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Sentenza del Tribunale 6 luglio 2011 - i-content / UAMI (BETWIN)

(Causa T-258/09) 1

["Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo BETWIN - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Parità di trattamento - Art. 49 CE"]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland (Berlino, Germania) (rappresentanti: inizialmente A. Nordemann, poi A. Nordemann e T. Boddien, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Oggetto

Ricorso diretto all'annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 4 maggio 2009 (procedimento R 1528/2008-4), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo BETWIN come marchio comunitario.

Dispositivo

La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 4 maggio 2009 (procedimento R 1528/2008-4) è annullata nella parte riguardante i servizi diversi da quelli di "progettazione e sviluppo di spettacoli, giochi, lotterie, competizioni, balli, estrazioni di premi, concorsi; produzione, organizzazione e realizzazione di giochi, lotterie, competizioni, balli, estrazioni di premi, concorsi di ogni genere; sale da gioco; gestione di casinò; servizi di istituti sportivi, di giochi, di scommesse e di lotterie, anche attraverso internet; messa a disposizione di attrezzature per sport, giochi, scommesse e lotterie, anche attraverso internet; gestione di sale da gioco; messa a disposizione di giochi per computer interattivi; gestione e organizzazione di casinò, giochi d'azzardo, giochi di carte, scommesse, scommesse sportive, giochi di abilità; giochi automatici; gestione di casinò, gestione di sale da gioco; gestione di centri per scommesse e lotterie di ogni genere", rientranti nella classe 41 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e da quelli di "progettazione e sviluppo di spettacoli, giochi, competizioni, balli, estrazioni di premi, concorsi dal punto di vista degli affari, dell'organizzazione e della pubblicità", rientranti nella classe 35 di detto Accordo.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 205 del 29.8.2009.