Language of document : ECLI:EU:T:2014:509





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 giugno 2014 – K‑Swiss / UAMI – Künzli SwissSchuh (Strisce parallele su una scarpa)

(causa T‑85/13)

«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario figurativo che rappresenta strisce parallele su una scarpa – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)»

1.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Nozione – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punti 14‑17)

2.                     Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Registrazione di un nuovo marchio – Impedimenti assoluti alla registrazione – Onere della prova (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, e 76, § 1) (v. punto 18)

3.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio figurativo che rappresenta strisce parallele su una scarpa [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punti 36, 42, 43)

4.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Segni costituiti da un motivo applicato sulla superficie di un prodotto – Carattere distintivo – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punti 40, 41)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 30 ottobre 2012 (procedimento R 174/2011‑2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Künzli SwissSchuh AG e la K‑Swiss, Inc.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La K-Swiss, Inc. è condannata alle spese.