Language of document : ECLI:EU:C:2010:661

Cause riunite C‑57/09 e C‑101/09

Bundesrepublik Deutschland

contro

B e D

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesverwaltungsgericht)

«Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Art. 12 — Esclusione dallo status di rifugiato — Art. 12, n. 2, lett. b) e c) — Nozione di “reato grave di diritto comune” — Nozione di “atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite” — Appartenenza ad un’organizzazione coinvolta in atti di terrorismo — Successiva iscrizione di tale organizzazione nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all’allegato della posizione comune 2001/931/PESC — Responsabilità individuale per una parte degli atti commessi da tale organizzazione — Presupposti — Diritto d’asilo in forza del diritto costituzionale nazionale — Compatibilità con la direttiva 2004/83/CE»

Massime della sentenza

1.        Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Interpretazione richiesta a motivo dell’applicabilità di disposizioni di diritto dell’Unione risultante da un rinvio da parte del diritto nazionale ad una convenzione internazionale ripresa da dette disposizioni — Competenza a fornire detta interpretazione

(Artt. 68 CE e 234 CE)

2.        Visti, asilo, immigrazione — Politica d’asilo — Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Direttiva 2004/83 — Esclusione dallo status

[Posizione comune del Consiglio 2001/931; direttiva del Consiglio 2004/83, art. 12, n. 2, lett. b) e c)]

3.        Visti, asilo, immigrazione — Politica d’asilo — Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Direttiva 2004/83 — Esclusione dallo status

[Direttiva del Consiglio 2004/83, art. 12, n. 2, lett. b) e c)]

4.        Visti, asilo, immigrazione — Politica d’asilo — Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Direttiva 2004/83 — Esclusione dallo status

[Direttiva del Consiglio 2004/83, art. 12, n. 2, lett. b) e c)]

5.        Visti, asilo, immigrazione — Politica d’asilo — Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Direttiva 2004/83 — Esclusione dallo status

(Direttiva del Consiglio 2004/83, artt. 3 e 12, n. 2)

1.        Qualora le questioni sollevate dai giudici nazionali vertano sull’interpretazione di una norma di diritto comunitario, la Corte è in linea di principio tenuta a pronunciarsi. Non risulta, in particolare, né dal dettato degli artt. 68 CE e 234 CE, né dalle finalità del procedimento istituito da quest’ultima disposizione che gli autori del Trattato abbiano inteso sottrarre alla competenza della Corte i rinvii pregiudiziali vertenti su una direttiva nel caso particolare in cui il diritto nazionale di uno Stato membro rinvii al contenuto delle disposizioni di una convenzione internazionale, che sono riprese da tale direttiva, per determinare le norme da applicare ad una situazione puramente interna al detto Stato membro. In un caso del genere esiste un interesse certo dell’Unione a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni di tale convenzione internazionale riprese dal diritto nazionale e dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate.

(v. punto 71)

2.        L’art. 12, n. 2, lett. b) e c), della direttiva 2004/83 recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che:

–      la circostanza che una persona abbia fatto parte di un’organizzazione iscritta nell’elenco di cui all’allegato della posizione comune 2001/931, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, per il suo coinvolgimento in atti terroristici, e abbia attivamente sostenuto la lotta armata condotta da detta organizzazione non costituisce automaticamente un motivo fondato per ritenere che tale persona abbia commesso un reato grave di diritto comune o atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite;

–      la constatazione, in siffatto contesto, della sussistenza di fondati motivi per ritenere che una persona abbia commesso un reato del genere o si sia resa colpevole di tali atti è subordinata ad una valutazione caso per caso di fatti precisi al fine di determinare se atti commessi dall’organizzazione considerata rispondano alle condizioni fissate da dette disposizioni e se una responsabilità individuale nel compimento di tali atti possa essere ascritta alla persona considerata, tenuto conto del livello di prova richiesto dal citato art. 12, n. 2.

Non sussiste, infatti, una relazione diretta tra la posizione comune 2001/931 e la direttiva 2004/83 quanto agli obiettivi perseguiti e non è giustificato che l’autorità competente, qualora intenda escludere una persona dallo status di rifugiato in forza dell’art. 12, n. 2, di tale direttiva, si fondi unicamente sulla sua appartenenza ad un’organizzazione che è presente in un elenco adottato al di fuori dell’ambito istituito dalla direttiva nel rispetto della Convenzione di Ginevra.

(v. punti 89, 99, dispositivo 1)

3.        L’esclusione dallo status di rifugiato in applicazione dell’art. 12, n. 2, lett. b) o lett. c), della direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, non è subordinata alla circostanza che la persona considerata rappresenti un pericolo concreto per lo Stato membro di accoglienza.

(v. punto 105, dispositivo 2)

4.        L’esclusione dallo status di rifugiato ai sensi dell’art. 12, n. 2, lett. b) o lett. c), della direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, non è subordinata ad un esame di proporzionalità alla luce del caso di specie.

(v. punto 111, dispositivo 3)

5.        L’art. 3 della direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono riconoscere un diritto d’asilo in forza del loro diritto nazionale ad una persona esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell’art. 12, n. 2, di tale direttiva, purché quest’altro tipo di protezione non comporti un rischio di confusione con lo status di rifugiato ai sensi di quest’ultima.

(v. punto 121, dispositivo 4)