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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Törvényszék (Ungheria) l’11 luglio 2023 – Határ Diszkont Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-427/23, Határ Diszkont)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Szegedi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Határ Diszkont Kft.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

Se sia conforme all’articolo 1, paragrafo 2, all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), all’articolo 78 e all’articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 1 (in prosieguo: la «direttiva IVA»), la prassi di uno Stato membro che considera prestazione di servizi indipendente, distinta dalla cessione di beni esente dall’imposta, la gestione del rimborso dell’IVA ai viaggiatori stranieri – comprendente le formalità amministrative che vanno dalla compilazione dei moduli standard di richiesta di rimborso dell’IVA fino al rimborso di tale imposta –, per cui l’IVA deve essere ripercossa e versata secondo le norme generali, in una situazione in cui la riscossione e la fatturazione della commissione di gestione, equivalente a una percentuale dell’IVA da rimborsare, avvengono contemporaneamente al rimborso dell’IVA, in un momento diverso da quello della cessione e della fatturazione dei beni e successivo al pagamento da parte dell’acquirente del corrispettivo per i beni e alla loro partenza per un paese non appartenente all’Unione europea.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se sia conforme all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA la prassi di uno Stato membro in forza della quale la commissione addebitata per la gestione del rimborso dell’IVA a seguito di una cessione di beni effettuata a favore di viaggiatori stranieri non è considerata esente dall’imposta in quanto «operazione relativa ai pagamenti o ai crediti».

In caso di risposta affermativa alla prima e alla seconda questione, se sia conforme al principio della tutela del legittimo affidamento, quale principio fondamentale del sistema comune dell’IVA, la prassi di uno Stato membro in forza della quale l’emittente delle fatture relative alla commissione di gestione è tenuto a versare l’IVA anche retroattivamente, sebbene l’autorità tributaria lo abbia già controllato più volte negli anni precedenti l’ispezione e, nel corso di tali controlli, abbia verificato, ma senza sollevare obiezioni, la prassi dallo stesso seguita di considerare la commissione di gestione come esente da IVA e non lo abbia informato che era cambiata la normativa dello Stato membro in vigore fino al 31 dicembre 2007, la quale menzionava espressamente, tra i servizi esenti da imposta, il «rimborso dell’imposta a favore dei viaggiatori stranieri gestita dall’operatore in base a una specifica normativa».

In caso di risposta affermativa alle questioni dalla prima alla terza, se sia conforme alle disposizioni degli articoli 73 e 78 della direttiva IVA la prassi dell’autorità tributaria di uno Stato membro di considerare come base imponibile dell’IVA il corrispettivo che figura come esente nelle fatture emesse in relazione alla commissione di gestione, base imponibile sulla quale, conformemente alla decisione dell’autorità tributaria, l’emittente delle fatture deve pagare l’IVA secondo le norme generali, sebbene il corrispettivo pagato dai viaggiatori stranieri non comprenda tale importo.

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1 GU 2006, L 347, pag. 1.