 67 della legge fallimentare italiana, successivamente formalizzato nell’«Accordo di Riscadenziamento e Standstill» del debito (in prosieguo: l’«Accordo»), hanno respinto la sua domanda diretta a costituire una garanzia bancaria a copertura dell’importo dell’ammenda impostale, a causa della sua critica situazione economica.

22      Peraltro, la richiedente addebita alla Commissione di aver sottovalutato la sua situazione finanziaria e il suo stato d’insolvenza.

23      La richiedente asserisce di avere fatto valere formalmente, nel settembre 2009, la propria incapacità contributiva e di aver presentato agli istituti di credito, suoi principali creditori, il Piano, successivamente formalizzato con l’Accordo. La richiedente sottolinea che l’esecuzione dei due citati accordi costituisce l’unica soluzione per evitare il fallimento.

24      Orbene, la richiedente fa valere che le disposizioni dell’Accordo riconoscono alle banche la possibilità di recesso in taluni casi. A riguardo la richiedente fa riferimento all’art. 15, n. 3, ix), x) e xii), dell’Accordo, disposizioni che consentono alle banche di recedere dall’Accordo in caso, rispettivamente, di procedimento esecutivo, sommario, di sequestro conservativo per un importo superiore a EUR 200 000; di inadempimento agli obblighi derivanti da debiti finanziari di qualunque genere della società nei confronti di terzi, per un importo complessivo superiore ad EUR 200 000, e siano decorsi 120 giorni lavorativi dalla data dell’inadempimento e per qualsivoglia altro grave motivo non previsto dall’Accordo. La richiedente sostiene che, di conseguenza, dal pagamento dell’ammenda discenderebbe l’esercizio da parte delle banche del loro diritto di recesso dall’Accordo e, quindi, il fallimento della società.

25      La richiedente fa inoltre valere che, fra le imprese destinatarie della decisione impugnata, essa è l’unica ad essere ubicata nella provincia di Brescia, in un’area geografica e in un settore ove la disoccupazione è progressivamente crescente. Pertanto, la riduzione del suo personale contribuirebbe all’aumento del tasso di disoccupazione in tale area.

26      La Commissione critica il complesso degli argomenti della richiedente.

 Valutazione del giudice del procedimento sommario

27      Nelle circostanze del caso di specie occorre esaminare innanzitutto se sia soddisfatto il requisito relativo all’urgenza.

28      Da una costante giurisprudenza risulta che il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori va valutato in relazione alla necessità di disporre misure in via provvisoria per evitare che sia provocato un danno grave ed irreparabile alla parte richiedente (ordinanza del presidente della Corte 18 ottobre 1991, causa C‑213/91 R, Abertal e a./Commissione, Racc. pag. I‑5109, punto 18; ordinanze del presidente del Tribunale 19 dicembre 2001, cause riunite T‑195/01 R e T‑207/01 R, Government of Gibraltar/Commissione, Racc. pag. II‑3915, punto 95, e 3 dicembre 2002, causa T‑181/02 R, Neue Erba Lautex/Commissione, Racc. pag. II‑5081, punto 82). Spetta alla parte che richiede un provvedimento siffatto provare di non potere attendere l’esito della causa principale senza dover subire un danno di tale natura (ordinanza del presidente del Tribunale 25 giugno 2002, causa T‑34/02 R, B/Commissione, Racc. pag. II‑2803, punto 85).

29      Un danno pecuniario non può, salvo circostanze eccezionali, essere considerato irreparabile o anche solo difficilmente riparabile, dal momento che può essere oggetto di una compensazione finanziaria successiva [ordinanze del presidente della Corte 11 aprile 2001, causa C‑471/00 P(R), Commissione/Cambridge Healthcare Supplies, Racc. pag. I‑2865, punto 113, e del presidente del Tribunale 15 giugno 2001, causa T‑339/00 R, Bactria/Commissione, Racc. pag. II‑1721, punto 94]. La richiedente deve pertanto dimostrare l’esistenza di tali circostanze.

30      Per poter giudicare se il danno temuto dalla parte richiedente presenti le succitate caratteristiche, e quindi giustifichi la sospensione, in via eccezionale, dell’esecuzione della decisione impugnata, il giudice del procedimento sommario deve disporre di tutte le prove che consentano di valutare con il necessario grado di probabilità le precise conseguenze che verosimilmente deriverebbero dalla mancata adozione dei provvedimenti richiesti (ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 16 luglio 1999, causa T‑143/99 R, Hortiplant/Commissione, Racc. pag. II‑2451, punto 18, e ordinanza del presidente del Tribunale 18 ottobre 2001, causa T‑196/01 R, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commissione, Racc. pag. II‑3107, punto 32; v. altresì, in tal senso, ordinanza del presidente della Corte 22 gennaio 1988, causa 378/87 R, Top Hit Holzvertrieb/Commissione, Racc. pag. 161, punto 18, e ordinanza del presidente del Tribunale 3 luglio 2000, causa T‑163/00 R, Carotti/Corte dei conti, Racc. PI pagg. I‑A‑133 e II‑607, punto 8).

31      Trattandosi nella fattispecie di una domanda di esenzione dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria come condizione per la mancata riscossione immediata di un’ammenda inflitta dalla Commissione, occorre ricordare che una domanda del genere può essere accolta solo in presenza di circostanze eccezionali [ordinanza del presidente della Corte 15 dicembre 2000, causa C‑361/00 P(R), Cho Yang Shipping/Commissione, Racc. pag. I‑11657, punto 88, e ordinanza del presidente del Tribunale 7 maggio 2010, causa T‑410/09 R, Almamet/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 34].

32      Infatti, la possibilità di esigere la costituzione di una garanzia finanziaria corrisponde ad una linea di condotta generale e ragionevole della Commissione (ordinanza del presidente del Tribunale 5 agosto 2003, causa T‑79/03 R, IRO/Commissione, Racc. pag. II‑3027, punto 25).

33      L’esistenza delle menzionate circostanze eccezionali può considerarsi, in linea di principio, assodata quando la parte che chiede di essere dispensata dalla costituzione della garanzia bancaria richiesta fornisce la prova del fatto che per essa è oggettivamente impossibile costituire detta garanzia (v. ordinanza IRO/Commissione, cit., punto 26, e giurisprudenza ivi citata), o che tale costituzione metterebbe a repentaglio la sua sopravvivenza (v., in tal senso, ordinanze del presidente del Tribunale 21 dicembre 1994, causa T‑295/94 R, Buchmann/Commissione, Racc. pag. II‑1265, punto 24, e 28 giugno 2000, causa T‑191/98 R II, Cho Yang Shipping/Commissione, Racc. pag. II‑2551, punto 43).

34      Nel caso di specie va accertato se la richiedente abbia dimostrato, adeguatamente, sotto il profilo giuridico, che le era oggettivamente impossibile costituire la garanzia bancaria richiesta.

35      La richiedente, al fine di dimostrare la propria impossibilità di costituire una garanzia bancaria, ha prodotto unicamente una lettera di diniego del 21 ottobre 2010 della banca C., la «banca capofila» dell’Accordo, con cui quest’ultima rende noto, in termini generici e senza allegare documentazione esplicativa, il rifiuto di concedere la garanzia sollecitata. In tale lettera la banca C. motiva la propria decisione citando la critica situazione finanziaria della richiedente e gli obblighi derivanti dall’Accordo, che non consentirebbero la concessione di altre garanzie.

36      Va ricordata la costante giurisprudenza secondo cui, indipendentemente dal numero delle lettere di rifiuto di costituzione della garanzia bancaria, la rilevanza di queste ultime deve essere valutata alla luce della situazione economica oggettiva della richiedente (ordinanza del presidente del Tribunale 13 luglio 2006, causa T‑11/06 R, Romana Tabacchi/Commissione, Racc. pag. II‑2491, punto 102; v. altresì, in tal senso, ordinanza 28 giugno 2000, Cho Yang Shipping/Commissione, cit., punto 43).

37      A tale riguardo è parimenti giurisprudenza costante che, per valutare la capacità da parte di un’impresa di costituire una garanzia bancaria, occorre tenere conto del gruppo di società da cui essa dipende direttamente o indirettamente, relativamente alla possibilità di fornire le garanzie che le banche potrebbero richiedere [ordinanza del presidente della Corte 30 aprile 2010, causa C‑113/09 P(R), Ziegler/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta; v. ordinanze del presidente della Corte 7 marzo 1995, causa C‑12/95 P, Transacciones Marítimas e a./Commissione, Racc. pag. I‑467, punto 12, e del presidente del Tribunale 7 dicembre 2001, causa T‑192/01 R, Lior/Commissione, Racc. pag. II‑3657, punto 54, e giurisprudenza ivi citata]. Siffatta esigenza afferisce, da un lato, al pubblico interesse a che le decisioni della Commissione siano eseguite e alla salvaguardia degli interessi finanziari dell’Unione europea e, dall’altro, ai vantaggi che possono discendere per gli azionisti, da eventuali condotte anticoncorrenziali di una società.

38      Tale criterio si basa sull’idea che gli interessi oggettivi dell’impresa interessata non presentano un carattere autonomo rispetto a quelli delle persone, fisiche o giuridiche, che la controllano, e che il carattere grave e irreparabile del danno asserito è quindi da valutare a livello del gruppo composto dalle persone in questione. Tale coincidenza degli interessi giustifica in particolare il fatto che l’interesse dell’impresa considerata non sia valutato indipendentemente dall’interesse che coloro che la controllano hanno per la sua continuità [ordinanza del presidente della Corte 14 dicembre 1999, DSR‑Senator Lines/Commissione, causa C‑364/99 P(R), Racc. pag. I‑8733, punto 50].

39      Nella fattispecie va constatato che, come rilevato dalla Commissione senza essere contestata su tale punto dalla richiedente, quest’ultima è una società per azioni, le quali sono detenute dal sig. P. (13,3%), dalla sig.ra E. P. (10,4%), dalla società Tagar (66,3%) e dalla richiedente medesima (10%). La società Tagar, che è la società controllante, è una società di partecipazioni, posseduta dal sig. P. (42%), dalle sig.re E. P. (27%), B. (23%) e L. P. (8%).

40      Nelle osservazioni formulate in risposta a quelle della Commissione, la richiedente sostiene che la giurisprudenza relativa ai gruppi non sarebbe applicabile nei suoi confronti. In primo luogo, essa non sarebbe riconducibile ad un gruppo di società, dal momento che è una società semplicemente controllata da un’altra società, la Tagar. In secondo luogo, la giurisprudenza relativa ai gruppi prenderebbe in considerazione realtà economiche e imprenditoriali assolutamente incomparabili al caso di specie in termini di dimensioni e fatturato. La richiedente contesta altresì la necessità di tenere conto delle condizioni finanziarie dei suoi azionisti, segnatamente il sig. P. e la sig.ra E. P., al fine di determinare se le sia impossibile fornire una garanzia bancaria. Essa aggiunge che i due membri della famiglia P. detengono partecipazioni del tutto minoritarie, cosicché non può attribuirsi loro la sua proprietà.

41      In proposito occorre ricordare che il giudice del procedimento sommario ha applicato la giurisprudenza relativa ai gruppi a situazioni diverse, in particolare, alle società unipersonali (ordinanza del presidente del Tribunale 11 ottobre 2007, causa T‑120/07 R, MB Immobilien e MB System/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 40), alle società appartenenti a due persone fisiche (ordinanza Romana Tabacchi/Commissione, cit., punto 102), nonché agli azionisti di minoranza di una società [ordinanza del presidente della Corte 16 dicembre 2010, causa C‑373/10 P(R), Almamet /Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 23, e ordinanza Almamet/Commissione, cit., punto 52]. Come già fatto presente ai punti 37 e 38 supra, alla base di tale ampia applicazione della giurisprudenza relativa ai gruppi, comprendente anche le piccole e medie imprese, vi è l’impossibilità di riconoscere un carattere autonomo agli interessi di una società rispetto a quelli delle persone, fisiche o giuridiche, che la controllano.

42      Alla luce di tali considerazioni si deve rilevare che la giurisprudenza relativa ai gruppi è applicabile al caso di specie, cosicché, per stabilire se la richiedente abbia, sotto il profilo giuridico, adeguatamente dimostrato la sua impossibilità di fornire una garanzia bancaria, il giudice del procedimento sommario può anche tenere conto della capacità contributiva degli azionisti persone fisiche, il sig. P. e la sig.ra E. P., e persone giuridiche, ossia la società controllante Tagar.

43      Quanto alla capacità contributiva dei membri della famiglia P. che possiedono una partecipazione nella richiedente, è sufficiente constatare che la richiedente non ha prodotto la minima informazione riguardo alla loro situazione finanziaria. La richiedente si limita, nelle sue osservazioni in risposta alle osservazioni della Commissione, a rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto da quest’ultima, il sig. P. da tempo non è più consigliere di amministrazione di varie società. La richiedente non fornisce informazioni relative alla situazione patrimoniale del sig. P. Inoltre, essa non fa menzione di alcuna informazione riguardo alla situazione patrimoniale dell’altra azionista, la sig.ra E. P. Pertanto, una siffatta totale mancanza di informazioni concrete e precise non consente al giudice del procedimento sommario di avere un quadro veritiero e globale della situazione finanziaria della richiedente (v., in tal senso, ordinanze del presidente del Tribunale 21 gennaio 2004, causa T‑252/03 R, FNICGV/Commissione, Racc. pag. II‑315, punto 34, e 12 maggio 2010, causa T‑30/10 R, Reagens/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 46).

44      Ne risulta che la richiedente ha omesso di porre a disposizione del giudice del procedimento sommario gli elementi probatori necessari e, di conseguenza, non ha dimostrato che le sarebbe impossibile fornire una garanzia bancaria.

45      Ad abundantiam, va constatato che la richiedente non ha nemmeno dimostrato la propria incapacità contributiva, né quella della società Tagar sua controllante.

46      In proposito la richiedente sostiene che la sua situazione finanziaria al 30 settembre 2010 manifesta sensibili peggioramenti rispetto all’anno precedente. A sostegno di tale argomentazione la richiedente pone in rilievo che il fatturato del 2009 era pari ad EUR 8 600 000, mentre quello al 30 settembre 2010 era pari ad EUR 6 905 402. Inoltre, la richiedente fa presente che l’Accordo si basa sull’esistenza del Piano, il quale, per il 2010, prevede il raggiungimento di un fatturato pari ad EUR 12 016 000. Il fatturato realizzato dalla richiedente sarebbe quindi inferiore alle previsioni del Piano di circa EUR 5 110 598, ciò che rappresenta una differenza negativa approssimativamente del 42,5%.

47      Ciò nondimeno tali informazioni non sono decisive per provare l’incapacità finanziaria della richiedente ai fini della costituzione di una garanzia bancaria. Quanto alla relazione tra il fatturato del 2010 e quello del 2009, occorre rilevare che il fatturato del 2009 attiene ad un anno completo, mentre il fatturato del 2010 è relativo solamente a nove mesi. Il paragone proposto dalla richiedente non può pertanto essere concludente ai fini della determinazione della sua capacità finanziaria ai fini della costituzione di una garanzia bancaria.

48      Riguardo alla differenza di EUR 5 110 598 rispetto alle previsioni del Piano alla base dell’Accordo, basti rilevare che la richiedente non può utilmente avvalersi dei dati relativi al fatturato al 30 settembre 2010 per dimostrare che esisterebbe una contrazione del fatturato, per un importo di EUR 5 110 598, rispetto alle previsioni di un piano annuale. Difatti, un danno di natura meramente ipotetica, in quanto basato sulla sopravvenienza di eventi futuri e incerti, non è idoneo a giustificare la concessione di provvedimenti provvisori (v., in tal senso, ordinanze del presidente del Tribunale 15 gennaio 2001, causa T‑241/00 R, Le Canne/Commissione, Racc. pag. II‑37, punto 37, e Government of Gibraltar/Commissione, cit., punto 101).

49      Quanto alla situazione finanziaria della società Tagar, la richiedente, nelle proprie osservazioni in risposta alle osservazioni della Commissione, si limita a presentare il bilancio del 2009 di detta società, ribadendo la sua estraneità al presente procedimento. La richiedente sostiene che la principale voce dell’attivo della Tagar è rappresentata dal valore della partecipazione nella richiedente, valore che potrebbe verosimilmente azzerarsi nel bilancio 2010. A riguardo, la richiedente sottolinea che, nella sua relazione sul bilancio del 2009, il Collegio Sindacale della Tagar ha rilevato che il mantenimento del valore della partecipazione nel tempo dovrà trovare fondamento nel successo delle iniziative pianificate dalla richiedente. La richiedente ritiene che, stante il divario fra il risultato dell’esercizio del 2010 e il Piano, sarà necessario addivenire alla svalutazione del valore delle sue azioni. Tuttavia, come notato al punto 48 supra, il divario fra il risultato dell’esercizio e il Piano ha natura meramente ipotetica, poiché è basato sulla sopravvenienza di eventi futuri e incerti. Di conseguenza, l’ipotesi di una svalutazione delle azioni appare aleatoria. In ogni caso, anche supponendo che si realizzino circostanze tali da comportare una svalutazione delle azioni, l’impatto negativo che ne risulterebbe inciderebbe unicamente sulla Tagar, e non sulla capacità finanziaria delle persone fisiche che possiedono quote di detta società, capacità finanziaria non fornita dalla richiedente. La richiedente non ha pertanto dimostrato l’incapacità finanziaria della società Tagar.

50      Infine, in ogni caso, nella misura in cui la richiedente ha parimenti fatto valere che la sua esistenza sarebbe compromessa dal pagamento dell’ammenda, poiché le banche recederebbero dall’Accordo, in mancanza del quale essa non potrebbe sopravvivere alla crisi finanziaria, si deve constatare che essa non ha dimostrato adeguatamente sotto il profilo giuridico che siffatto pagamento provocherebbe il recesso dall’Accordo. In primo luogo, la relazione di un esperto, il sig. F. M. M., conferma che non sussiste un nesso causale diretto fra il pagamento dell’ammenda e la risoluzione dell’Accordo. Nelle sue conclusioni l’esperto suppone che, considerato il pagamento dell’ammenda, le banche potrebbero esercitare il loro diritto di recesso, cosicché siffatto recesso appare meramente potenziale. In secondo luogo, l’esperto in parola ha presentato una tabella relativa al nuovo calcolo dei parametri del Piano, nel caso del pagamento dell’ammenda, rispetto al tetto massimo imposto dalle banche nell’Accordo. I dati contenuti nella summenzionata tabella dimostrano che, anche in caso di pagamento dell’ammenda, dal momento presente al 2014, non si oltrepasserà il tetto massimo in questione, ma si verificherà unicamente una riduzione del margine fra i due coefficienti. Pertanto, i dati presentati non solo non dimostrano che il pagamento dell’ammenda comporterebbe la risoluzione dell’Accordo, ma fanno altresì supporre che, da detto pagamento, non deriverebbero conseguenze tali da mettere a repentaglio l’esistenza della richiedente. Ne consegue che la richiedente non ha fornito la prova dell’imminenza del pregiudizio, la quale, ancorché non sia da dimostrare con assoluta certezza, deve essere prevedibile con un grado di probabilità sufficiente, ciò che non si verifica nel caso di specie.

51      Poiché il requisito dell’urgenza non è soddisfatto, la presente domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta senza che occorra prendere in esame le altre condizioni necessarie al fine di ottenere la sospensione dell’esecuzione richiesta.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 24 gennaio 2011

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.