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Ricorso presentato il 20 febbraio 2008 - Polimeri Europa e Eni/Commissione

(Causa T-103/08)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Polimeri Europa SpA (Brindisi, Italia), Eni SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: M. Siragusa, G. M. Roberti, F. Moretti, I. Perego, F. Cannizzaro, V. Ruotolo, V. Larocca e D. Durante, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

annullare la Decisione, in tutto o in parte, in particolare per quanto le concerne, con ogni conseguenza sull'ammontare della sanzione;

in subordine, annullare o ridurre la sanzione;

condannare la Commissione al pagamento di spese, competenze e onorari.

Motivi e principali argomenti

Con decisione del 5 dicembre 2007, C(2007) 5910 def. nel caso CONP/F/38629 - Gomma cloroprene ("CR") - (la "Decisione"), la Commissione ha ritenuto Polimeri Europa ed Eni solidamente responsabili, insieme ad altre imprese, di una violazione dell'art. 81 CE, per aver (i) concordato la ripartizione e la stabilizzazione dei mercati, delle quote di mercato e di vendita, (ii) stabilito ed attuato aumenti di prezzo per la gomma cloroprene, nonché prezzi minimi, (iii) ripartito la clientela e (iv) scambiato informazioni commerciali riservate.

A sostegno dell'impugnazione avverso il predetto provvedimento, Polimeri Europa ed Eni denunciano che la Decisione è viziata nel merito per:

Violazione dell'art. 81 CE e carenza di motivazione per l'erronea imputazione ad Eni di una responsabilità per atti compiuti da una società controllata. Si sostiene a questo riguardo che la responsabilità della controllante non può essere affermata in ragione della sola titolarità del 100% del capitale e che la convenuta non avrebbe correttamente valutato gli elementi che dimostravano l'effettiva autonomia delle società controllate rispetto alla controllante.

Contrasto con la lettera di chiusura del procedimento nei confronti dell'azienda responsabile fino al 1º gennaio 2002 del business CR, Syndial S.p.A. ("Syndial") e violazione del diritto di difesa.

Violazione dell'art. 81 CE e carenza di motivazione per l'errata iscrizione in capo a Polimeri Europa della responsabilità per fatti risalenti ad un periodo in cui non essa, ma altra società, gestiva il business CR.

Carenza e contraddittorietà di motivazione, difetto di istruttoria e violazione dell'art. 81 circa l'apprezzamento dei fatti e delle prove.

Carenza e contraddittorietà di motivazione della Decisione, difetto di istruttoria e violazione dell'art. 81 CE per quanto riguarda la valutazione dell'infrazione come unica e continuata.

Errato computo del periodo di durata dell'infrazione alla luce degli elementi probatori a disposizione.

Le ricorrenti rilevano poi come la sanzione loro comminata sia illegittima per violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 23 del Reg. 1/2003 CE, nonché degli Orientamenti per il calcolo delle ammende.

Si contesta a questo riguardo tanto la violazione del principio di proporzionalità per le maggiorazioni inflitte a titolo di recidiva e di effetto dissuasivo, quanto la carenza di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti, in relazione al ruolo passivo o minore svolto nell'ambito dell'infrazione, alla partecipazione limitata all'illecito, alla cessazione della partecipazione allo stesso e alla mancata attuazione degli accordi. Polimeri Europa ed Eni censurano inoltre la mancata considerazione della collaborazione prestata da Syndial e Polimeri Europa ai fini di una riduzione dell'ammenda ai sensi degli Orientamenti suddetti.

Le ricorrenti, infine, fanno valere una violazione dell'art. 81 CE e della Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese per aver la Commissione erroneamente apprezzato il valore del contributo probatorio offerto da Syndial e da Polimeri Europa ed aver negato la concessione di una riduzione dell'ammenda ai sensi della predetta Comunicazione.

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