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Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2016 – Slovenia / Commissione

(Causa T-507/15)1

(«Aiuti di Stato – Fabbricazione di attrezzature per il tempo libero – Aiuto alla ristrutturazione – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero – Obbligo di motivazione – Imputabilità allo Stato – Criterio dell’investitore privato»)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Repubblica di Slovenia (rappresentanti: V. Klemenc e A. Grum, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, T. Maxian Rusche, M. Kocjan e B. Rous Demiri, agenti, assistiti inizialmente da M. Ulčar e M. Ménard, successivamente da M. Ménard, P. Božičko e A. Krošel, avvocati.)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2014/273/UE della Commissione, del 19 settembre 2012, sulle misure a favore di ELAN d.o.o. SA.26379 (C 13/10) (ex NN 17/10) cui la Slovenia ha dato esecuzione in favore della società Elan d.o.o. GU 2014, L 144, pag. 1).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Repubblica di Slovenia è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

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1 GU C 32 del 2.2.2013.