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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polonia) il 23 marzo 2021 – K.D. / Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A.

(Causa C-208/21)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parti

Attrice: K.D.

Convenuta: Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A.

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29/CE 1 , debba essere inteso nel senso che concentra il significato della nozione di pratica commerciale sleale soltanto intorno alle circostanze collegate alla conclusione del contratto e alla presentazione del prodotto al consumatore o se nell’ambito della direttiva, e, di conseguenza, della nozione di pratica commerciale sleale, rientri la formulazione da parte del professionista, realizzatore del prodotto, di condizioni contrattuali generali ingannevoli, che costituiscono la base del funzionamento dell’offerta di vendita proposta da un altro professionista, che non è, pertanto, direttamente connesso con l’immissione del prodotto sul mercato.

In caso di risposta in senso affermativo alla prima domanda, se debba ritenersi che il professionista responsabile, ai sensi delle direttiva 2005/29/CE, dell’adozione di una pratica commerciale sleale sia il professionista responsabile della formulazione delle condizioni contrattuali generali ingannevoli o il professionista che, in base a tali condizioni, propone il prodotto al consumatore ed è direttamente responsabile per l’immissione del prodotto sul mercato o se, in base alla direttiva 2005/29/CE, debbano invece ritenersi responsabili entrambi i professionisti.

Se l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2005/29/CE osti alla disciplina di diritto nazionale (interpretazione di diritto nazionale) che concede al consumatore il diritto di chiedere, a un organo giurisdizionale nazionale, la dichiarazione di nullità del contratto concluso con il professionista con la restituzione reciproca delle prestazioni, nell’ipotesi in cui la dichiarazione del consumatore di voler concludere il contratto sia stata resa a causa di una pratica commerciale sleale del professionista.

In caso di risposta in senso affermativo alla terza questione, se debba essere considerata fondamento giuridico adeguato, ai fini della valutazione dell’operato del professionista consistente nell’uso, nei rapporti con il consumatore, di condizioni contrattuali generali non chiare e non univoche, la direttiva 93/13 2 e se, di conseguenza, la condizione di redazione delle condizioni contrattuali con un linguaggio chiaro e comprensibile, prevista dall’articolo 5 della direttiva 93/13, debba essere interpretata nel senso che nei contratti di assicurazione conclusi tra un fondo di investimento e un consumatore tale condizione sia rispettata da una clausola contrattuale, non negoziata individualmente, che non determina in modo diretto il grado di rischio dell’investimento durante la vigenza del contratto di assicurazione ma informa soltanto della possibilità di perdere, nel caso di rinuncia all’assicurazione prima della fine del periodo di responsabilità, una parte del premio iniziale e dei premi periodici versati.

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1 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22).

2 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).