Language of document : ECLI:EU:C:2004:43

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

22 gennaio 2004 (1)

«Classificazione tariffaria delle merci - Informazione tariffaria vincolante - Condizioni di revoca»

Nei procedimenti riuniti C-133/02 e C-134/02,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi) nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra

Timmermans Diessen & Logistics BV, già Timmermans Diessen BV,

e

Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Roosendaal

e tra

Hoogenboom Production Ltd

e

Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Rotterdam,

domande vertenti sull'interpretazione degli artt. 9, n. 1, e 12, n. 5, lett. a), sub iii), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97 (GU 1997, L 17, pag. 1),

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai sigg. C. Gulmann (relatore), facente funzione di presidente della Sesta Sezione, J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet, R. Schintgen e dalla sig.ra F. Macken, giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger


cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

-    per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H.G. Sevenster, in qualità di agente;

-    per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. H.M.H. Speyart, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Timmermans Transport Logistics BV e della Hoogenboom Production Ltd, rappresentate dagli avv.ti R.G.A. Tusveld e D.L.L. van den Berg, del governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. S. Terstal, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal sig. H.M.H. Speyart, all'udienza del 6 febbraio 2003,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 settembre 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con ordinanze 2 aprile 2002, pervenute alla Corte il 10 aprile successivo, il Gerechtshof te Amsterdam ha sollevato, in forza dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale, di identico tenore per le due cause, vertente sull'interpretazione degli artt. 9, n. 1, e 12, n. 5, lett. a), sub iii), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97 (GU 1997, L 17, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»).

2.
    La questione è sorta nell'ambito di due controversie che vedono contrapporsi, rispettivamente, la Timmermans Transport & Logistics BV, già Timmermans Diessen BV (in prosieguo: la «Timmermans»), all'Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Rosendaal (direzione delle dogane, distretto di Roosendaal; in prosieguo: l'«Ispettorato di Roosendaal»), e la Hoogenboom Production Ltd (in prosieguo: la «Hoogenboom») all'Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Rotterdam (direzione delle dogane, distretto di Rotterdam; in prosieguo: l'«Ispettorato di Rotterdam») con riguardo a informazioni tariffarie vincolanti (in prosieguo: le «ITV») rilasciate da tali ispettorati alla Timmermans e alla Hoogenboom e successivamente ritirate.

Contesto normativo

3.
    L'art. 4 del codice doganale così dispone:

«Ai fini del presente codice, s'intende per:

(...)

5)    “decisione”: qualsiasi atto amministrativo, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare avente effetti giuridici per una o più persone determinate o determinabili; con questo termine si intende tra l'altro un'informazione tariffaria vincolante ai sensi dell'articolo 12.

(...)».

4.
    L'art. 9 del codice doganale prevede:

«1.    Una decisione favorevole all'interessato è revocata o modificata quando, in ipotesi diverse da quelle di cui all'articolo 8, non ricorrevano e non ricorrono più uno o più presupposti per la sua adozione.

(...)

3.    La revoca o la modifica della decisione è comunicata al destinatario della medesima.

4.    Gli effetti della revoca o della modifica della decisione decorrono dal giorno della sua comunicazione al destinatario. Tuttavia, in casi eccezionali e quando gli interessi legittimi del destinatario della decisione lo richiedano, l'autorità doganale può rinviare ad altra data la sua decorrenza».

5.
    Ai sensi dell'art. 12, nn. 1-6, del codice doganale:

«1.    L'autorità doganale fornisce, su richiesta scritta ed in base a modalità determinate dalla procedura del comitato informazioni tariffarie vincolanti o informazioni vincolanti in materia di origine.

2.    L'informazione tariffaria vincolante o l'informazione vincolante in materia di origine obbliga l'autorità doganale nei confronti del titolare soltanto per quanto riguarda, rispettivamente, la classificazione tariffaria o la determinazione dell'origine di una merce.

(...)

3.    Il titolare dell'informazione deve essere in grado di provare che vi è corrispondenza sotto tutti gli aspetti:

-    in materia tariffaria: tra le merci dichiarate e quelle descritte nell'informazione;

-    (...)

4.    Un'informazione vincolante è valida sei anni in materia tariffaria e tre anni in materia di origine a decorrere dalla data della sua comunicazione. In deroga all'articolo 8, essa è ritirata se si basa su elementi inesatti o incompleti comunicati dal richiedente.

5.    Un'informazione vincolante cessa di essere valida:

a)    in materia tariffaria:

    i)    quando, in seguito all'adozione di un regolamento, non sia conforme al diritto che ne deriva;

    ii)    quando non sia più compatibile con l'interpretazione di una delle nomenclature di cui all'articolo 20, paragrafo 6,

        -    sul piano comunitario, in seguito ad una modifica delle note esplicative della nomenclatura combinata ovvero in seguito a una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;

        -    sul piano internazionale, in seguito a un parere di classificazione o a una modifica delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci adottati dall'Organizzazione mondiale delle dogane, istituita nel 1952 con il nome di “consiglio di cooperazione doganale”;

    iii)    quando venga revocata o modificata a norma dell'articolo 9, a condizione che tale revoca o modifica sia notificata al titolare.

    Per i casi di cui ai punti i) e ii), la data in cui l'informazione vincolante cessa di essere valida è la data di pubblicazione delle misure suddette ovvero, per quanto riguarda le misure internazionali, la data di una comunicazione della Commissione nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

b)    (...).

6.    Un'informazione vincolante che cessi di essere valida a norma del paragrafo 5, lettera a), punti ii) o iii) o lettera b), punti ii) o iii) può essere utilizzata dal titolare ancora per sei mesi dalla data della sua pubblicazione o notifica se, sulla base dell'informazione e anteriormente all'adozione delle misure tariffarie in questione, il titolare era obbligato da un contratto giuridicamente vincolante e definitivo di vendita o di acquisto delle merci considerate. Tuttavia, nel caso di prodotti per i quali, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali, viene presentato un certificato di importazione, di esportazione o di prefissazione, il periodo di validità di detto certificato sostituisce il periodo di sei mesi.

Nell'ipotesi contemplata al paragrafo 5, lettera a), punto i) e lettera b), punto i), il regolamento o l'accordo possono stabilire un termine entro il quale si applica il primo comma.

(...)».

Cause principali

La causa C-133/02

6.
    In data 12 gennaio 1999 la Timmermans depositava domanda di ITV presso l'ispettorato di Roosendaal. La Timmermans dichiarava trattarsi di candelabri in vetro cui doveva applicarsi, a suo avviso, la sottovoce doganale 9405 50 00 90 della tariffa doganale comune (in prosieguo: la «TDC»). A sostegno della richiesta, faceva valere che la medesima sottovoce doganale era stata già adottata con riguardo allo stesso tipo di merce da un'ITV rilasciata precedentemente e allegava un catalogo che presentava tutti i prodotti offerti in vendita ivi comprese, in particolare, fotografie delle merci di cui trattasi.

7.
    In data 15 gennaio 1999 l'Ispettorato di Roosendaal rilasciava l'ITV richiesta, che descriveva la merce negli stessi termini della domanda e la classificava nella medesima sottovoce.

8.
    In data 19 marzo 1999, tuttavia, l'Ispettorato di Roosendaal ritirava l'ITV in base al rilevo che, a seguito di un esame più approfondito e sentite le autorità doganali di un distretto vicino in merito all'interpretazione della nomenclatura applicabile, era emerso che le merci in questione avrebbero dovuto essere classificate nella sottovoce doganale 7013 29 91 00 della TDC in quanto oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toeletta, l'ufficio, etc. Gli effetti della detta decisione di revoca venivano fissati a decorrere dalla stessa data della sua adozione.

9.
    Avverso tale decisione la Timmermans proponeva, in data 29 marzo 1999, un reclamo che veniva respinto dall'Ispettorato di Roosendaal il 20 maggio seguente.

10.
    In data 12 giugno 1999 la Timmermans proponeva ricorso dinanzi al Gerechtshof te Amsterdam.

La causa C-134/02

11.
    Il 9 ottobre 1997 la Hoogenboom depositava una domanda di ITV presso l'ispettorato di Rotterdam. La Hoogenboom dichiarava trattarsi di albicocche conservate con zucchero cristallizzato aggiunto cui doveva applicarsi, a suo avviso, la sottovoce 2008 50 61 00 00 della TDC.

12.
    Il 5 dicembre 1997 l'Ispettorato di Rotterdam rilasciava l'ITV richiesta, che descriveva il prodotto negli stessi termini della domanda e lo classificava nella medesima sottovoce.

13.
    In data 6 febbraio 1998 la Hoogenboom depositava quattro domande di ITV presso l'Ispettorato di Rotterdam. La Hoogenboom dichiarava trattarsi di semi di girasole, di nocciole e di mele, tutti conservati con zucchero cristallizzato aggiunto, nonché di arachidi non abbrustolite, prodotti ricompresi, rispettivamente, nelle sottovoci doganali 2008 19 19 90 00, 2008 19 19 10 00, 2008 99 49 30 00 e 2008 11 94 00 00.

14.
    L'Ispettorato di Rotterdam rilasciava, in data 26 febbraio 1998, le ITV richieste, nelle quali i prodotti venivano descritti e classificati negli stessi termini delle domande.

15.
    Il 6 ottobre 1998, tuttavia, l'Ispettorato di Rotterdam ritirava le cinque ITV rilasciate alla Hoogenboom in base al rilievo che la classificazione delle merci di cui trattasi sotto la voce doganale 2008 della TDC (frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove) non sarebbe stata compatibile con il tenore letterale della voce medesima. Inoltre, l'Ispettorato affermava che le merci dovevano essere classificate sotto la voce doganale 1701 della TDC (zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido). Poiché le ITV erano state ritirate a causa di una negligenza amministrativa, l'Ispettorato di Rotterdam autorizzava la Hoogenboom a continuare ad avvalersene sino al 31 dicembre 1998.

16.
    Avverso tale decisione di ritiro, la Hoogenboom proponeva, in data 9 novembre 1998, un reclamo che veniva respinto dall'Ispettorato di Rotterdam in data 25 marzo 1999.

17.
    Contro quest'ultima decisione, il 23 aprile 1999 la Hoogenboom presentava ricorso dinanzi al Gerechtshof te Amsterdam.

Questione pregiudiziale

18.
    Alla luce di tali premesse, il Gerechtshof te Amsterdam, con ordinanza 2 aprile 2002, decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale, di identico tenore per le due cause:

«Se il combinato disposto di cui agli artt. 9, n. 1, e 12, n. 5, lett a), sub iii), del codice doganale comunitario costituisca per le autorità doganali un fondamento normativo per poter revocare un'informazione tariffaria vincolante qualora le autorità medesime modifichino l'interpretazione, ivi contenuta, delle disposizioni di legge applicabili ai fini della classificazione tariffaria delle merci di cui trattasi, anche nel caso in cui la modifica intervenga entro il termine di sei anni».

Questione pregiudiziale

Osservazioni delle parti

19.
    Secondo la Timmermans e la Hoogenboom, un'ITV non potrebbe essere modificata unilateralmente dalle autorità doganali nazionali. Tale modifica spetterebbe all'iniziativa della Commissione. Diversamente ragionando, si finirebbe per pregiudicare le esigenze di certezza del diritto, in contrasto con l'obiettivo perseguito con l'istituzione delle ITV, e l'applicazione uniforme del diritto comunitario.

20.
    Secondo il governo dei Paesi Bassi e la Commissione, dal testo dell'art. 12, n. 5, lett. a), sub iii), del codice doganale, in combinato disposto con l'art. 9, n. 1, del codice medesimo, emergerebbe che le autorità doganali possono revocare un'ITV prima della scadenza del periodo di validità di sei anni allorché «una o più condizioni previste per il suo rilascio non ricorrevano o non ricorrono più». Ciò si verificherebbe in caso di evoluzione delle nozioni utilizzate ai fini della classificazione di taluni prodotti. Il governo dei Paesi Bassi ritiene che il titolare di un'ITV sia tutelato nei confronti di un'inattesa modifica nell'atteggiamento da parte delle autorità doganali dall'art. 12, n. 6, del codice doganale, a termini del quale il titolare di un'ITV che cessi di essere valida può utilizzarla ancora per sei mesi dalla notifica della revoca. La Commissione fa valere che l'economia degli artt. 9 e 12 del codice doganale consentirebbe di tutelare automaticamente i principi generali del diritto comunitario se le autorità interessate rispettassero la procedura ivi prevista.

Giudizio della Corte

21.
    L'art. 12, n. 5, lett. a), del codice doganale prevede tre fattispecie nelle quali un'ITV cessa di essere valida. Ai sensi del punto iii) della detta disposizione, ciò si verifica quando l'ITV «venga revocata o modificata a norma dell'articolo 9» del codice doganale, a condizione che la relativa decisione venga notificata al titolare.

22.
    A termini dell'art. 9, n. 1, del codice doganale, una decisione favorevole all'interessato può essere revocata qualora uno o più presupposti per la sua adozione non ricorressero o non ricorrano più.

23.
    Il legislatore comunitario ha dunque previsto in termini non equivoci che un'ITV cessi di essere valida qualora uno dei presupposti relativi al suo rilascio non ricorresse o non ricorra più.

24.
    Orbene, il rilascio di un'ITV avviene sulla base di un'interpretazione, da parte delle autorità doganali, delle disposizioni giuridiche applicabili alla classificazione tariffaria delle merci interessate ed è condizionato dalla fondatezza di tale interpretazione.

25.
    Allorché, in seguito ad un esame più dettagliato, tale interpretazione appaia erronea alle autorità doganali, per un errore di valutazione o un'evoluzione delle nozioni in materia di classificazione tariffaria, tali autorità possono legittimamente ritenere che una delle condizioni previste per il rilascio di un'ITV non sussista più e revocare la detta ITV al fine di modificare la classificazione tariffaria delle merci di cui trattasi.

26.
    Occorre sottolineare che, per garantire la certezza del diritto, il legislatore comunitario ha previsto, all'art. 12, n. 6, del codice doganale, disposizioni specifiche, applicabili, del pari, alle revoche effettuate ai sensi del detto art. 12, n. 5, lett. a), sub iii), e conformemente alle quali, in presenza di taluni presupposti, un'ITV continua ad essere valida per un certo periodo anche successivamente alla sua revoca.

27.
    Non appare necessario, ai fini della soluzione della questione sollevata nella specie, pronunciarsi sul problema se tali disposizioni tutelino sufficientemente, in ogni situazione, la certezza del diritto.

28.
    Alla luce delle suesposte considerazioni, la questione pregiudiziale va risolta affermando che il combinato disposto degli artt. 9, n. 1, e 12, n. 5, lett. a), sub iii), del codice doganale dev'essere interpretato nel senso che tali disposizioni costituiscono, per le autorità doganali, il fondamento normativo che consente la revoca di un'informazione tariffaria vincolante, quando le dette autorità modifichino l'interpretazione, ivi contenuta, delle disposizioni giuridiche applicabili alla classificazione tariffaria delle merci di cui trattasi.

Sulle spese

29.
    Le spese sostenute dal governo dei Paesi Bassi e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Gerechtshof te Amsterdam con ordinanze 2 aprile 2002, dichiara:

Il combinato disposto degli artt. 9, n. 1, e 12, n. 5, lett. a), sub iii), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97, dev'essere interpretato nel senso che tali disposizioni costituiscono, per le autorità doganali, il fondamento normativo che consente la revoca di un'informazione tariffaria vincolante, quando le dette autorità modifichino l'interpretazione, ivi contenuta, delle disposizioni giuridiche applicabili alla classificazione tariffaria delle merci di cui trattasi.

Gulmann
Cunha Rodrigues
Puissochet

Schintgen

Macken

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 gennaio 2004.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

V. Skouris


1: Lingua processuale: l'olandese.