Language of document :

Ricorso proposto il 18 febbraio 2011 - ONP e altri / Commissione

(Causa T-90/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Ordre national des pharmaciens (ONP) (Parigi, Francia), Conseil national de l'Ordre des pharmaciens (CNOP) (Parigi), Conseil central de la section G de l'Ordre national des pharmaciens (CCG) (Parigi) (rappresentanti: avv.ti O. Saumon, L. Defalque e T. Bontinck)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della Commissione europea 8 dicembre 2010, C (2010) 8952 def., notificata alle ricorrenti il 10 dicembre 2010, relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (caso 39510 -LABCO/ONP);

in subordine, supponendo che taluni addebiti risultino accertati, ridurre l'ammenda di EUR 5 000 000, inflitta alle ricorrenti dalla Commissione europea, per violazione dell'art. 101 del TFUE, tenendo conto delle circostanze attenuanti esistenti e della particolarità dell'associazione di imprese di cui trattasi;

in ogni caso, condannare la Commissione europea alla totalità delle spese, in conformità dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dell'Unione europea.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.

Primo motivo, vertente su un errore di interpretazione e di applicazione dell'art. 101 TFUE, in quanto la Commissione avrebbe ritenuto che l'eccezione stabilita dalla sentenza Wouters 1 non si applica alla presente causa.

Per quanto riguarda le restrizioni allo sviluppo di gruppi di laboratori sul mercato francese delle analisi di biologia medica:

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto dovuto ad un errore di valutazione della portata della normativa francese relativamente ai ruoli rispettivi del prefetto e del Conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens nei cambiamenti intervenuti nel corso della vita di una società di esercizio liberale.

Terzo motivo, vertente sull'inosservanza dell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione, come risulta dagli artt. L 4221-19, L 6221-4 e L 6221-5 del code de la santé publique (codice della sanità pubblica) e da una circolare del 22 settembre 1998, in quanto la Commissione avrebbe ignorato il ruolo del Conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens nell'ambito della sua valutazione a posteriori dei documenti sociali relativi alle società di esercizio liberale di laboratori di analisi di biologia medica e del suo obbligo di trasmissione di osservazioni al prefetto.

Quarto motivo, vertente sull'erronea valutazione del ruolo del Conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens, in quanto garante dell'indipendenza professionale dell'associato attivo professionalmente, in quanto la Commissione avrebbe sostenuto che la partecipazione minima dell'associato attivo professionalmente al capitale delle società di esercizio liberale comporta la perdita dell'indipendenza economica e della direzione della medesima.

Quinto motivo, vertente su un errore di valutazione dell'intenzione del legislatore in merito allo smembramento delle quote sociali superiori al limite massimo del 25% e all'inosservanza del quadro giuridico applicabile allo smembramento delle quote sociali delle società di esercizio liberale:

Sesto motivo vertente su un errore di interpretazione e di applicazione dell'art. 101 TFUE, in quanto le sanzioni disciplinari disposte nella decisione impugnata rafforzano gli effetti potenziali o reali delle decisioni in questione.

Per quanto riguarda l'imposizione di prezzi minimi sul mercato francese delle analisi di biologia medica:

Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe ecceduto i limiti della decisione d'ispezione 2, acquisendo elementi riguardanti i "prezzi", con la conseguenza che le prove raccolte su tale base sarebbero state assunte illegittimamente e, pertanto, l'addebito relativo ai prezzi minimi dovrebbe essere considerato non accertato.

Se, quod non, le prove riguardanti i prezzi minimi potevano essere validamente raccolte dalla Commissione nell'ambito della sua ispezione:

Ottavo motivo, vertente su un errore di valutazione della portata dell'ex art. L 6211-6 del code de la santé publique e dell'intenzione del legislatore quanto alla definizione e all'applicazione degli sconti.

Nono motivo, vertente su un errore di valutazione dei fatti che ha causato un errore di diritto, poiché la Commissione ha ritenuto, da un lato, che la condotta dell'ONP relativamente agli sconti non rientri nell'ambito delle sue competenze giuridiche, ma riveli obiettivi anticoncorrenziali e, dall'altro, che l'ONP, per tutelare gli interessi dei piccoli laboratori, abbia sistematicamente cercato di imporre un prezzo minimo sul mercato dei servizi di analisi di biologia medica.

____________

1 - Sentenza della Corte 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters e a. (Racc. pag. I-1577).

2 - La decisione della Commissione 29 ottobre 2008, C(2008) 6494, con la quale la Commissione aveva ordinato alle ricorrenti di assoggettarsi ad un'ispezione a norma dell'art. 20, n. 4, del regolamento del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, è oggetto del ricorso T-23/09, CNOP e CCG/Commissione (GU 2009, C 55, pag. 49).