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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria) l’11 luglio 2023 – NARE BG EOOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

(Causa C-429/23, NARE BG)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Varna

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: NARE BG EOOD

Resistente: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

Questioni pregiudiziali

Se, in un contesto di misure introdotte per legge ai fini del contenimento dell'epidemia, tra cui l'imposizione di misure amministrative volte a limitare l'allontanamento dalla propria abitazione e la libertà di movimento negli abitati, a limitare i contatti con altre persone e alla chiusura degli esercizi commerciali, ove, nell’ambito di tali misure di contenimento dell'epidemia, sono stati prorogati i termini relativi alla dichiarazione e all’assolvimento di oneri tributari ai sensi della Zakon za korporativnoto podohodno oblagane (Legge sull'imposta sui redditi delle persone giuridiche) (in prosieguo: la «ZKPO») (che disciplina i termini ai fini della dichiarazione e del versamento delle imposte sui redditi nella legislazione nazionale), un termine di decadenza come quello oggetto del presente procedimento produca l'effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta a monte da parte del soggetto passivo durante il periodo di vigenza delle misure di contenimento dell'epidemia e se, sotto tal profilo, le disposizioni legislative nazionali e le prassi seguite dall'amministrazione finanziaria, come quelle oggetto del presente procedimento, siano compatibili con l'articolo 184, in combinato disposto con l’articolo 186, della direttiva 2006/112/CE 1 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1, in prosieguo: la «direttiva IVA»), alla luce del principio di neutralità fiscale introdotto dalla direttiva stessa e dei principi di equivalenza e di effettività sanciti dal diritto dell'Unione (sentenza dell’8 maggio 2008, Ecotrade, C-95/07 e C-96/07 2 , EU:C:2008:267).

2)    Se, nella fattispecie oggetto del presente procedimento, a fronte della possibilità prevista dalla Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (ZDDS, Legge relativa all'imposta sul valore aggiunto) di rettificare i dati dichiarati per mezzo di una dichiarazione IVA ai sensi della stessa ZDDS, sia ammissibile, alla luce dell'articolo 184 in combinato disposto con l’articolo 186, della direttiva IVA, una prassi dell'amministrazione finanziaria in base alla quale il diritto alla detrazione dell’imposta a monte viene negato al soggetto passivo per il fatto che l'IVA sia stata dichiarata per mezzo di una dichiarazione di rettifica dei dati relativi all'ultimo periodo d'imposta collocato nel periodo (di dodici mesi) previsto, a pena di decadenza, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta a monte in relazione alle forniture, ricevute dal soggetto passivo medesimo anteriormente alla data di registrazione ai sensi della ZDDS, laddove le operazioni non siano state occultate, i dati relativi alla loro esecuzione fossero disponibili nella contabilità della ricorrente, l'amministrazione finanziaria disponesse delle informazioni necessarie e non sussistano elementi nel senso di un pregiudizio per il bilancio.

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1 GU 2006, L 347, pag. 1.

1 ECLI:EU:C:2008:267.