Language of document : ECLI:EU:T:2011:329

Causa T‑258/09

i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo BETWIN — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento — Art. 49 CE»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, n. 1, lett. c)]

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Esame separato degli impedimenti per ognuno dei prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione — Obbligo di motivazione del diniego di registrazione — Portata

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, n. 1, e 75)

3.      Marchio comunitario — Decisioni dell’Ufficio — Legittimità — Esame da parte del giudice comunitario — Criteri — Applicazione ad un motivo di ricorso relativo alla violazione del principio di non discriminazione ad opera della prassi decisionale dell’Ufficio

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7 e 76, n. 1)

1.      Il segno denominativo BETWIN è descrittivo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, dal punto di vista del pubblico anglofono, dei servizi di «progettazione e sviluppo di spettacoli, giochi, lotterie, competizioni, balli, estrazioni di premi, concorsi; produzione, organizzazione e realizzazione di giochi, lotterie, competizioni, balli, estrazioni di premi, concorsi di ogni genere; sale da gioco; gestione di casinò; servizi di istituti sportivi, di giochi, di scommesse e di lotterie, anche attraverso Internet; messa a disposizione di attrezzature per sport, giochi, scommesse e lotterie, anche attraverso Internet; gestione di sale da gioco; messa a disposizione di giochi per computer interattivi; gestione e organizzazione di casinò, giochi d’azzardo, giochi di carte, scommesse, scommesse sportive, giochi di abilità; giochi automatici; gestione di casinò, gestione di sale da gioco; gestione di centri per scommesse e lotterie di ogni genere», rientranti nella classe 41 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e dei servizi di «progettazione e sviluppo di spettacoli, giochi, lotterie, competizioni, balli, estrazioni di premi, concorsi dal punto di vista degli affari, dell’organizzazione e della pubblicità», rientranti nella classe 35 di detto Accordo.

La combinazione delle due parole inglesi «bet» (scommettere, scommessa) e «win» (vincere, vincita) che evoca la possibilità di «scommettere e vincere», è direttamente comprensibile per il pubblico di riferimento. Sussiste inoltre una stretta relazione fra i significati delle due parole: si scommette per vincere e, per vincere, occorre anzitutto aver puntato. L’omissione della parola «and» non toglie nulla al significato palese della parola composta «betwin». In effetti, a prescindere dalla circostanza che venga compresa come una successione di due sostantivi, di due infiniti o di due verbi all’imperativo, non si tratta di una combinazione insolita o arbitraria il cui senso si discosti da quello della semplice somma degli elementi che la compongono. I termini «bet» e «win», nella loro interazione, forniscono un’informazione chiara sulla destinazione dei servizi di cui trattasi e sulle circostanze del loro utilizzo e sono quindi descrittivi rispetto ad essi.

(v. punti 26, 32-35, 40)

2.      La valutazione degli impedimenti assoluti deve vertere su ciascuno dei prodotti o dei servizi per i quali la registrazione del marchio è richiesta e la decisione con cui l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) nega la registrazione di un marchio, in via di principio, dev’essere motivata per ciascuno dei detti prodotti o servizi. Qualora lo stesso impedimento sia opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o servizi, l’Ufficio può limitarsi ad una motivazione globale per tutti i prodotti o i servizi interessati. Tuttavia, tale facoltà non può pregiudicare l’esigenza essenziale che qualsiasi decisione che nega il beneficio di un diritto riconosciuto dal diritto dell’Unione possa essere sottoposta ad un sindacato giurisdizionale destinato ad assicurarne la tutela effettiva e che, perciò, deve riguardare la legittimità della motivazione di tale diniego.

La possibilità per la commissione di ricorso di procedere ad una motivazione complessiva per una serie di prodotti o servizi può estendersi solo a prodotti e a servizi che presentino tra di loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, tanto da formare una categoria sufficientemente omogenea per consentire che l’insieme delle considerazioni di fatto e di diritto che formano la motivazione della decisione in questione, da una parte, chiarisca a sufficienza l’iter logico seguito dalla commissione di ricorso per ciascuno dei prodotti e servizi appartenenti a tale categoria e, dall’altra, possa essere applicato indistintamente a ciascuno dei prodotti e servizi interessati. In particolare, anche nel caso in cui i prodotti o i servizi interessati rientrino nella medesima classe ai sensi dell’Accordo di Nizza, tale circostanza di per sé non basta per concludere nel senso di un’omogeneità sufficiente, in quanto queste classi contengono spesso una gran varietà di prodotti o di servizi che non presentano necessariamente tra di essi un tale nesso sufficientemente diretto e concreto.

(v. punti 42-45)

3.      Le decisioni riguardanti la registrazione di un segno come marchio comunitario che le commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) sono indotte ad adottare in forza del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale. Pertanto, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dev’essere valutata unicamente sulla base di tale regolamento, quale interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente di dette commissioni.

Quanto al motivo dedotto dinanzi al giudice comunitario secondo il quale l’Ufficio ha violato il principio di non discriminazione negando la registrazione di un dato segno, mentre, in precedenza, avrebbe consentito la registrazione di un segno analogo, si configurano pertanto due ipotesi.

Se, in un caso precedente, la commissione di ricorso, ammettendo l’idoneità di un segno alla registrazione come marchio comunitario, ha applicato correttamente le pertinenti disposizioni del regolamento n. 207/2009 e successivamente, in un caso analogo al primo, ha adottato una decisione contraria, il giudice comunitario non potrà che annullare quest’ultima decisione per violazione delle pertinenti disposizioni del regolamento n. 207/2009. In questa prima ipotesi, il motivo relativo alla violazione del principio di non discriminazione è, pertanto, ininfluente. Al contrario, se, in un caso precedente, la commissione di ricorso, ammettendo l’idoneità di un segno alla registrazione come marchio comunitario, ha commesso un errore di diritto e successivamente, in un caso analogo al primo, adotta una decisione contraria, la prima decisione non potrà essere utilmente fatta valere a sostegno di una domanda diretta all’annullamento di quest’ultima decisione. Infatti, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi col rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri. Pertanto, anche in questa seconda ipotesi, il motivo relativo alla violazione del principio di non discriminazione è ininfluente.

Peraltro, risulta dall’art. 76, n. 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009, che gli esaminatori dell’Ufficio e, in sede di ricorso, le commissioni di ricorso dell’Ufficio devono procedere d’ufficio all’esame dei fatti per stabilire se al marchio di cui si chiede la registrazione si applichi, o meno, uno degli impedimenti alla registrazione di cui all’art. 7 del medesimo regolamento. Orbene, tenuto conto della competenza vincolata e del principio di legalità, tale esame dev’essere incentrato sulle condizioni di applicazione dell’art. 7 di detto regolamento e non può dedursene che gli organi dell’Ufficio siano vincolati dalle condizioni di registrazione di marchi anteriori.

(v. punti 77-79, 81)