Language of document : ECLI:EU:T:2011:171

Causa T‑262/09

Safariland LLC

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR — Impedimento relativo alla registrazione — Art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Esecuzione da parte dell’UAMI di una sentenza che annulla una decisione delle sue commissioni di ricorso — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Art. 63, n. 2, art. 65, n. 6, artt. 75 e 76 del regolamento n. 207/2009»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Esecuzione di una sentenza che annulla la decisione di una commissione di ricorso — Nuova decisione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, n. 6)

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Assenza di consenso del titolare di un marchio alla registrazione richiesta da un agente o rappresentante a nome proprio — Agente o rappresentante — Nozione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 3)

3.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Assenza di consenso del titolare di un marchio alla registrazione richiesta da un agente o rappresentante a nome proprio — Cessazione del rapporto contrattuale al momento del deposito della domanda di marchio — Applicabilità dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 207/2009 — Presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 3)

4.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Esecuzione di una sentenza che annulla la decisione di una commissione di ricorso — Nuovo esame del ricorso — Rispetto dei diritti della difesa

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 63, n. 2, e 75)

5.      Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Motivazione delle decisioni — Art. 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 — Portata identica a quella dell’art. 253 CE — Adozione di una motivazione implicita da parte della commissione di ricorso — Ammissibilità — Presupposti

(Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, prima frase)

1.      Per conformarsi al proprio obbligo, risultante dall’art. 65, n. 6, del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, di prendere i provvedimenti che l’esecuzione di una sentenza del Tribunale recante annullamento della decisione di una delle sue commissioni di ricorso comporta, l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) deve fare in modo che il ricorso porti ad una nuova decisione di una commissione di ricorso. A tale riguardo, esso può rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso che ha adottato la decisione impugnata.

(v. punto 42)

2.      Ai sensi dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, un marchio è escluso dalla registrazione se l’agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda a proprio nome senza il consenso del titolare, a meno che tale agente o rappresentante non giustifichi il suo modo di agire.

Per quanto riguarda i termini «agente» e «rappresentante» di cui all’art. 8, n. 3, del regolamento n. 207/2009, si deve considerare, sulla scorta di quanto previsto nelle direttive relative al procedimento di opposizione dinanzi all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) in merito al deposito non autorizzato da parte degli agenti del titolare del marchio, che detti termini devono essere interpretati in senso ampio, per abbracciare ogni tipo di rapporto basato su un accordo contrattuale ai sensi del quale una delle parti rappresenti gli interessi dell’altra, a prescindere dal nomen juris del rapporto contrattuale intercorrente tra il titolare o il mandante ed il richiedente il marchio comunitario. Secondo tali direttive, è sufficiente, ai fini dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 207/2009, che sia intercorso un accordo di collaborazione d’affari tra le parti, atto a creare un rapporto fiduciario che imponga al richiedente, espressamente o implicitamente, un dovere generale di agire in buona fede e lealmente con riguardo agli interessi del titolare del marchio. Tuttavia, deve esistere un accordo tra le parti. Se il richiedente agisce in modo completamente autonomo, senza che sia mai stato instaurato alcun rapporto con il titolare, non può essere considerato un agente ai sensi dell’art. 8, n. 3, del suddetto regolamento. Così, un semplice acquirente o un cliente del titolare non può essere considerato un agente o un rappresentante ai fini dell’art. 8, n. 3, del medesimo regolamento, in quanto tali persone non sono tenute ad alcun particolare obbligo di buona fede nei confronti del titolare del marchio.

(v. punti 60, 64)

3.      Ai sensi dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, un marchio è escluso dalla registrazione se l’agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda a proprio nome senza il consenso del titolare, a meno che tale agente o rappresentante non giustifichi il suo modo di agire.

Quanto alla cessazione del rapporto contrattuale al momento del deposito della domanda di marchio, occorre considerare che non è necessario che l’accordo concluso tra le parti sia ancora in vigore alla data del deposito della domanda di marchio, e che l’art. 8, n. 3, del regolamento n. 207/2009 si applica anche agli accordi scaduti prima della data di deposito della domanda di marchio comunitario, purché il tempo trascorso abbia una durata tale da consentire di presumere ragionevolmente che l’obbligo di buona fede e di riservatezza fosse ancora esistente al momento del deposito della domanda di marchio comunitario. Tale interpretazione estensiva dell’art. 8, n. 3, mira a proteggere il titolare dei marchi, anche a seguito della cessazione del rapporto contrattuale dal quale derivava un obbligo di buona fede.

(v. punti 60, 65)

4.      Né il regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, né il regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 prevedono alcun procedimento particolare dinanzi alle commissioni di ricorso nel caso in cui una decisione sia annullata dal Tribunale e rinviata dinanzi alle commissioni di ricorso e, pertanto, non vi è l’obbligo di sentire nuovamente le parti in causa. Un obbligo siffatto potrebbe derivare solamente dal principio generale di diritto comunitario del rispetto dei diritti della difesa, sancito dall’art. 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009.

Orbene, l’art. 75, seconda frase, non esige affatto che, a seguito della riapertura del procedimento dinanzi all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) successiva all’annullamento della decisione delle commissioni di ricorso da parte del Tribunale, la ricorrente sia nuovamente invitata a presentare le proprie osservazioni su punti di diritto e di fatto sui quali essa aveva già avuto pienamente modo di esprimersi nell’ambito della fase scritta precedentemente svoltasi, poiché il relativo fascicolo, come allora formato, viene ripreso dalla commissione di ricorso.

(v. punti 83-84)

5.      Ai sensi dell’art. 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, le decisioni dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) devono essere motivate. Tale obbligo ha portata identica a quello sancito dall’art. 253 CE e ha come obiettivo di consentire, da un lato, agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e, dall’altro, al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione.

La corrispondenza della motivazione di una decisione a tali requisiti non va valutata solo con riferimento alla sua formulazione, ma anche al suo contesto e all’insieme delle norme che disciplinano la materia di cui trattasi.

Tuttavia, non si può neppure pretendere che le commissioni di ricorso forniscano una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dinanzi ad esse dalle parti. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali la decisione della commissione di ricorso è stata adottata ed al giudice competente di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo.

(v. punti 90-92)