Language of document : ECLI:EU:F:2008:81

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (seduta plenaria)

24 giugno 2008 (*)

«Funzione pubblica – Personale della BCE – Retribuzione – Consultazione del comitato del personale della BCE – Metodo di calcolo dell’adeguamento annuale delle retribuzioni – Esecuzione di una sentenza del giudice comunitario – Retroattività»

Nella causa F‑15/05,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’art. 36.2 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al Trattato CE,

Carlos Andres, membro del personale della Banca centrale europea, residente in Francoforte sul Meno (Germania), e gli altri otto ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, rappresentati dagli avv.ti G. Vandersanden e L. Levi,

ricorrenti,

contro

Banca centrale europea (BCE), rappresentata dalla sig.ra C. Zilioli e dal sig. K. Sugar, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. B. Wägenbaur,

convenuta,

IL TRIBUNALE (seduta plenaria),

composto dai sigg. P. Mahoney, presidente, H. Kreppel (relatore) e S. Van Raepenbusch, presidenti di sezione, dalla sig.ra I. Boruta, dai sigg. H. Kanninen, H. Tagaras e S. Gervasoni, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 maggio 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con atto pervenuto alla cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 21 marzo 2005 tramite fax (il deposito dell’originale è intervenuto il 23 marzo seguente), i ricorrenti hanno proposto il ricorso in esame, che mira in particolare a ottenere, da un lato, l’annullamento delle loro buste paga relative al mese di luglio 2004, nella parte in cui recano un aumento della retribuzione stabilito in applicazione di un metodo di adeguamento annuale delle retribuzioni ritenuto illegittimo e in quanto tale aumento non interviene con efficacia retroattiva per gli anni 2001, 2002 e 2003 e, dall’altro, il risarcimento dei danni.

 Contesto normativo

2        L’art. 36 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (BCE), allegato al Trattato CE (in prosieguo: lo «statuto del SEBC»), contiene le seguenti disposizioni:

«Personale

«36.1. Il consiglio direttivo, su proposta del comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE.

36.2. La Corte di giustizia [delle Comunità europee] ha giurisdizione su tutte le controversie fra la BCE e i propri dipendenti nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle condizioni di impiego».

3        Sul fondamento dell’art. 36.1 dello statuto del SEBC, il 9 giugno 1998 il consiglio direttivo della BCE ha adottato le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE (decisione della BCE 9 giugno 1998, relativa all’adozione delle condizioni di impiego del personale della BCE, come modificata il 31 marzo 1999, GU L 125, pag. 32, e il 5 luglio 2001, GU L 201, pag. 25; in prosieguo; le «condizioni di impiego»).

4        L’art. 42 delle condizioni di impiego precisa l’art. 36.2 dello statuto del SEBC:

«Una volta esaurite tutte le vie interne di ricorso disponibili, la Corte di giustizia (…) ha giurisdizione su tutte le controversie fra la BCE e un membro o un ex membro del suo personale cui sono applicabili le presenti condizioni di impiego.

Tale competenza è limitata all’esame della legittimità della misura o della decisione, a meno che la controversia non sia di natura finanziaria, nel qual caso la Corte di giustizia ha una competenza anche di merito».

5        Per quanto riguarda i rapporti di lavoro, l’art. 9 delle condizioni di impiego prevede in particolare:

«a) I rapporti di lavoro tra la BCE ed i suoi dipendenti sono disciplinati dai contratti di lavoro stipulati in conformità con le presenti condizioni di impiego. Le norme sul personale [della BCE] adottate dal comitato esecutivo precisano le modalità di applicazione di tali condizioni di impiego.

(…)

c) Le condizioni di impiego non sono soggette ad alcun diritto nazionale particolare. La BCE applica: i) i principi generali del diritto comuni agli Stati membri; ii) i principi generali del diritto comunitario (CE); e iii) le disposizioni contenute nei regolamenti e nelle direttive (CE) relative alla politica sociale indirizzati agli Stati membri. Ogni qual volta si renderà necessario, tali atti giuridici saranno attuati dalla BCE. Si terranno nel debito conto a tale riguardo le raccomandazioni (CE) in materia di politica sociale. Per l’interpretazione dei diritti e degli obblighi previsti dalle presenti condizioni di impiego, la BCE terrà in debita considerazione i principi consacrati dai regolamenti, dalle norme e dalla giurisprudenza applicabili al personale delle istituzioni comunitarie».

6        Quanto agli adeguamenti salariali, l’art. 13 delle condizioni di impiego prevede:

«Su proposta del comitato esecutivo, il consiglio direttivo adotta gli adeguamenti generali di salario con efficacia a partire dal 1° luglio di ogni anno».

7        Per quanto riguarda la rappresentanza del personale, ai sensi degli artt. 45 e 46 delle condizioni di impiego, figuranti nella nona parte, intitolata «Rappresentanza del personale»:

«45. Il comitato del personale, i cui membri sono eletti a scrutinio segreto, ha il compito di rappresentare gli interessi generali di tutti i membri del personale in materia di contratti di lavoro, di disposizioni applicabili al personale e di retribuzioni, di condizioni di impiego, di lavoro, di sanità e di sicurezza presso la BCE, di previdenza sociale e regimi pensionistici.

46. Il comitato del personale è consultato prima di qualsiasi modifica delle presenti condizioni di impiego, delle norme applicabili al personale o riguardanti tutte le questioni ad esse relative, quali indicate nel precedente art. 45».

8        Le disposizioni dell’art. 46 delle condizioni di impiego sono precisate dalle norme relative al personale della BCE («European Central Bank Staff Rules»), che stabiliscono in particolare le modalità della procedura di consultazione tra la BCE e il comitato del personale (art. 9.2).

9        Il 17 giugno 2003 è stato firmato un protocollo di accordo relativo ai rapporti tra la direzione della BCE e il comitato del personale («Memorandum of Understanding on Relations between Executive Board and the Staff Committee of the ECB»; in prosieguo: il «protocollo di accordo»), che definisce più in particolare il contesto e le procedure da seguire.

10      Il preambolo di tale protocollo prevede che «occorrerà fare il possibile per trasmettere tutte le informazioni pertinenti e instaurare un dialogo il più rapidamente possibile, sempreché non sussistano motivi preminenti per agire diversamente» («efforts shall be made to provide all relevant information and to initiate a dialogue at the earliest possible time in so far as there are no overriding reasons for not doing so»).

11      L’art. 6 del protocollo di accordo stabilisce le condizioni della domanda di consultazione:

«Quando avvia una procedura di consultazione, il presidente o il suo rappresentante sottopone al comitato del personale una domanda di consultazione scritta accompagnata da un’informativa completa, ossia tale da consentire al comitato del personale di prendere conoscenza della questione oggetto della consultazione e di esaminarla, sempreché non sussistano altri motivi preminenti per agire diversamente. (…)».

12      L’art. 15 del protocollo di accordo prevede una procedura di consultazione semplificata:

«Le parti del dialogo possono accordarsi, per ragioni che devono essere esposte da una di esse, su una procedura intesa a ridurre il numero di consultazioni su una questione specifica. In tal caso, le parti definiscono di comune accordo un calendario ad hoc».

13      In base all’art. 13 delle condizioni d’impiego, il comitato esecutivo della BCE ha elaborato un metodo per la realizzazione degli adeguamenti generali di salario («General Salary Adjustment – GSA»; in prosieguo: il «metodo di calcolo»). In linea di principio, esso si basa su una valutazione specifica degli adeguamenti salariali presso le organizzazioni che costituiscono le fonti principali di assunzione del personale della BCE, quali le banche centrali nazionali (in prosieguo: le «organizzazioni di riferimento»), affinché i salari del personale della BCE rimangano allineati al loro livello retributivo. Per quanto riguarda gli anni 1999‑2001, il metodo di calcolo è stato adeguato dal consiglio direttivo della BCE il 20 giugno 1999 (in prosieguo: il «GSA 1999/2001»). Successivamente tale versione è stata modificata dal consiglio direttivo per gli anni 2002‑2004 (in prosieguo: il «GSA 2002/2004»).

14      Secondo il GSA 1999/2001, l’adeguamento dei salari dei dipendenti di ciascuna organizzazione di riferimento (in percentuale) è rapportato al numero di dipendenti della stessa secondo i seguenti principi:

«–      [l]’adeguamento annuale generale dei salari [sarà] fondato sull’evoluzione media delle retribuzioni nominali nelle quindici [banche centrali nazionali e nella Banca dei regolamenti internazionali (BRI)], in quanto “banca centrale” delle banche centrali;

–        [si terrà] conto degli adeguamenti annuali nelle organizzazioni di riferimento per l’anno civile in corso;

–        [l]e evoluzioni della retribuzione nominale saranno ponderate[; l]a ponderazione avverrà in funzione del numero di persone impiegate in ciascuna istituzione di riferimento;

–        (…)».

15      Di conseguenza, il GSA 1999/2001 non operava alcuna distinzione tra le diverse organizzazioni di riferimento e non prevedeva alcuna possibilità di rettifica.

16      Per contro, il GSA 2002/2004, pur applicando i medesimi principi, prende in considerazione due gruppi di organizzazioni di riferimento, ciascuno dei quali viene ponderato al 50% nel calcolo dell’adeguamento annuale:

«–      [L]’adeguamento generale annuale delle retribuzioni si baserà sull’evoluzione media delle retribuzioni nominali presso le seguenti istituzioni:

–        1. [l]e quindici [banche centrali nazionali] e la BRI;

–        2. [l]e istituzioni e gli organi delle Comunità europee (ossia la Commissione [delle Comunità] europe[e] e le sue agenzie, il Consiglio dell’Unione europea, il Parlamento [europeo], la Corte di giustizia, la Corte dei conti [delle Comunità europee], il Comitato economico e sociale [europeo], il Comitato delle regioni [dell’Unione europea]);

[l]e “organizzazioni coordinate” (ossia l’[Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord (NATO)], l’[Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l’Agenzia spaziale europea, il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, il Consiglio d’Europa, l’Unione dell’Europa occidentale);

[l]a Banca europea per gli investimenti.

–        [L]e evoluzioni delle retribuzioni nominali saranno ponderate in funzione del numero di persone impiegate presso ciascuna delle istituzioni di riferimento;

–        ogni gruppo di riferimento (punti 1 e 2 supra) conterà per il 50%».

17      Inoltre, il GSA 2002/2004 prevede un sistema di rettifica degli adeguamenti alla luce di dati divenuti disponibili successivamente:

«Si terrà conto degli adeguamenti annuali (quando siano disponibili) presso le organizzazioni di riferimento per l’anno civile in corso. Qualora gli adeguamenti non siano disponibili per l’anno in corso, verranno utilizzati i dati dell’anno precedente e, su riserva della disponibilità dei dati, la differenza fra i dati disponibili e i dati reali verrà rettificata nell’esercizio seguente».

18      La decisione BCE/2004/3 del 4 marzo 2004, relativa all’accesso del pubblico ai documenti della BCE (GU L 80, pag. 42), il cui art. 2, n. 1, dispone che qualsiasi cittadino dell’Unione ha «un diritto d’accesso ai documenti della BCE, secondo le condizioni e le limitazioni definite nella presente decisione», prevede all’art. 4, n. 1, che la BCE rifiuti l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela dell’interesse pubblico, della vita privata e dell’integrità dell’individuo e della riservatezza delle informazioni, tutelata come tale dal diritto comunitario. Per quanto riguarda l’applicazione di tale eccezione, l’art. 4, n. 4, della menzionata decisione enuncia:

«Per quanto concerne i documenti di terzi, la BCE consulta il terzo interessato al fine di valutare se sia applicabile una delle eccezioni di cui al presente articolo, a meno che sia chiaro che il documento debba o non debba essere divulgato».

 Fatti all’origine della controversia

19      I ricorrenti hanno stipulato con la BCE contratti di lavoro secondo i quali, in particolare, le condizioni di impiego e le relative modifiche costituiscono parte integrante degli stessi.

20      Con sentenza del Tribunale di primo grado 20 novembre 2003, causa T‑63/02, Cerafogli e Poloni/BCE (Racc. pag. II‑4929), le decisioni contenute nelle buste paga inviate il 13 luglio 2001 ai due ricorrenti, membri del personale della BCE, per il mese di luglio 2001, sono state annullate in quanto la BCE non aveva consultato il comitato del personale prima dell’adeguamento dei salari per il 2001.

21      Il 16 dicembre 2003 la BCE ha inviato a tutti i membri del personale un memorandum con cui annunciava che, a seguito della sentenza del Tribunale di primo grado, avrebbe avviato una consultazione con il comitato del personale in ordine all’applicazione del metodo di calcolo per gli anni 2001, 2002 e 2003. Nel detto memorandum si precisava in particolare:

«L’amministrazione avvierà ora una consultazione con il comitato del personale in ordine all’applicazione del metodo per gli anni 2001, 2002 e 2003. A tale riguardo rileviamo tuttavia che nessun elemento, nella sentenza del Tribunale [di primo grado] autorizza a suggerire, nell’ambito della consultazione, che occorrerebbe modificare i calcoli relativi a uno qualsiasi di tali anni».

22      Con nota del 9 gennaio 2004 la BCE ha avviato la procedura di consultazione, trasmettendo al comitato del personale elenchi di dati forniti dalle organizzazioni di riferimento per gli anni 2001, 2002 e 2003.

23      Il comitato del personale ha risposto il 25 marzo 2004 sollevando diverse questioni relative ai dati trasmessi dalla BCE e chiedendo che il risultato del calcolo finale dell’adeguamento salariale per i dipendenti della BCE relativo agli anni 2001, 2002 e 2003 fosse applicato retroattivamente, sulla base in particolare degli elementi di divergenza rilevati dal comitato del personale tra i dati forniti il 9 gennaio 2004 dalla BCE e i dati della stessa natura forniti al comitato del personale dai comitati del personale delle organizzazioni di riferimento. Il comitato del personale ha chiesto un adeguamento verso l’alto dei salari, che tenesse conto di tutti i suddetti elementi.

24      Successivamente si è svolta una serie di riunioni «tecniche» e «ad hoc» tra il comitato del personale e i rappresentanti della BCE. In particolare, il 30 marzo 2004 ha avuto luogo una riunione tecnica nel corso della quale i rappresentanti del comitato del personale (compresa la ricorrente sig.ra Cerafogli) hanno trasmesso copia di tutti i documenti che il comitato aveva ricevuto dai comitati del personale delle organizzazioni di riferimento per gli anni precedenti. L’adeguamento dei salari per gli anni 2001‑2003 è stato inoltre oggetto di una riunione tecnica in data 11 maggio 2004. Un rappresentante della BCE, il sig. Kelly, ha fornito dati relativi ad alcune banche centrali nazionali e ha spiegato che sarebbe stato necessario discuterne la ripartizione su ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, precisando che, qualora dai dati fosse emersa una differenza, sarebbe stato probabile un adeguamento. Con riferimento alla domanda dei rappresentanti del comitato del personale (compreso il ricorrente sig. Seigneur) relativa a un adeguamento retroattivo, il rappresentante della BCE ha espresso una preferenza a che l’adeguamento prendesse effetto nel 2004. Altre riunioni ad hoc relative all’adeguamento dei salari si sono svolte il 1° giugno 2004 alla presenza del rappresentante della BCE, sig. Kelly, e del portavoce del comitato del personale, sig. van de Velde, nonché di uno dei portavoce aggiunti di detto comitato, il sig. van der Ark, e il 9 giugno 2004, alla presenza di due rappresentanti della BCE, i sigg. van Baak e Kelly, e dei due membri del comitato del personale presenti alla riunione del 1° giugno 2004. Il carattere, la partecipazione e il contenuto delle riunioni del 1° e del 9 giugno 2004 e di altre riunioni rimangono controversi sotto vari aspetti.

25      Con nota del 3 giugno 2004 il comitato del personale ha auspicato che il probabile risultato dell’adeguamento dei salari, facente seguito alla procedura di consultazione per gli anni 2001‑2003, prendesse effetto contemporaneamente all’adeguamento da effettuare a titolo del 2004 (ossia a partire dal 1° luglio 2004, come previsto dall’art. 13 delle condizioni di impiego).

26      Per quanto riguarda una riunione svoltasi il 14 giugno 2004, anche la sua preparazione e il suo svolgimento vengono descritti dalle parti in modi diversi. I ricorrenti sostengono che il comitato del personale ha ricevuto alcuni dati statistici importanti solo nel corso della riunione, mentre i suoi membri non avrebbero avuto accesso, in nessuna fase della procedura di consultazione iniziata con la nota del 9 gennaio 2004, alla totalità dei documenti con cui le organizzazioni di riferimento hanno comunicato le percentuali di aumento delle retribuzioni e il numero dei dipendenti (in prosieguo: i «dati di base»). La BCE afferma invece di avere trasmesso i dati statistici in parola dal venerdì 11 giugno 2004 e di avere mostrato i dati di base al portavoce del comitato del personale, sig. van de Velde, e a uno dei suoi vice, il sig. van der Ark, in una data che essa non è stata in grado di precisare. L’affermazione secondo cui sarebbe stato il comitato del personale a proporre alla BCE che il suo portavoce e uno dei portavoce aggiunti beneficiassero di tale accesso ai dati di base è confermata da una lettera del 1° giugno 2004 del portavoce aggiunto, sig. van der Ark. Inoltre, la realtà di tale accesso è confermata da una dichiarazione scritta datata 13 giugno 2005 e firmata, tra gli altri, dai due rappresentanti del comitato del personale interessati.

27      Il comitato del personale, rappresentato dal suo portavoce e da uno dei suoi portavoce aggiunti, ha inviato al direttore generale della direzione generale (DG) «Amministrazione» una lettera, datata 14 giugno 2004, in cui affermava quanto segue:

«Recentemente il comitato del personale ha ricevuto dalla direzione delle risorse umane i dati rivisti relativi all’esercizio di adeguamento generale dei salari 2001[/]2003.

Speravamo di concludere la consultazione sull’esercizio di adeguamento generale dei salari 2001[/]2003 in tempo per il calcolo dell’adeguamento generale dei salari per l’esercizio 2004. Pur avendo comunicato i nostri risultati il 25 marzo, abbiamo ricevuto solo recentemente dalla direzione delle risorse umane una tabella contenente i dati rivisti. Ci siamo incontrati con i membri interessati della direzione delle risorse umane al fine di comprendere e chiarire tali dati. Esistono divergenze su un limitato numero di questioni che non possono ancora essere spiegate, a proposito del Belgio (2001), della [Deutsche] Bundesbank (2001 e 2002) e della Commissione (…) (2002). Nuovi dati sono divenuti disponibili per l’Irlanda e la BEI dopo la nostra lettera del 25 marzo 2004. Le informazioni supplementari fornite dai nostri omologhi della Banca d’Italia contengono elementi non connessi all’adeguamento generale dei salari.

Non si possono risolvere tali divergenze in anticipo rispetto al calendario proposto per la conferma, da parte del comitato esecutivo, dell’adeguamento per il 2004. Tuttavia, la direzione delle risorse umane ha già confermato che dai dati rivisti che le sono stati trasmessi emerge un effetto cumulativo dello 0,9% per l’esercizio 2001[/]2003, che è già stato contabilizzato allo 0,6% nel calcolo per l’esercizio 2004.

Dato che la divergenza esistente, se confermata, si tradurrà in un lieve aumento del risultato finale, proponiamo che la differenza dello 0,3% (0,9% – 0,6%), che è già stata approvata da entrambe le parti, venga sommata al risultato dell’esercizio di adeguamento generale dei salari per il 2004 e che qualsiasi divergenza esistente venga compensata nel 2005 dopo che saranno stati confermati di comune accordo i dati definitivi».

28      Il 15 giugno 2004, ossia l’indomani, il comitato esecutivo della BCE ha approvato la proposta del presidente di quest’ultima di applicare un aumento del 3,5%, composto dal 3,2% per l’anno 2004 nonché da un adeguamento supplementare e unico dello 0,3% per il periodo 2001‑2003 e ha deciso di sottoporre tale proposta per approvazione al consiglio direttivo. Il tasso del 3,2% include uno 0,6% a titolo dei dati mancanti nel 2003, ma divenuti disponibili nel 2004.

29      Lo stesso 15 giugno 2004 il personale della BCE ha eletto un nuovo comitato del personale.

30      Con lettera 25 giugno 2004, indirizzata al vicepresidente della BCE, il nuovo comitato del personale ha sostenuto che la procedura di consultazione relativa agli anni 2001‑2003 non si era conclusa con la lettera del 14 giugno 2004 e ha quindi chiesto una risposta alla lettera 25 marzo 2004 del precedente comitato del personale, al fine di applicare una procedura di consultazione conforme al protocollo di accordo, comprensiva di una seconda fase di consultazione.

31      Durante la riunione del 1° luglio 2004, il consiglio direttivo ha adottato la proposta del comitato esecutivo del 15 giugno 2004.

32      Con nota del 1° luglio 2004, il direttore della direzione delle risorse umane della DG «Amministrazione» ha informato tutti i membri del personale che il consiglio direttivo aveva deciso di aumentare i salari del 3,5%, con effetto dal 1° luglio 2004.

33      Con lettera 7 luglio 2004 il direttore della direzione delle risorse umane della DG «Amministrazione» ha risposto come segue al nuovo comitato del personale in merito all’adeguamento dei salari per gli anni 2001‑2003:

–        ha fatto riferimento alle lettere del 9 gennaio 2004 (che hanno avviato la procedura di consultazione) e a quelle del comitato del personale del 14 e del 25 giugno 2004;

–        ha sottolineato che «[l]e informazioni (…) fornite (…) [erano] state verificate e conferma[va]no l’esistenza di un mancato introito dello 0,3% nel periodo in questione, dovuto a dati erronei comunicati da alcune organizzazioni di riferimento[; d]i conseguenza, il consiglio direttivo [aveva] accettato di applicare un aumento eccezionale dello 0,3% alla percentuale di adeguamento generale dei salari del 2004, il che [ha portato] a un aumento totale del 3,5% con effetto dal 1° luglio 2004»;

–        ha confermato che la procedura di consultazione sarebbe continuata («questa consultazione non è conclusa») ma con effetto per il successivo ciclo di adeguamento («[b]enché sia pacifico che qualsiasi divergenza esistente sarà compensata nel prossimo esercizio di adeguamento dei salari, Vi suggerisco, per scrupolo di diligenza, di comunicare le Vostre osservazioni prima della scadenza del termine di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della presente»).

34      Le buste paga comprendenti l’aumento dello 0,3% per gli anni 2001‑2003 e quello del 3,2% per l’anno 2004 sono state inviate ai ricorrenti a metà luglio 2004.

35      Il 4 agosto 2004 il comitato del personale ha risposto alla lettera della BCE del 7 luglio 2004. Basandosi in parte su dati diversi da quelli comunicati dal precedente comitato del personale, il nuovo comitato del personale ha affermato di non riuscire a comprendere come fosse stata ottenuta la cifra dello 0,3%. Le divergenze rilevate dal nuovo comitato del personale sarebbero state verosimilmente attribuibili, a suo parere, a un’«errata interpretazione dei dati da parte del [precedente comitato del personale] e dell’amministrazione».

36      In risposta alla nota del comitato del personale del 4 agosto 2004, il direttore della direzione delle risorse umane della DG «Amministrazione» ha fornito, con nota del 23 settembre 2004, informazioni e precisazioni sui tre elementi che, secondo la lettera del comitato del personale del 14 giugno 2004, rimanevano da chiarire in ordine agli adeguamenti salariali per gli anni 2001‑2003, relativamente ai dati della Banca nazionale del Belgio, della Deutsche Bundesbank e della Commissione, e ha considerato conclusa la procedura di consultazione.

37      Con nota del 6 ottobre 2004, indirizzata al direttore della direzione delle risorse umane della DG «Amministrazione», il comitato del personale ha chiesto a quest’ultimo in particolare di revocare la sua nota del 23 settembre 2004 e di far pervenire una nuova lettera che rispondesse alle questioni sollevate nelle lettere del 25 marzo, del 25 giugno e del 4 agosto 2004, che non avrebbero ricevuto risposte sufficienti. In mancanza, il comitato del personale avrebbe considerato come non avvenuta la consultazione sull’esercizio di adeguamento generale dei salari 2001‑2003.

38      La BCE ha risposto il 23 febbraio 2005 alla nota del comitato del personale del 6 ottobre 2004. Con nota del 28 febbraio 2005 il comitato del personale ha replicato alla lettera della BCE del 23 febbraio 2005. Principalmente con queste due lettere e le rispettive proposte ivi contenute la BCE e il comitato del personale hanno tentato di risolvere le loro divergenze attraverso una composizione amichevole. Il principio alla base della composizione amichevole progettata consisteva nel compensare la mancata presa in considerazione delle differenze rilevate dal comitato del personale, ai fini del calcolo dell’adeguamento dei salari degli anni 2001‑2003, con la concessione di giorni di congedo supplementari. Non essendo pervenuta a un accordo con il comitato del personale, la BCE ha ribadito nella sua nota del 7 marzo 2005 il parere secondo cui la consultazione era terminata.

39      Tra il 10 e il 14 settembre 2004 alcuni membri del personale della BCE, compresi i ricorrenti, avevano proposto domande di riesame («administrative reviews») delle loro buste paga relative al mese di luglio 2004. In tali lettere, basate su un modello comune, i ricorrenti chiedevano in particolare:

–        la revisione delle loro buste paga di luglio 2004, di modo che includessero retroattivamente nell’importo corrisposto in tale mese il risultato della revisione dell’adeguamento dei salari per gli anni 2001‑2003;

–        la revisione delle loro buste paga di luglio 2004 di modo che includessero la totalità del saldo, quale calcolato dal comitato del personale e risultante dalla revisione dell’attuazione dell’esercizio di adeguamento dei salari per gli anni 2001, 2002 e 2003 (ossia il 2,67%), con pagamento da effettuarsi retroattivamente;

–        nel caso in cui la BCE avesse respinto la richiesta in tal senso formulata dal comitato del personale, la trasmissione dei dati di base comunicati alla BCE dalle organizzazioni di riferimento per dimostrare che i calcoli effettuati dalla BCE erano coerenti con i dati di base forniti.

40      Il 9 dicembre 2004 la BCE ha risposto alle domande di riesame. Le sue risposte si basavano a loro volta su un modello comune, ad eccezione di quella rivolta al sig. Poloni, che è diversa in ragione di una presunta tardività della domanda di riesame presentata da quest’ultimo.

41      I ricorrenti hanno proposto reclami interni («grievance procedures») con lettere datate 9, 10 e 13 dicembre 2004.

42      I reclami interni sono stati respinti con lettere del 6 gennaio 2005, notificate ai ricorrenti il 10 gennaio seguente.

 Procedimento e conclusioni delle parti

43      Il ricorso in esame è stato registrato presso la cancelleria del Tribunale di primo grado con il numero T‑131/05.

44      Con ordinanza 15 dicembre 2005, ai sensi dell’art. 3, n. 3, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), il Tribunale di primo grado ha rinviato la presente causa dinanzi al Tribunale. Il ricorso è stato registrato presso la cancelleria del Tribunale con il numero F‑15/05.

45      Dopo avere sentito le parti, il Tribunale ha deciso di rinviare la causa alla seduta plenaria.

46      I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile e fondato, e pertanto

–        annullare le loro buste paga del mese di luglio 2004;

–        se necessario, annullare le decisioni di rigetto delle domande di riesame e dei reclami interni da loro proposti rispettivamente in data 9 dicembre 2004 e 6 gennaio 2005;

–        condannare la BCE a produrre il suo «fascicolo amministrativo»;

–        condannare la BCE al risarcimento dei danni attraverso, da un lato, il versamento di un importo pari a EUR 5 000 per ricorrente, in ragione di una perdita di potere di acquisto a partire dal 1° luglio 2001, e, dall’altro, il pagamento di arretrati di retribuzione corrispondenti a un aumento dei loro salari dell’1,86% per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002, dello 0,92% per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003 e del 2,09% per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004, più gli interessi dovuti a decorrere dalle rispettive scadenze e fino al giorno del pagamento effettivo a un tasso calcolato in base al tasso fissato dalla BCE per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile durante il periodo considerato, maggiorato di due punti;

–        condannare la BCE a tutte le spese.

47      La BCE chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile per quanto riguarda il sig. Poloni;

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        statuire sulle spese secondo diritto.

48      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, applicabile mutatis mutandis al Tribunale in forza dell’art. 3, n. 4, della decisione 2004/752, fino all’entrata in vigore del regolamento di procedura di quest’ultimo, il Tribunale ha posto alcuni quesiti scritti alle due parti e ha chiesto che fossero prodotti alcuni documenti, compreso il fascicolo dei dati di base. Le parti hanno ottemperato a tali misure nei termini impartiti.

49      Quanto alla domanda dei ricorrenti diretta a ottenere la produzione da parte della BCE del «fascicolo amministrativo», si deve rilevare che essi hanno avuto accesso al fascicolo dei dati di base. Pertanto non vi è più luogo a statuire sulla loro domanda, dato che i ricorrenti non hanno precisato quali altri documenti sarebbe stato pertinente consultare.

50      Un tentativo di composizione amichevole su iniziativa del Tribunale non è andato a buon fine.

 In diritto

1.     Sulla domanda di annullamento

51      La domanda di annullamento, benché formalmente rivolta anche contro le decisioni di rigetto delle domande di riesame e le decisioni adottate il 6 gennaio 2005, che hanno respinto i reclami interni dei ricorrenti proposti il 9, il 10 e il 13 dicembre 2004, va considerata diretta, secondo una giurisprudenza costante applicabile mutatis mutandis alla BCE, contro le decisioni con cui la BCE ha stabilito la retribuzione dei ricorrenti, ossia le decisioni riflesse nelle buste paga del mese di luglio 2004 (v., in particolare, sentenza della Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento, Racc. pag. 23, punto 8).

52      A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti sollevano tre motivi concernenti, in sostanza, la violazione dell’obbligo di consultare il comitato del personale sulle modifiche apportate alle norme sul personale nella parte relativa all’adeguamento dei salari per gli anni 2001‑2003, la violazione del metodo di calcolo e la mancata applicazione retroattiva delle rettifiche da apportare all’adeguamento generale dei salari.

 Sul primo motivo, concernente la violazione dell’obbligo di consultare il comitato del personale

 Argomenti delle parti

53      Con il primo motivo, i ricorrenti contestano alla BCE, in sostanza, di avere violato la procedura di consultazione del comitato del personale nell’ambito dell’adeguamento dei salari per gli anni 2001‑2003. Tale motivo è costituito da quattro parti, relative all’asserita violazione degli artt. 45 e 46 delle condizioni di impiego, dell’art. 9 del protocollo di accordo, del principio di buona amministrazione e dell’obbligo di buona fede.

54      A tale riguardo i ricorrenti affermano che i dati di base che dovevano essere comunicati alla BCE dalle organizzazioni di riferimento e sul cui fondamento quest’ultima ha effettuato i propri calcoli nell’ambito dell’applicazione dei metodi di calcolo per gli anni 2001, 2002 e 2003 non sono mai stati comunicati al comitato del personale. Per di più, essi ritengono che la BCE non abbia rispettato l’obbligo di consultare il comitato del personale risultante dagli artt. 45 e 46 delle condizioni di impiego e dal protocollo di accordo, in quanto non avrebbe provveduto a informare tale comitato in tempo utile, non avrebbe tenuto correttamente le riunioni tecniche, avrebbe irregolarmente organizzato riunioni ad hoc e avrebbe risposto soltanto in modo insufficiente alle domande del comitato del personale, e che la procedura di consultazione non si fosse chiusa con la trasmissione delle buste paga del mese di luglio 2004.

55      Basandosi, tra l’altro, sulla sentenza del Tribunale di primo grado 10 aprile 2003, causa T‑186/01, Robert/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑131 e II‑631, punto 64), la BCE contesta la ricevibilità del primo motivo. Infatti, i ricorrenti non avrebbero sollevato tale motivo durante la fase precontenziosa.

56      Nel merito, oltre alla constatazione della «massima riservatezza» dei dati di base che le sono stati comunicati, la BCE afferma che la direzione delle risorse umane della DG «Amministrazione» avrebbe nondimeno concesso ai membri del comitato del personale, «tramite il portavoce (…) e il portavoce aggiunto», la possibilità di accertarsi della pertinenza della tabelle fornite dalla BCE, consentendo loro di prendere conoscenza di tali documenti presso i suoi locali e garantendo così la trasparenza richiesta nel quadro della consultazione senza divulgare tali documenti per iscritto. Ciò sarebbe confermato dalla dichiarazione dei cinque membri del precedente comitato del personale.

 Giudizio del Tribunale

57      Poiché le quattro parti del primo motivo sono collegate e i ricorrenti hanno sviluppato un unico argomento a loro sostegno, occorre esaminarle congiuntamente.

58      Ai sensi dell’art. 46 delle condizioni di impiego, il comitato del personale dev’essere consultato prima «di qualsiasi modifica [delle stesse], delle norme sul personale o riguardante tutte le questioni ad esse relative, quali indicate nell’art. 45 [delle medesime condizioni di impiego]». Fra tali questioni figurano quelle relative alle retribuzioni.

59      Basandosi in particolare su tali disposizioni, il protocollo di accordo concretizza il diritto del comitato del personale di essere consultato e prevede in particolare la procedura da seguire iniziando con l’obbligo della BCE di fornire un’informativa completa (v. punti 10 e 11 della presente sentenza).

60      Si deve ricordare che il diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori costituisce un «principio generale di diritto del lavoro» (sentenza del Tribunale di primo grado 6 marzo 2001, causa T‑192/99, Dunnett e a./BEI, Racc. pag. II‑813, punto 105) alla cui luce occorre quindi interpretare le disposizioni pertinenti del protocollo di accordo.

61      A tale riguardo i ricorrenti sollevano varie censure per dimostrare che la procedura di consultazione richiesta dalle pertinenti disposizioni delle condizioni di impiego e del protocollo di accordo non è stata seguita correttamente dalla BCE.

–       Sulla censura relativa all’incompletezza delle informazioni comunicate dalla BCE

62      I ricorrenti contestano alla BCE di non avere fornito un’«informativa completa», in quanto l’accesso ai dati di base non era stato garantito a tutti i membri del comitato del personale, in ragione dell’asserita riservatezza di tali dati.

63      A questo proposito si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 6 del protocollo di accordo, la domanda di consultazione dev’essere «accompagnata da un’informativa completa», tale da consentire al comitato del personale di prendere «conoscenza della questione oggetto della consultazione e di esaminarla, sempreché non sussistano altri motivi preminenti per agire diversamente».

64      La portata di tale obbligo di informazione dev’essere valutata nella specie in funzione della natura dei dati di base, i quali, benché siano in possesso della BCE, non provengono da quest’ultima. Orbene, risulta dal fascicolo che all’epoca dei fatti le organizzazioni di riferimento comunicavano i dati di base, in generale, solo previa garanzia che non fossero ampiamente divulgati e venissero utilizzati unicamente ai fini dell’adeguamento annuale dei salari del personale della BCE.

65      Non si può quindi contestare alla BCE di essersi conformata alla regola dell’autore, enunciata all’art. 4, n. 4, della decisione BCE/2004/3, omettendo di comunicare i dati di base a tutti i membri del comitato del personale.

66      L’argomento secondo cui dal 2006 la BCE metterebbe i dati di base a disposizione di tutti i membri del comitato del personale contemporaneamente al calcolo delle cifre dell’adeguamento dei salari non è atto ad inficiare tale conclusione. Infatti, le organizzazioni di riferimento hanno accettato una divulgazione più ampia dei loro dati solo per gli anni successivi ai fatti controversi, in seguito a un’iniziativa in tal senso della BCE.

67      Per contro, dagli atti risulta, da un lato, che il portavoce del comitato del personale e uno dei portavoce aggiunti del medesimo comitato hanno effettivamente avuto accesso ai dati di base. È stato lo stesso comitato del personale a proporre che questi due portavoce beneficiassero di detto accesso. Tale circostanza è confermata da una lettera del 1° giugno 2004 del portavoce aggiunto, sig. van der Ark.

68      Inoltre, i portavoce erano stati eletti e debitamente designati dallo stesso comitato del personale, e non «scelti» dall’amministrazione della BCE in quanto interlocutori privilegiati. I risultati dell’elezione in seno al comitato del personale del suo portavoce, sig. van de Velde, e dei suoi due vice, sigg. Van Damme e van der Ark, erano stati comunicati all’amministrazione con nota del 17 febbraio 2003. Pertanto, si deve ritenere che i portavoce fossero i rappresentanti debitamente designati dallo stesso comitato del personale ai fini della consultazione sull’adeguamento dei salari per gli anni 2001, 2002 e 2003.

69      Si deve quindi ritenere che, attraverso i suoi rappresentanti, il comitato del personale della BCE, in quanto organo, avesse acquisito conoscenza dei dati di base (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale di primo grado 24 ottobre 2000, causa T‑27/00, Comitato del personale della BCE e a./BCE, Racc. PI pagg. I‑A‑217 e II‑987, punto 25).

70      Inoltre, le informazioni trasmesse al comitato del personale erano sostanzialmente sufficienti, dato che il comitato poteva controllare per ciascuna organizzazione di riferimento tutti i dati pertinenti e confrontarli con quelli di cui era in possesso, che erano stati raccolti e trasmessi dai rappresentanti del personale delle organizzazioni di riferimento.

71      Del resto, durante la procedura di consultazione il comitato del personale non ha espresso alcuna critica né riserva in ordine alla comunicazione dei dati di base. In particolare, la nota del 14 giugno 2004 non contiene alcun riferimento al mancato accesso ai dati di base.

72      Ne consegue che la censura relativa all’incompletezza delle informazioni comunicate dalla BCE deve essere respinta.

–       Sulla censura relativa alla mancata informazione in tempo utile

73      I ricorrenti contestano alla BCE di non avere fornito le informazioni necessarie in tempo utile. In particolare, le informazioni fornite venerdì 11 giugno e lunedì 14 giugno 2004 sarebbero state fornite tardivamente.

74      A tale riguardo si deve rilevare che il preambolo del protocollo di accordo prescrive che ogni informazione pertinente venga comunicata il più rapidamente possibile. Certamente, le tabelle consolidate presentate venerdì 11 giugno e lunedì 14 giugno 2004 da un rappresentante della BCE al comitato del personale non sono state comunicate in condizioni tali da consentire un’analisi approfondita di tutti i dati statistici rilevanti. Infatti, se la decisione del comitato del personale doveva essere adottata il 14 giugno 2004, ultimo giorno lavorativo (prima della riunione del comitato esecutivo della BCE del 15 giugno 2004) in cui avrebbe potuto intervenire un eventuale adeguamento «speciale» dei salari a titolo degli anni 2001‑2003 a partire dal 1° luglio 2004, contemporaneamente all’adeguamento normale a titolo del 2004, non rimaneva tempo sufficiente per effettuare il necessario controllo di alcuni dati sui quali persistevano divergenze e successivamente dialogare con la BCE.

75      Tuttavia occorre rilevare, da un lato, che lo stesso comitato del personale aveva espresso per iscritto, il 3 giugno 2004, l’auspicio che l’eventuale adeguamento «speciale» dei salari relativo agli anni 2001‑2003 prendesse effetto nell’ambito dell’esercizio normale di adeguamento del 2004 e aveva quindi accettato consapevolmente tale vincolo temporale, dato che la BCE era tenuta, in forza dell’art. 13 delle condizioni di impiego, ad effettuare l’adeguamento dei salari per il 2004 con effetto dal 1° luglio e, dall’altro, che gran parte dei dati pertinenti erano stati discussi tra gennaio e giugno del 2004, via via che divenivano disponibili, durante le riunioni tecniche periodiche e ad hoc tra la BCE e il comitato del personale. La tabella riassuntiva presentata l’11 giugno 2004 dalla BCE non costituiva una prima presentazione, bensì il risultato di un lavoro continuo svolto congiuntamente dai rappresentanti della BCE, in particolare dal sig. Kelly, e dai rappresentati designati del comitato del personale. Dopo avere ricevuto tale tabella riassuntiva, il comitato del personale si è incontrato, secondo i termini della sua nota del 14 giugno 2004, con i rappresentanti della direzione delle risorse umane per comprendere e chiarire i dati rivisti e ha concluso che vi era disaccordo solo su un numero limitato di divergenze (tre), che potevano esercitare scarsa influenza sul risultato finale. Pertanto, è stato il comitato del personale che ha «suggerito» alla BCE, nella nota sopra menzionata, che «la differenza dello 0,3% (…) che [era] già stata approvata da entrambe le parti, ven[isse] sommata al risultato dell’esercizio di adeguamento dei salari per il 2004 e che qualsiasi divergenza esistente ven[isse] compensata nel 2005 dopo che [fossero] stati confermati di comune accordo i dati definitivi».

76      Ne consegue che la censura relativa alla mancata informazione in tempo utile dev’essere respinta.

–       Sulla censura relativa alla tenuta irregolare delle riunioni

77      I ricorrenti criticano il fatto che siano state organizzate riunioni «ufficiose» di consultazione con i portavoce del comitato del personale, anziché con il comitato del personale in formazione plenaria, all’insaputa di quest’ultimo, al di fuori dell’ambito della procedura ufficiale prevista dal protocollo di accordo.

78      Tuttavia, i portavoce erano i rappresentanti debitamente designati dallo stesso comitato del personale ai fini della consultazione (v. punto 68 della presente sentenza).

79      Inoltre, nel protocollo di accordo sono previste anche riunioni tecniche e una procedura semplificata di consultazione. Per quanto riguarda le riunioni ad hoc, il protocollo di accordo non esclude assolutamente che si tengano tali riunioni, dato che l’art. 15 dello stesso prevede espressamente una procedura semplificata di consultazione. Infatti, tale articolo consente alle parti di ridurre il numero di consultazioni e di derogare altresì ai termini previsti dal medesimo protocollo, concordando opportunamente termini più brevi; la redazione di un verbale è prevista dalle norme relative al personale della BCE solo per le riunioni con i presidenti.

80      Inoltre, risulta dagli atti che i rapporti tra il comitato del personale il cui mandato riguardava gli anni 2002‑2004 e la BCE si fondavano su un grado elevato di fiducia reciproca e su una comunicazione aperta, il che poteva giustificare il carattere relativamente informale di talune riunioni.

81      Infine, si deve aggiungere che la procedura di consultazione «speciale» seguita ai fini dell’adeguamento dei salari per gli anni 2001‑2003 era stata concordata tra la BCE e il comitato del personale in particolare a seguito dell’auspicio espresso da quest’ultimo nella sua nota del 3 giugno 2004. Esso veniva tenuto informato sui risultati delle riunioni tra i suoi portavoce e i rappresentanti della BCE, come testimoniano le note interne e i messaggi di posta elettronica del comitato del personale allegati alle memorie delle parti. Occorre inoltre tenere conto della nota del comitato del personale del 14 giugno 2004, che, riferendosi a elementi della procedura senza esprimere alcuna critica a tale riguardo e pronunciandosi, in linea di principio, per la conclusione della procedura di consultazione (ad eccezione dei tre punti da risolvere, v. punto 27 della presente sentenza), dev’essere interpretata nel senso che contiene l’approvazione della regolarità della procedura di consultazione seguita nel caso di specie.

82      Di conseguenza, la censura relativa alla tenuta irregolare di riunioni dev’essere respinta.

–       Sulla censura relativa all’insufficienza delle risposte alle domande del comitato del personale

83      I ricorrenti contestano alla BCE di non avere risposto formalmente per iscritto alla lettera del comitato del personale del 25 marzo 2004.

84      A tale riguardo si deve rilevare che i punti sollevati dal comitato del personale nella sua lettera del 25 marzo 2004 sono stati esaminati durante le riunioni di consultazione tenutesi tra aprile e giugno 2004. Pertanto, la censura dedotta è infondata in linea di fatto.

–       Sulla censura relativa a un ricorso abusivo all’urgenza

85      In udienza i ricorrenti hanno contestato alla BCE di avere imposto una situazione di urgenza al comitato del personale e di avere posto quest’ultimo dinanzi a un fatto compiuto.

86      A prescindere dalla questione della sua ricevibilità, tale addebito, che si confonde in ampia misura con la censura relativa alla mancata informazione in tempo utile (v. punti 73‑76 della presente sentenza), non è giustificato, dato che lo stesso comitato del personale aveva chiesto alla BCE il 3 giugno 2004 – meno di due settimane prima della riunione del comitato esecutivo della BCE, che era chiamato a pronunciarsi sull’adeguamento annuale obbligatorio per il 2004 – di includere nel suddetto adeguamento i risultati della consultazione «speciale» relativa agli anni 2001‑2003. Orbene, nella sua nota del 14 giugno 2004 il comitato del personale afferma di essere effettivamente al corrente del calendario previsto per la conferma dell’adeguamento dei salari per il 2004 da parte del comitato esecutivo della BCE.

87      Per il resto si devono opporre a tali censure le considerazioni esposte ai punti 74‑76 della presente sentenza.

88      Di conseguenza, la censura concernente il ricorso abusivo all’urgenza dev’essere respinta.

–       Sulla censura relativa al fatto che la procedura di consultazione non era terminata al momento della trasmissione delle buste paga del mese di luglio 2004

89      I ricorrenti contestano alla BCE di non avere concluso la procedura di consultazione relativa agli anni 2001‑2003 prima di adottare la decisione sull’adeguamento dei salari relativi a tale periodo.

90      A questo proposito occorre rilevare che, con nota del 14 giugno 2004, lo stesso comitato del personale ha implicitamente proposto alla direzione della BCE di chiudere la procedura di consultazione, fatto salvo l’esame dei tre punti specifici non ancora risolti e relativi ai dati provenienti dalla Banca nazionale del Belgio, dalla Deutsche Bundesbank e dalla Commissione, restando inteso che detto esame avrebbe dovuto essere rinviato per includerne i risultati nel processo di consultazione dell’anno seguente (2005).

91      Infatti, in quella stessa nota, il comitato del personale ha «suggeri[to]» di sommare ai risultati dell’esercizio normale di adeguamento dei salari per il 2004 «la differenza dello 0,3% (…) che [era] già stata approvata da entrambe le parti» nell’ambito della consultazione «speciale» relativa agli anni 2001‑2003, pur rinviando l’esame di tre punti – specificamente menzionati – all’esercizio di adeguamento dei salari dell’anno 2005. Benché tali punti non fossero ancora stati risolti al momento della chiusura della consultazione, il Tribunale rileva che essi sono stati esclusi dalla consultazione relativa agli anni 2001‑2003 e che in ogni caso, secondo lo stesso comitato del personale, essi potevano influire solo marginalmente sul risultato finale dell’adeguamento dei salari degli anni 2001‑2003.

92      Inoltre, la valutazione secondo cui la nota del comitato del personale del 14 giugno 2004 menzionava un’intesa tra detto comitato e la BCE in ordine alla possibilità di rendere definitivi i risultati della consultazione «speciale» («la differenza dello 0,3% (…) che [era] già stata approvata da entrambe le parti»), ad eccezione di tre punti non risolti ma che avrebbero potuto esercitare scarsa influenza su tale risultato, è espressamente confermata da alcuni membri del precedente comitato del personale, come risulta dalla dichiarazione resa da cinque di loro il 13 giugno 2005. Inoltre, tale intesa è confermata da documenti interni del comitato del personale, prodotti dagli stessi ricorrenti.

93      Conformemente all’art. 15 del protocollo di accordo, il comitato del personale poteva prestare il proprio consenso a una consultazione semplificata anche in ordine al momento della chiusura della stessa (v. punto 81 della presente sentenza).

94      Per quanto riguarda il ruolo del portavoce del comitato del personale, sig. van de Velde, e del portavoce aggiunto di detto comitato, sig. van der Ark, entrambi firmatari della nota del 14 giugno 2004, si deve sottolineare che il comitato del personale era debitamente rappresentato dai suoi portavoce al fine di trasmettere, in suo nome, tale nota alla BCE (v. punto 68 della presente sentenza). Inoltre, il verbale della riunione del comitato del personale del 14 giugno 2004, prodotto dagli stessi ricorrenti, conferma che tale nota rispecchia la posizione adottata dalla maggioranza dei membri del comitato.

95      Il 15 giugno 2004 il comitato esecutivo della BCE ha approvato la proposta del presidente di quest’ultima relativa a un aumento dello 0,3% a titolo dell’adeguamento speciale dei salari per gli anni 2001‑2003 e scaturita dalla procedura di consultazione.

96      Ne consegue che il comitato del personale ha prestato il proprio consenso alla chiusura della procedura di consultazione e al principio di un aumento retributivo dello 0,3% per gli anni 2001‑2003, da versare a partire dal mese di luglio 2004.

97      Tale constatazione non è inficiata dall’argomento dei ricorrenti fondato sulla lettera del 25 giugno 2004 del nuovo comitato del personale. Infatti, tale lettera dev’essere considerata un tentativo unilaterale da parte di detto comitato di riaprire la consultazione che era stata chiusa. Tuttavia, la BCE non ha accettato la richiesta del nuovo comitato del personale di rivedere la posizione espressa dal precedente comitato del personale in ordine alla chiusura della consultazione. Infatti, il 1° luglio 2004 il consiglio direttivo ha adottato la proposta del presidente della BCE, approvata dal comitato esecutivo il 15 giugno 2004, fondata sul risultato della consultazione quale risulta dalla nota del comitato del personale del 14 giugno 2004.

98      A tale riguardo, la risposta scritta della BCE al comitato del personale del 7 luglio 2004, in cui si afferma che «l’amministrazione continua a ritenere che questa consultazione non sia conclusa» e che «qualsiasi divergenza esistente sarà compensata nel prossimo esercizio di adeguamento dei salari», non costituisce una conferma del fatto che, per la BCE, la consultazione in vista dell’adeguamento dei salari per gli anni 2001‑2003 era ancora aperta, nonostante l’approvazione da parte del consiglio direttivo dell’aumento dei salari dello 0,3% su cui le due parti avevano espresso il loro consenso. Nel contesto dello scambio di lettere tra il comitato del personale e la BCE in merito all’adeguamento «speciale» per gli anni 2001‑2003, tale risposta dev’essere interpretata come un rinvio ai tre punti, minori, specificamente indicati dal precedente comitato del personale nella sua lettera del 14 giugno 2004 in vista del loro esame nell’ambito dell’esercizio di adeguamento annuale seguente, ossia 2005.

99      Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che gli elementi prodotti dai ricorrenti a sostegno delle loro censure non consentano, neppure se considerati nel loro complesso, di concludere per una violazione della disciplina propria della procedura di consultazione del comitato del personale prima dell’adozione della decisione che ha disposto l’adeguamento dei salari per gli anni 2001‑2003. Pertanto, e senza che vi sia luogo a statuire sulla sua ricevibilità, il primo motivo, considerato nelle sue diverse parti, deve essere respinto.

 Sul secondo motivo, concernente la violazione dei metodi di calcolo, un errore manifesto di valutazione e la violazione dell’obbligo di motivazione

 Argomenti delle parti

100    Con tale motivo i ricorrenti criticano, in sostanza, il fatto che la BCE si sia fondata su dati palesemente errati e abbia quindi violato i metodi di calcolo e l’obbligo di motivazione per l’adeguamento dei salari relativo al periodo 2001‑2003.

101    Infatti, secondo i ricorrenti, le tabelle redatte dalla BCE all’inizio della procedura di consultazione, ossia il 9 gennaio 2004, sarebbero viziate da errori manifesti e lascerebbero trasparire un’applicazione inesatta del metodo di calcolo. In particolare, il fatto di avere preso in considerazione il vantaggio rappresentato dalla riduzione dell’orario di lavoro concesso al personale della Banque de France solo a partire dal 2002 costituirebbe un errore manifesto, dato che il personale della Banque de France avrebbe beneficiato sin dal febbraio 2001 degli effetti favorevoli della legge 19 gennaio 2000, n. 2000‑37, relativa alla riduzione negoziata dell’orario di lavoro (in prosieguo: la «legge sulla riduzione dell’orario di lavoro»). Il fatto che la BCE non abbia preso in considerazione i dati relativi all’aumento speciale accordato dalla Deutsche Bundesbank ai dipendenti occupati nella ex Germania dell’Est costituirebbe del pari un errore manifesto.

102    La BCE sottolinea di dipendere interamente dalle organizzazioni di riferimento per quanto riguarda la pertinenza e l’esattezza dei dati di base da prendere in considerazione e la rapidità con cui essi vengono raccolti e trasmessi. Si dovrebbe tenere conto del fatto che i dati di base non si limiterebbero a un solo parametro, ma riguarderebbero un gran numero di fattori, quali il numero di dipendenti, la durata di lavoro settimanale, il numero di giorni festivi, lo statuto dei dipendenti (servizio pubblico o servizio privato), ecc. Pertanto, la BCE potrebbe fare affidamento soltanto sull’esattezza e sulla pertinenza dei dati così trasmessile. Solo in caso di errore manifesto essa sarebbe stata tenuta a contattare l’organizzazione di riferimento da cui provenivano i dati errati, per verificarne l’esattezza. Orbene, nella specie non sarebbe esistito alcun errore manifesto nei dati di base comunicati dalle organizzazioni di riferimento.

103    La BCE ammette che la questione della presa in considerazione della riduzione dell’orario di lavoro accordata al personale della Banque de France è stata sollevata nella lettera del comitato del personale del 25 marzo 2004, ma afferma che tale questione è stata risolta durante la consultazione a soddisfazione del comitato del personale, dato che «l’accordo del 14 giugno 2004» non la menziona più. Per quanto riguarda la Deutsche Bundesbank, la BCE si interroga sulla ricevibilità della censura relativa a tale asserito errore manifesto alla luce delle regole sancite dall’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado e sulla fondatezza di tale censura, facendo riferimento all’«accordo del 14 giugno 2004», che prevedeva un’ulteriore discussione su tali dati. Infine, essa non vede come tale elemento possa influire sull’adeguamento dei salari relativi agli anni 2001‑2003.

 Giudizio del Tribunale

104    Anche se i ricorrenti invocano a sostegno del loro secondo motivo una «violazione dell’obbligo di motivazione», il loro argomento si collega esclusivamente alla legittimità interna, e non formale, delle decisioni controverse.

105    Nell’atto introduttivo, infatti, i ricorrenti lamentano solo l’esistenza di un «errore manifesto», che avrebbe comportato una violazione del metodo di calcolo a duplice titolo:

–        da un lato, la BCE non avrebbe tenuto correttamente conto delle incidenze salariali della riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti della Banque de France sui metodi di calcolo,

–        dall’altro, la BCE avrebbe omesso di ripercuotere sui salari dei membri del proprio personale gli effetti di un aumento speciale accordato ai dipendenti della Deutsche Bundesbank occupati nella ex Germania dell’Est.

106    Per rispondere a queste due censure, le uniche sollevate dai ricorrenti, occorre esaminare se la BCE abbia commesso errori manifesti di valutazione basandosi, ai fini della redazione delle tabelle richieste per determinare l’evoluzione media dei salari nominali quale prevista dal metodo di calcolo, sui menzionati dati di base provenienti dalla Banque de France e dalla Deutsche Bundesbank.

107    Per quanto riguarda la Banque de France, i ricorrenti non forniscono elementi tali da dimostrare che la BCE avrebbe dovuto trarre le dovute conseguenze da un’applicazione della legge sulla riduzione dell’orario di lavoro a tutto il personale di tale banca a partire dal 2001. Essi producono invece tre documenti, intitolati «note di applicazione», provenienti da detta banca e relativi a un «accordo aziendale sulla durata, l’organizzazione e l’adeguamento dell’orario di lavoro dei quadri» del 13 febbraio, 6 aprile e 6 giugno 2001, che riguardano esclusivamente questa categoria di personale. Le informazioni contenute nelle note in questione coincidono con quelle comunicate dalla Banque de France, dato che quest’ultima aveva informato la BCE che tale categoria di personale rappresentava solo tra le 1 000 e le 1 100 persone, mentre l’accordo aziendale, applicabile a tutto il personale (circa 15 000 persone), era entrato in vigore solo il 1° gennaio 2002. Orbene, secondo le simulazioni effettuate dalla BCE alla presenza dei rappresentanti del comitato del personale, che non sono state seriamente contestate dai ricorrenti, gli aumenti dei salari dei quadri della Banque de France, risultanti dall’applicazione della legge sulla riduzione dell’orario di lavoro, non hanno prodotto effetti positivi significativi sul risultato finale dell’adeguamento dei salari del personale della BCE per il 2001.

108    Quanto alla situazione della Deutsche Bundesbank, occorre distinguere due elementi. In primo luogo, per quanto riguarda l’aumento speciale accordato ai suoi dipendenti occupati nella ex Germania dell’Est, detta banca aveva informato la BCE che il parere espresso inizialmente dal comitato del personale in merito agli effetti di tale aumento speciale era errato. Orbene, il comitato del personale ha successivamente accettato tale spiegazione e non ha quindi incluso nella sua lettera del 14 giugno 2004 la questione dei salari dei dipendenti della Deutsche Bundesbank occupati nella ex Germania dell’Est tra i punti che restavano da risolvere. Pertanto, tale problema è stato risolto durante la procedura di consultazione, prima della conclusione di detta procedura, il 14 giugno 2004. In secondo luogo, la riserva relativa alla Deutsche Bundesbank, indicata nella nota del comitato del personale del 14 giugno 2004 come uno dei tre punti che restavano da risolvere, si riferiva a una questione diversa, ossia quella della percentuale di aumento salariale generale degli anni 2001 e 2002. Tale riserva è stata analizzata nel settembre 2004 e quindi sciolta nell’ambito dell’esercizio di adeguamento dei salari del 2005, come era stato concordato tra il comitato del personale e la BCE.

109    Per di più, se in data 14 giugno 2004 le due parti dei negoziati, dopo avere verificato i dati provenienti dalla Banque de France e dalla Deutsche Bundesbank avevano convenuto di considerare che l’adeguamento dei salari progettato teneva conto correttamente di tali questioni, è difficile individuare l’errore manifesto che la BCE avrebbe commesso a tale riguardo, vista l’imprecisione delle censure invocate su questo punto dai ricorrenti e l’insufficienza degli elementi di prova prodotti a loro sostegno.

110    Ne consegue che i ricorrenti non hanno dimostrato né una violazione del metodo di calcolo né l’esistenza di un errore manifesto commesso dalla BCE nell’esame dei dati di base provenienti dalla Banque de France e dalla Deutsche Bundesbank.

111    Alla luce di quanto precede, occorre respingere anche il secondo motivo.

 Sul terzo motivo, concernente la mancata applicazione retroattiva delle rettifiche da apportare all’adeguamento generale dei salari

 Argomenti delle parti

112    Il terzo motivo è composto da tre parti relative alla violazione del principio di legalità, alla violazione dei principi dei metodi di calcolo e alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. Con queste tre parti del motivo i ricorrenti criticano in sostanza il fatto che la BCE non abbia applicato retroattivamente il metodo di calcolo, mentre tale retroattività si imporrebbe.

113    Per spiegare su quale base si fonderebbe la retroattività dell’aumento dei salari, i ricorrenti si riferiscono principalmente al principio di legalità, che, secondo loro, imporrebbe all’autorità amministrativa di definire la propria azione e le proprie decisioni conformemente alle norme ad essa applicabili e di ripristinare il diritto quando sia stato violato. Per quanto riguarda i dati errati, spetterebbe all’autorità ripristinare il diritto ab initio, vale a dire con effetto retroattivo.

114    A tale riguardo i ricorrenti rilevano che le organizzazioni di riferimento effettuano rettifiche retroattive quando risultino necessarie. Essi citano in tal senso l’esempio del legislatore comunitario, che ha adottato il regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 5 dicembre 2003, n. 2148, che rettifica, a decorrere dal 1° luglio 2002, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee, nonché l’esempio dei dipendenti della Banca d’Italia, i quali avrebbero beneficiato di un aumento complementare di salario per il periodo 2002‑2003 a seguito di una decisione adottata nell’ottobre 2004. La BCE dovrebbe applicare lo stesso principio e riconoscere effetto retroattivo alle proprie decisioni di rettifica.

115    Inoltre, i ricorrenti contestano alla BCE di non avere rispettato l’impegno da essa assunto nel memorandum del 16 dicembre 2003 indirizzato a tutti i membri del suo personale. Tale impegno andrebbe valutato alla luce di altre dichiarazioni della BCE e in particolare di quelle contenute in una nota del «7 luglio 1999» (i ricorrenti si riferiscono in realtà a una nota del 7 maggio 1999), secondo cui lo scopo del metodo di calcolo consisterebbe nel consentire alla BCE di rimanere allineata al livello retributivo delle sue principali fonti di assunzione, ossia le organizzazioni di riferimento.

116    La BCE sottolinea che gli aumenti di salario controversi discendono da un semplice «impegno volontario» da parte sua, qualifica che verrebbe utilizzata dagli stessi ricorrenti. L’attuazione di tale impegno non potrebbe quindi comportare obblighi giuridici. Essa si richiama alla giurisprudenza della Corte, la quale, nell’ordinanza 3 marzo 1999, causa C‑315/97 P, Echauz Brigaldi e a./Commissione (Racc. pag. I‑1287, punto 11), avrebbe confermato la sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 1997, causa T‑156/95, Echauz Brigaldi e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑171 e II‑509), con cui quest’ultimo ha dichiarato che un vantaggio concesso da un’istituzione ai suoi funzionari, a titolo grazioso e non in ottemperanza a un obbligo giuridico risultante dallo statuto, non obbligava un’altra istituzione ad accordare un trattamento identico ai propri funzionari. Il Tribunale di primo grado avrebbe quindi constatato che il principio della parità di trattamento non era stato violato.

117    Inoltre, la BCE nega che i ricorrenti possano avere maturato qualsiasi «legittimo affidamento», dato che la consultazione del comitato del personale non implica che il suo parere abbia forza vincolante. Essa sottolinea inoltre che l’aumento salariale deciso nel luglio 2004 è un atto volontario e non potrebbe quindi far sorgere l’obbligo di attribuire effetto retroattivo all’adeguamento dei salari risultante dalla consultazione.

 Giudizio del Tribunale

118    Con tale motivo i ricorrenti intendono far riconoscere che la BCE ha erroneamente omesso di aumentare i loro salari degli anni 2001‑2003, anni sui quali verteva invece la consultazione avviata a seguito del memorandum del 16 dicembre 2003 con effetto retroattivo.

119    A tale riguardo occorre esaminare congiuntamente le tre parti del terzo motivo, dato che sono collegate e i ricorrenti hanno sviluppato un unico argomento a loro sostegno.

120    Occorre quindi stabilire se la consultazione del comitato del personale avviata a seguito del memorandum del 16 dicembre 2003, seguita dall’applicazione ai risultati di tale consultazione del metodo di calcolo vigente negli anni 2001‑2003, avrebbe dovuto comportare, come sostengono i ricorrenti, il pagamento retroattivo, per ciascuno degli anni considerati, dell’aumento salariale che costituiva il risultato della consultazione.

121    Si deve sottolineare, anzitutto, che al fine di dare esecuzione alla citata sentenza Cerafogli e Poloni/BCE, che aveva dichiarato illegittima la procedura di adeguamento dei salari del personale della BCE per il 2001, la BCE era tenuta, per porre rimedio al vizio censurato dal Tribunale di primo grado, a consultare il comitato del personale in modo regolare e adeguato in merito all’adeguamento dei salari del medesimo anno. Per sua natura, una misura del genere, che non si può considerare relativa solo alla situazione della sig.ra Cerafogli e del sig. Poloni, aveva carattere necessariamente generale.

122    Si deve aggiungere che la BCE ha esteso la consultazione agli anni 2002 e 2003, a seguito dell’impegno che aveva assunto nei confronti di tutto il personale, con il proprio memorandum del 16 dicembre 2003, intitolato «Sentenza del Tribunale di primo grado relativa all’adeguamento dei salari del 2001». Come la BCE ha ammesso in udienza e contrariamente a quanto essa sosteneva nelle sue memorie, tale impegno comportava l’obbligo di applicare il metodo di calcolo vigente al risultato della consultazione così ampliato.

123    Le parti controvertono, tuttavia, sulle conseguenze pecuniarie di tale consultazione e sull’obbligo di applicare il metodo di calcolo al risultato di detta consultazione. Infatti, mentre i ricorrenti fanno valere che la BCE, per conformarsi alla citata sentenza Cerafogli e Poloni/BCE, avrebbe dovuto estendere il beneficio degli eventuali aumenti salariali derivante dalla consultazione a tutto il personale, la BCE nega che la menzionata sentenza abbia un simile effetto.

124    Nella specie non occorre pronunciarsi sulla questione se, in forza dell’art. 233 CE, incombesse alla BCE estendere il beneficio degli aumenti salariali risultanti dalla consultazione, anche per il periodo anteriore alla pronuncia della sentenza, a tutto il personale della BCE, tenuto conto, in particolare, della natura dell’irregolarità censurata. È sufficiente constatare che la stessa BCE ha ritenuto di dover collocare in un contesto vincolante applicabile a tutto il personale, e non solo alla sig.ra Cerafogli e al sig. Poloni, e relativamente ai tre anni in questione, sia la consultazione, fase preparatoria della procedura di adeguamento dei salari, sia le fasi successive di tale procedura, compresa la fase finale consistente nell’adeguamento del salario di ciascun membro del personale.

125    Pertanto, occorre verificare il modo in cui il metodo di calcolo per l’adeguamento dei salari è stato applicato al complesso degli anni 2001‑2003.

126    Si devono anzitutto ricordare i principali elementi del metodo di calcolo e le divergenze tra, da un lato, il GSA 1999/2001 e, dall’altro, il GSA 2002/2004 (v. punti 13‑17 della presente sentenza).

127    In sostanza, il metodo di calcolo consisteva nell’uso, fondato sulla fiducia, dei dati di base comunicati dalle organizzazioni di riferimento, che la BCE non poteva controllare in maniera approfondita.

128    Inoltre, il GSA 1999/2001 non prevedeva alcuna possibilità di rettificare i risultati del metodo di calcolo e, se pure il GSA 2002/2004 ha previsto la possibilità di effettuare dette rettifiche, tale possibilità era limitata in due modi. Da un lato, il GSA in questione consentiva solo rettifiche giustificate dalla mancanza di dati alla normale data di adeguamento dei salari, vale a dire rettifiche effettuate in applicazione di dati comunicati in ritardo dalle organizzazioni di riferimento, e non rettifiche giustificate dalla successiva scoperta di errori nei dati di base comunicati e presi in considerazione ai fini dell’adeguamento. Dall’altro, le rettifiche così apportate non sarebbero retroattive. Pertanto, solo le rettifiche risultanti da dati inizialmente mancanti ma divenuti disponibili tra l’ultimo adeguamento e l’adeguamento dell’anno seguente prenderebbero effetto a tale ultima scadenza; la prima applicazione di tale possibilità di rettifica avrebbe quindi potuto avere luogo solo il 1° luglio 2003, per dati relativi al 2002 che, comunicati tardivamente, non avrebbero potuto essere presi in considerazione ai fini del calcolo dell’adeguamento deciso il 1° luglio 2002.

129    Si deve inoltre ammettere che sarebbe stato artificioso procedere a una nuova consultazione del comitato del personale, basandosi sugli elementi disponibili al momento della consultazione iniziale, eludendo al contempo gli elementi divenuti disponibili in seguito, ossia i dati rettificati.

130    Sempre per quanto riguarda il 2002, si deve tenere conto della difficoltà di applicare, sulla base dei dati relativi a tale anno e ricevuti nel 2004, una riduzione di salario dello 0,4% risultante dal calcolo effettuato sul fondamento dei dati rettificati e inclusi nelle tabelle redatte dalla BCE durante la procedura di consultazione.

131    Inoltre, supponendo che tali operazioni fossero possibili, il sistema di edizione delle buste paga della BCE non era in grado, secondo quest’ultima, di effettuare retroattivamente un nuovo calcolo dei salari a partire dal 2001, circostanza che è stata del pari ammessa dal comitato del personale nella sua nota del 4 agosto 2004.

132    Risulta dalla giurisprudenza che, quando l’esecuzione di una sentenza di annullamento presenta particolari difficoltà, l’istituzione di cui trattasi può adottare qualsiasi decisione atta a compensare equitativamente gli svantaggi risultanti per gli interessati dalla decisione annullata. In tale contesto, l’amministrazione può instaurare con questi ultimi un dialogo per cercare di pervenire a un accordo che offra loro un’equa compensazione per l’illiceità di cui sono state vittime (sentenze del Tribunale di primo grado 26 giugno 1996, causa T‑91/95, De Nil e Impens/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑327 e II‑959, punto 34; 10 luglio 1997, causa T‑81/96, Apostolidis e a./Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑207 e II‑607, punto 42, e 10 maggio 2000, causa T‑177/97, Simon/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑75 e II‑319, punto 23).

133    Nella specie, tenuto conto di tutti gli elementi menzionati ai punti 126‑131 della presente sentenza, la BCE ha optato per un metodo semplificato, ossia il pagamento del risultato cumulativo dell’adeguamento dei salari per gli anni 2001‑2003, rilevato all’inizio della procedura di consultazione, alla data in cui prendeva effetto l’adeguamento dei salari per il 2004, ossia il 1° luglio 2004. Tale soluzione è stata implicitamente accettata dal comitato del personale con la nota del 14 giugno 2004, in cui esso non ha ribadito la sua richiesta di pagamento retroattivo, formulata nella sua nota del 25 marzo 2004 e ripresa in varie riunioni tecniche.

134    Il risultato cumulativo cui è così pervenuta la BCE è il frutto di una soluzione di compromesso trovata tra la stessa BCE e il comitato del personale, che ha consentito di adeguare e di combinare in maniera semplificata il metodo di calcolo. Tale soluzione di compromesso era basata su vari elementi:

–        in primo luogo, per quanto riguarda il 2001, la possibilità di tenere conto dei dati rettificati, una volta divenuti disponibili, il che non era stato previsto dal GSA 1999/2001, ma solo dal GSA 2002/2004;

–        in secondo luogo, la presa in considerazione di tutti i dati pertinenti a titolo dell’anno per il quale dovevano essere adeguati i salari, e non solo a titolo dell’anno in cui tali dati erano divenuti disponibili, come previsto dal GSA 2002/2004;

–        in terzo luogo, la possibilità di non limitare la presa in considerazione dei dati «rettificati», ossia quelli che non erano disponibili o erano incompleti a titolo dell’anno per il quale i salari dovevano essere adeguati, nel pagamento dell’anno seguente;

–        in quarto luogo, il pagamento a decorrere dal 1° luglio 2004 di un aumento dello 0,3%, che rappresenta il risultato cumulativo delle variazioni calcolate per gli anni 2001‑2003 sulla base dei dati esatti sui quali si sono accordati il comitato del personale e la BCE (+ 0,3% per il 2001, – 0,4% per il 2002, + 0,4% per il 2003, ossia 0,3%).

135    Ne consegue che, se pure la BCE non ha conferito all’aumento dei salari risultante dalla consultazione l’effetto retroattivo rivendicato dai ricorrenti, essa per contro ha, da un lato, utilizzato dati rettificati (verso l’alto) per il 2001, il che non sarebbe stato possibile all’epoca in base alle norme allora vigenti, e, dall’altro, ha esteso la consultazione agli anni 2002 e 2003 e i risultati di tale consultazione a tutto il personale, contrariamente alla tesi secondo cui solo i ricorrenti della citata sentenza Cerafogli e Poloni/BCE avrebbero dovuto beneficiare della stessa. La BCE ha quindi optato per una soluzione che non solo era equilibrata, ma aveva anche un effetto strutturale sulle griglie retributive e pensionistiche.

136    Viste le particolari difficoltà sopra menzionate nell’esecuzione della citata sentenza Cerafogli e Poloni/BCE, si deve rilevare che la decisione adottata alla luce dei risultati della procedura di consultazione relativa all’adeguamento dei salari per gli anni 2001‑2003 dev’essere considerata una soluzione ragionevole ed equa ai sensi della giurisprudenza citata al punto 132.

137    Tale constatazione non è invalidata dagli argomenti dedotti dai ricorrenti.

138    In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento relativo alle rettifiche retroattive effettuate da alcune organizzazioni di riferimento, si deve rilevare che tale prassi è perfettamente conforme al meccanismo previsto dal GSA 2002/2004, ossia una rettifica dei salari, tenuto conto dei dati di base reali, nell’anno successivo a quello del fatto generatore dei salari. In ogni caso, le rettifiche retroattive di alcune organizzazioni di riferimento non comportano alcun obbligo per la BCE di concedere retroattivamente adeguamenti di salario, dato che tali prassi, ancorché fondate sui testi normativi nazionali o comunitari, vincolano solo le dette organizzazioni e non la BCE.

139    In secondo luogo, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, la BCE, adottando nella specie una soluzione equa per tutto il proprio personale, ha assolto l’impegno, assunto nel suo memorandum del 16 dicembre 2003, di trarre le debite conseguenze dalla sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado.

140    Di conseguenza, il terzo motivo dev’essere respinto. La domanda di annullamento va quindi respinta in quanto infondata.

2.     Sulla domanda di risarcimento dei danni

 Argomenti delle parti

141    I ricorrenti sottolineano che gli illeciti asseriti hanno causato loro un danno in quanto essi non hanno potuto disporre, a partire dal 1° luglio 2001, 2002 e 2003, del salario loro spettante, vale a dire un salario stabilito conformemente al metodo di calcolo e a seguito di una consultazione regolare. Non potendo calcolare con precisione l’entità del danno subito, essi propongono di fissarlo equitativamente e in via provvisionale in EUR 5 000 per ricorrente.

142    La BCE sostiene di avere dimostrato a sufficienza di non aver commesso alcun illecito. Pertanto, la domanda di risarcimento sarebbe infondata in diritto. Sul piano pecuniario, i ricorrenti avrebbero beneficiato di un aumento dello 0,3% concesso dalla BCE non in ottemperanza a un obbligo giuridico, ma in virtù di una decisione di politica del personale.

 Giudizio del Tribunale

143    Secondo una giurisprudenza costante, la domanda di risarcimento di un danno morale o materiale deve essere respinta quando presenti uno stretto legame con una domanda di annullamento che sia stata a sua volta respinta in quanto infondata (v. sentenza del Tribunale di primo grado 25 giugno 2003, causa T‑72/01, Pyres/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑169 e II‑861, punto 85, e giurisprudenza ivi citata).

144    Nella specie, poiché dall’esame dei motivi dedotti a sostegno della domanda di annullamento delle buste paga del mese di luglio del 2004 non è emersa alcuna irregolarità commessa dalla BCE e quindi nessun illecito tale da far sorgere la responsabilità di quest’ultima, anche la domanda di risarcimento dei danni che i ricorrenti affermano di avere subito a causa di asserite irregolarità va respinta in quanto infondata.

3.     Conclusioni generali

145    Dal complesso delle argomentazioni sopra esposte discende che le domande di annullamento e di risarcimento dei danni sono infondate e che non vi è più luogo a statuire sulla domanda diretta a ottenere la produzione del fascicolo amministrativo. Pertanto, il ricorso dev’essere respinto senza che occorra pronunciarsi in ordine alla sua ricevibilità, dato che la BCE ha sollevato varie eccezioni di irricevibilità, in particolare per quanto riguarda la tardività delle domande di riesame e la tardività del reclamo del sig. Poloni pervenuto alla BCE il 14 dicembre 2004, oltre il termine di due mesi che, secondo la BCE, sarebbe scaduto il 13 dicembre 2004.

 Sulle spese

146    Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura del Tribunale, le disposizioni del capo VIII del titolo secondo di detto regolamento relative alle spese si applicano esclusivamente alle cause intentate dinanzi al Tribunale a decorrere dall’entrata in vigore di tale regolamento di procedura, ossia il 1° novembre 2007. Le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado pertinenti in materia restano applicabili mutatis mutandis alle cause pendenti dinanzi al Tribunale anteriormente a tale data.

147    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, in forza dell’art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti, si deve disporre che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (seduta plenaria)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Mahoney

Kreppel

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen      Tagaras

Gervasoni

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 giugno 2008.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

I testi della presente decisione nonché delle decisioni dei giudici comunitari ivi citate e non ancora pubblicate nella Raccolta sono disponibili sul sito Internet della Corte di giustizia: www.curia.europa.eu




Allegato

Maria Concetta Cerafogli, membro del personale della Banca centrale europea, residente in Francoforte sul Meno (Germania),

Marion Kotowski, membro del personale della Banca centrale europea, residente in Francoforte sul Meno (Germania),

Emmanuel Larue, membro del personale della Banca centrale europea, residente in Francoforte sul Meno (Germania),

Paolo Poloni, membro del personale della Banca centrale europea, residente in Francoforte sul Meno (Germania),

Olivier Seigneur, membro del personale della Banca centrale europea, residente in Francoforte sul Meno (Germania),

Ali Shikhane, membro del personale della Banca centrale europea, residente in Hünfelden-Nauheim (Germania),

Luca Tagliaretti, membro del personale della Banca centrale europea, residente in Francoforte sul Meno (Germania),

Indice


Contesto normativo

Fatti all’origine della controversia

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

1.  Sulla domanda di annullamento

Sul primo motivo, concernente la violazione dell’obbligo di consultare il comitato del personale

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

–  Sulla censura relativa all’incompletezza delle informazioni comunicate dalla BCE

–  Sulla censura relativa alla mancata informazione in tempo utile

–  Sulla censura relativa alla tenuta irregolare delle riunioni

–  Sulla censura relativa all’insufficienza delle risposte alle domande del comitato del personale

–  Sulla censura relativa a un ricorso abusivo all’urgenza

–  Sulla censura relativa al fatto che la procedura di consultazione non era terminata al momento della trasmissione delle buste paga del mese di luglio 2004

Sul secondo motivo, concernente la violazione dei metodi di calcolo, un errore manifesto di valutazione e la violazione dell’obbligo di motivazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul terzo motivo, concernente la mancata applicazione retroattiva delle rettifiche da apportare all’adeguamento generale dei salari

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

2.  Sulla domanda di risarcimento dei danni

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

3.  Conclusioni generali

Sulle spese


* Lingua processuale: il francese.