Language of document : ECLI:EU:T:2005:111

Arrêt du Tribunal

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
17 marzo 2005 (1)

«Pubblico impiego – Assunzione – Concorso – Rigetto di una candidatura – Ricorso di annullamento e domanda di risarcimento danni»

Nella causa T-362/03,

Antonio Milano, residente in Isernia, rappresentato dall'avv. S. Scarano,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall, in qualità di agente, assistito dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento delle decisioni recanti rigetto della candidatura del ricorrente al concorso generale COM/A/4/02, volto a costituire un elenco di idonei per l'assunzione del capo della Rappresentanza (grado A3) a Roma, e di condanna della convenuta al risarcimento dei danni,



IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),



composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dal sig. J. Azizi e dalla sig.ra E. Cremona, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 13 gennaio 2005,

ha pronunciato la seguente



Sentenza




Contesto normativo

1
L’art. 29 dello Statuto del personale delle Comunità europee applicabile nella fattispecie (in prosieguo: lo «Statuto») prevede quanto segue:

«Per assegnare i posti vacanti in un’istituzione, l’autorità che ha il potere di nomina, dopo avere esaminato:

a) la possibilità di promozione e di trasferimento all’interno dell’istituzione;

b) le possibilità di organizzare concorsi interni nell’ambito dell’istituzione;

c) le domande di trasferimento presentate da funzionari di altre istituzioni delle tre Comunità europee,

bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. La procedura di concorso è stabilita nell’allegato III.

(...)».

2
L’art. 5 dell’allegato III dello Statuto stabilisce:

«Dopo aver preso conoscenza dei fascicoli [di candidatura trasmessi dall’autorità che ha il potere di nomina], la commissione giudicatrice stabilisce l’elenco dei candidati che soddisfano alle condizioni fissate dal bando di concorso (...).

Nei concorsi per titoli ed esami, la commissione giudicatrice stabilisce quali fra i candidati che figurano in detto elenco sono ammessi alle prove d’esame.

(…)».


Fatti all’origine della controversia

3
La Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 12 settembre 2002 (GU C 216 A, pag. 12) il bando di concorso generale COM/A/4/02 al fine di costituire un elenco di idonei per l’assunzione del capo della Rappresentanza (grado A3) a Roma (in prosieguo: il «bando di concorso»). Tale bando è stato oggetto di una rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 14 novembre 2002 (GU C 277 A, pag. 1).

4
La sezione A.I del bando di concorso indica la natura delle funzioni relative all’impiego di capo della Rappresentanza a Roma. Tra le responsabilità da assumere vi sono, in particolare, quella di portavoce della Commissione in Italia e quella che consiste nell’illustrare le attività e le politiche della Commissione.

5
La sezione A.II del bando di concorso definisce il profilo dei candidati e le condizioni di ammissione al concorso. Al punto 2, intitolato «Esperienza professionale», essa contiene le seguenti indicazioni:

«Alla data del 18 ottobre [2002], i candidati devono aver maturato, dopo il conseguimento del diploma di laurea richiesto per l’ammissione al concorso, un’esperienza professionale di livello equivalente a quello delle funzioni descritte al punto A.I e di una durata minima di 15 anni.

I candidati devono essere in possesso di una profonda conoscenza delle questioni politiche, economiche e sociali dell’Italia nonché delle istituzioni governative e delle altre istituzioni nazionali e regionali italiane.

Essi devono inoltre possedere una profonda conoscenza delle istituzioni, dei programmi e delle politiche dell’Unione europea.

È inoltre richiesta un’esperienza manageriale.

La suddetta esperienza deve essere comprovata da attestati che precisino le date di inizio e fine delle prestazioni, nonché l’esatta natura delle mansioni svolte».

6
La sezione B.1 del bando di concorso, intitolata «Ammissione al concorso ed esame delle qualifiche», precisa che «la giuria ammette alla fase successiva (esame delle qualifiche) le candidature che soddisfano (...) le condizioni del punto A.II (...) 2 (...)».

7
Il bando di concorso include altresì un allegato nel quale sono precisati i mezzi di ricorso. Tale allegato prevede la domanda di riesame di una decisione della commissione giudicatrice, la presentazione di un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto o, in alternativa, la presentazione di un ricorso dinanzi al Tribunale ai sensi dell’art. 236 CE e dell’art. 91 dello Statuto, e il deposito di una denuncia presso il Mediatore europeo.

8
Al bando di concorso è accluso un modello del formulario d’iscrizione.

9
A seguito della pubblicazione del bando di concorso il ricorrente presentava la propria candidatura ai servizi competenti della Commissione. Nella sezione del formulario d’iscrizione intitolata «Esperienza professionale» egli dichiarava di aver lavorato tra il 1970 e il 1986 per un ente ospedaliero ad Isernia, svolgendo inizialmente «mansioni amministrative esecutive» e in seguito «mansioni amministrative direttive» in qualità di «collaboratore direttivo» e di «direttore amministrativo capo ripartizione X livello». Per il periodo compreso tra il 1986 e il 1995 il ricorrente precisava di aver lavorato per due unità sanitarie locali, esercitando funzioni amministrative direttive, in qualità di «direttore amministrativo capo servizio XI livello» e di «direttore amministrativo capo ripartizione X livello». Infine, dichiarava di aver lavorato, dal 1995 al 2002, presso un’azienda sanitaria locale (in prosieguo: l’«ASL») svolgendo «mansioni amministrative [dirigenziali]» in qualità di «responsabile [di] unità operativa».

10
Con nota del 10 febbraio 2003 la commissione giudicatrice comunicava al ricorrente che la sua candidatura non era stata accettata e che, di conseguenza, egli non era ammesso alla prova orale del concorso per il motivo che, «contrariamente a quanto stabilito dal bando di concorso, secondo le indicazioni fornite con l’atto di candidatura, l’esperienza professionale (...) acquisita [dal ricorrente] non soddisfa[ceva] a tutte le condizioni previste al punto A.II.2 del bando di concorso».

11
Con lettera del 18 febbraio 2003 il ricorrente chiedeva al presidente della commissione giudicatrice di riesaminare la sua candidatura. Nella sua domanda rilevava che, come indicato dai suoi attestati di servizio, egli aveva acquisito una buona esperienza manageriale.

12
Con lettera del 24 marzo 2003 la commissione giudicatrice comunicava al ricorrente, dopo aver riesaminato il suo fascicolo, di confermare la decisione di non ammetterlo alla fase successiva del concorso perché «dall’atto di candidatura e dalla documentazione presentata non risulta[va] che [il ricorrente possedesse] una profonda conoscenza delle istituzioni, dei programmi e delle politiche comunitarie».

13
Il 4 aprile 2003 il ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, nonché un ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione della commissione giudicatrice 24 marzo 2003. In questo reclamo faceva presente che la sua esclusione dal concorso era infondata, dato che la stessa non era suffragata da alcuna verifica «in contraddittorio verbale», né «a mezzo di prove scritte», e che egli aveva sempre nutrito un appassionato interesse per lo sviluppo delle istituzioni, per le politiche e per i programmi comunitari, che aveva cercato di soddisfare consultando pubblicazioni specializzate e utilizzando Internet. Il ricorso dinanzi al Tribunale non ha avuto seguito per la mancata rappresentanza da parte di un avvocato.

14
Con decisione 17 luglio 2003 l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») respingeva il reclamo del ricorrente. L’APN affermava nella sua decisione che, visti i documenti giustificativi allegati al fascicolo di candidatura e il percorso professionale risultante da quest’ultimo, essa non poteva concludere che il ricorrente aveva un’esperienza professionale tale da avergli consentito di acquisire una conoscenza approfondita delle istituzioni e delle politiche comunitarie quale richiesta dalle condizioni di ammissione di cui al punto A.II.2 del bando di concorso.


Procedimento e conclusioni delle parti

15
Il 31 ottobre 2003, a seguito di tali fatti, il ricorrente depositava nella cancelleria del Tribunale il presente ricorso.

16
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di porre un quesito scritto al ricorrente e di aprire la fase orale del procedimento.

17
Il ricorrente ha risposto al quesito scritto del Tribunale nel termine impartito. Con lettera del 16 dicembre 2004 egli ha comunicato che non avrebbe presenziato all’udienza. La convenuta ha esposto le sue difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 13 gennaio 2005.

18
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione giudicatrice di concorso 10 febbraio 2003, con la quale è stata respinta la sua candidatura e non lo si è ammesso alla prova orale;

annullare la decisione della commissione giudicatrice di concorso 24 marzo 2003, con la quale è stata respinta, a seguito di riesame, la sua candidatura e si è deciso, pertanto, di non ammetterlo alla prova orale;

annullare la decisione dell’APN 17 luglio 2003, recante rigetto del suo reclamo presentato a seguito della sua esclusione da parte della commissione giudicatrice (in prosieguo: la «decisione dell’APN»);

in subordine, condannare la convenuta al risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE;

condannare la convenuta alle spese.

19
La convenuta chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso e/o dichiararlo parzialmente irricevibile;

statuire sulle spese secondo diritto.


In diritto

A – Sulle domande di annullamento

1. Argomenti delle parti

20
Il ricorrente si oppone all’esclusione da parte della commissione giudicatrice della sua candidatura al concorso generale COM/A/4/02. Egli ritiene che il rigetto della sua candidatura, a seguito di riesame da parte della commissione giudicatrice, per il motivo che egli non risultava in possesso di una conoscenza approfondita delle istituzioni, dei programmi e delle politiche comunitarie sia infondato, ingiustificato, illogico e incongruo.

21
Secondo il ricorrente, la sua approfondita conoscenza delle istituzioni, dei programmi e delle politiche comunitarie, quale richiesta al punto 2 della sezione A.II del bando di concorso, è comprovata dalla sua domanda e dai documenti ad essa allegati. Egli rinvia in particolare ai suoi attestati di servizio, secondo i quali egli avrebbe esercitato sin dal 1986 funzioni dirigenziali al più alto livello. Il ricorrente ritiene di aver acquisito una buona esperienza manageriale, in quanto ha gestito e coordinato l’attività di più di mille dipendenti presso l’ASL di Isernia, ha gestito risorse finanziarie per importi pari a lire italiane (ITL) 90 miliardi annui, ha avuto contatti con gli organi di governo regionali interpretandone le direttive per diverse autorità, ha acquisito, grazie alla sua posizione, una capacità di analisi del territorio italiano tale da consentirgli di avere un esatto quadro dello sviluppo politico, economico e sociale di tale territorio, è in possesso di un’ottima esperienza in materia di metodologia dell’informazione e, infine, ha effettuato studi completi in materia di elaborazione di bilanci programmatici annui e pluriennali. Il ricorrente sarebbe altresì idoneo ad esercitare funzioni di direttore generale nelle regioni italiane. Tenuto conto di tale esperienza, egli ritiene che la propria candidatura non potesse essere respinta con la motivazione che egli non avrebbe provato adeguatamente l’esperienza professionale richiesta. Il ricorrente contesta altresì la decisione dell’APN che respinge il suo reclamo con la stessa motivazione.

22
Egli sostiene che la commissione giudicatrice ha respinto la sua candidatura in modo arbitrario («assolutamente discrezionale») in quanto la medesima decide senza che sia possibile verificare la conformità della sua decisione alle disposizioni del bando di concorso, tanto più che, secondo il ricorrente, la conoscenza delle istituzioni, dei programmi e delle politiche comunitarie non può essere verificata unicamente in base a prove documentali.

23
Il ricorrente fa valere che nel bando di concorso non erano indicati i criteri prestabiliti in base ai quali la commissione giudicatrice avrebbe dovuto valutare e, di conseguenza, equiparare i titoli richiesti dal bando di concorso ai fini dell’ammissione allo stesso dei candidati.

24
Infine, per il ricorrente, il requisito del bando di concorso secondo il quale alla domanda devono essere allegati attestati riguarda soltanto l’esperienza manageriale. In considerazione delle attestazioni documentali fornite, egli ritiene di aver pienamente soddisfatto tale requisito.

25
In conclusione, il ricorrente è del parere che sia stato commesso un errore di valutazione riguardo ai documenti da lui presentati e, di conseguenza, che la decisione della commissione giudicatrice di escluderlo in base a tali documenti sia illegittima e costituisca un’errata applicazione delle regole stabilite nel bando di concorso.

26
La convenuta contesta l’insieme degli argomenti del ricorrente e conclude per il rigetto delle domande di annullamento dallo stesso proposte.

2. Giudizio del Tribunale

a)     Considerazioni preliminari

27
Il Tribunale osserva che dalle diverse censure formulate dal ricorrente si possono enucleare due motivi.

28
Da un lato, il ricorrente contesta la sua esclusione dal concorso COM/A/4/02. Egli sostiene, in primo luogo, che il motivo addotto dalla commissione giudicatrice per il rigetto della sua candidatura, a seguito del riesame, è infondato, ingiustificato, illogico e incongruo, in secondo luogo, che il potere esercitato dalla commissione giudicatrice è arbitrario e, in terzo luogo, che la commissione giudicatrice ha erroneamente interpretato e applicato la disposizione del bando di concorso concernente la produzione di attestati comprovanti l’esperienza professionale dei candidati. Tutte queste censure integrano un primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.

29
Dall’altro lato, il ricorrente contesta il bando di concorso in quanto tale. A suo avviso, non è possibile prevedere una selezione dei candidati unicamente in base a prove documentali; inoltre egli ritiene che, nel bando di concorso, non siano indicati i criteri in base ai quali la commissione giudicatrice deve valutare l’ammissibilità delle candidature. Tutte queste censure integrano un secondo motivo, relativo alla legittimità del bando di concorso.

b)     Sull’errore manifesto di valutazione

i) Sulla censura relativa all’infondatezza dell’esclusione del ricorrente

30
Per quanto riguarda la prima parte del primo motivo, secondo la quale l’esclusione del ricorrente dal concorso sarebbe sostanzialmente infondata, il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza consolidata, la commissione giudicatrice di un concorso ha la responsabilità di valutare, caso per caso, se l’esperienza professionale fatta valere da ciascun candidato corrisponda al livello richiesto dal bando di concorso (sentenze del Tribunale 28 novembre 1991, causa T‑158/89, Van Hecken/CES, Racc. pag. II‑1341, punto 22; 21 novembre 2000, causa T‑214/99, Carrasco Benítez/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑257 e II‑1169, punto 69, e 25 marzo 2004, causa T‑145/02, Petrich/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 37). La commissione giudicatrice dispone di un ampio potere discrezionale, nell’ambito fissato dalle disposizioni dello Statuto relative alle procedure di concorso, al fine di valutare l’esperienza professionale anteriore dei candidati per quanto concerne sia la natura e la durata dell’esperienza stessa, sia la relazione più o meno stretta che essa può avere con le esigenze del posto da coprire (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 7 febbraio 1991, causa T‑2/90, Ferreira de Freitas/Commissione, Racc. pag. II‑103, punto 56). La fondatezza delle valutazioni della commissione giudicatrice può essere sindacata dal giudice comunitario solo in caso di violazione delle norme che disciplinano i suoi lavori o di errore manifesto nell’esercizio dei suoi poteri (sentenze del Tribunale 25 giugno 2003, causa T‑72/01, Pyres/Commissione, Racc. PI pagg. II‑A‑169, II‑861, punto 30, e Carrasco Benítez/Commissione, cit., punti 70 e 71).

31
Nella fattispecie, il punto 2 della sezione A.II del bando di concorso prevede che i candidati debbano possedere, tra l’altro, «una profonda conoscenza delle istituzioni, dei programmi e delle politiche dell’Unione europea».

32
Al fine di dimostrare la propria approfondita conoscenza delle istituzioni, dei programmi e delle politiche dell’Unione europea, il ricorrente ha fatto valere dinanzi alla commissione giudicatrice che dai suoi attestati di servizio risultava che egli ha gestito e coordinato l’attività di più di mille dipendenti in servizio presso l’ASL d’Isernia, ha gestito risorse finanziarie pari a ITL 90 miliardi annui, ha avuto contatti con gli organi di governo regionali e ne ha interpretato le direttive informandone diverse autorità, ha acquisito, grazie alla sua posizione, una capacità di analisi del territorio italiano tale da consentirgli di avere un esatto quadro dello sviluppo politico, economico e sociale di tale territorio, è in possesso di una buona esperienza in materia di metodologia dell’informazione e, infine, ha partecipato, mettendo a profitto gli studi svolti, all’elaborazione di bilanci programmatici annui e pluriennali. Il ricorrente fa presente, inoltre, di essere stato dichiarato idoneo ad esercitare funzioni di direttore generale in alcune regioni italiane.

33
La commissione giudicatrice, con una prima decisione, ha respinto la candidatura del ricorrente. In seguito alla domanda di riesame del ricorrente ha confermato la sua decisione iniziale in quanto né dalla documentazione da lui presentata, né dal suo atto di candidatura risultava che egli possedesse una conoscenza approfondita delle istituzioni, dei programmi e delle politiche comunitarie quale richiesta nel bando di concorso.

34
Agendo in tal modo la commissione giudicatrice non è incorsa né in un errore manifesto di valutazione, né in una violazione delle regole del bando di concorso. Il ricorrente non contesta, infatti, che gli attestati di servizio da lui presentati documentino soltanto l’esperienza descritta supra al punto 32. Orbene, occorre rilevare che tale esperienza è acquisita a livello regionale o nazionale in settori non strettamente collegati alle istituzioni, ai programmi o alle politiche comunitarie.

35
Inoltre, nel considerare che l’esperienza descritta dal ricorrente non permette di possedere una conoscenza approfondita delle istituzioni, dei programmi e delle politiche dell’Unione europea, la commissione giudicatrice applica il criterio del bando di concorso secondo il quale il candidato deve «possedere una profonda conoscenza delle istituzioni, dei programmi e delle politiche dell’Unione europea».

36
Infine, il giudizio espresso dalla commissione giudicatrice, secondo il quale un’esperienza professionale acquisita principalmente in Italia nell’ambito di istituzioni regionali non consente di attestare una conoscenza approfondita delle istituzioni, dei programmi e delle politiche dell’Unione europea, non è manifestamente errato. Tale conclusione è corroborata dal fatto che il ricorrente medesimo ammette di non avere conoscenza delle istituzioni comunitarie allorché dichiara nel ricorso che «[l]a partecipazione al concorso (…) sarebbe stata un trampolino di lancio verso la conoscenza delle istituzioni comunitarie». Pertanto, le decisioni della commissione giudicatrice che rigettano la candidatura del ricorrente, contrariamente a quanto questi sostiene, non sono infondate né a fortiori viziate da un errore manifesto di valutazione in proposito.

37
Con la stessa censura il ricorrente contesta la fondatezza della decisione 17 luglio 2003 con cui l’APN rigetta il suo reclamo. Siccome questa decisione dell’APN rigetta il reclamo del ricorrente per lo stesso motivo su cui si fonda la decisione della commissione giudicatrice presa a seguito del riesame, la censura del ricorrente contro questa decisione è infondata. A tale proposito non si riscontra alcun errore manifesto di valutazione.

38
Di conseguenza, la censura del ricorrente secondo la quale il rigetto della sua candidatura sarebbe infondato dev’essere respinta.

ii) Sulla censura relativa all’arbitrario rigetto della candidatura del ricorrente

39
Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo, secondo la quale il rigetto della candidatura del ricorrente è avvenuto in maniera arbitraria poiché la commissione giudicatrice disporrebbe di un potere di valutazione arbitrario, dalla giurisprudenza citata al precedente punto 30 risulta che la commissione giudicatrice dispone di un ampio potere discrezionale nell’applicazione dei criteri indicati nel bando di concorso.

40
Questa stessa giurisprudenza precisa, tuttavia, che, da un lato, le valutazioni discrezionali della commissione giudicatrice sono limitate dalle norme che disciplinano i suoi lavori. Al riguardo occorre rilevare che, nella fattispecie, i lavori della commissione giudicatrice erano inquadrati dal bando di concorso e dalle norme dello Statuto che prevedono la procedura di concorso nell’allegato III. Dall’altro lato, le decisioni della commissione giudicatrice sono soggette al sindacato giurisdizionale del Tribunale che, nell’ambito del controllo di legittimità, può essere indotto ad annullare le decisioni della commissione giudicatrice in caso di errore manifesto o di violazione delle dette norme. Ne discende che i lavori della commissione giudicatrice non sono arbitrari.

41
Il ricorrente asserisce dunque a torto che la commissione giudicatrice dispone di un potere di valutazione arbitrario. Pertanto anche questa sua censura dev’essere respinta.

iii) Sulla censura relativa alla portata limitata dell’onere di presentare prove documentali

42
Per quanto riguarda, infine, la terza parte del primo motivo, secondo la quale il bando di concorso richiederebbe una prova documentale solamente dell’esperienza manageriale, il Tribunale ricorda che la commissione giudicatrice è tenuta all’osservanza del bando di concorso e, in particolare, delle condizioni d’ammissione ivi fissate. La funzione essenziale del bando di concorso, quale concepita nello Statuto, è infatti quella di informare gli interessati con la massima precisione possibile circa la natura dei requisiti richiesti per occupare il posto in questione, affinché essi possano, da un lato, valutare se presentare la propria candidatura e, dall’altro, capire quali documenti siano importanti per i lavori della commissione giudicatrice e debbano per ciò essere allegati all’atto di candidatura (sentenze del Tribunale 23 gennaio 2002, causa T‑386/00, Gonçalves/Parlamento, Racc. PI pagg. I‑A‑13 e II‑55, punto 73, e Petrich/Commissione, citata supra al punto 30, punto 34). Il Tribunale osserva, inoltre, che in un concorso per titoli ed esami è generalmente prassi, tenuto conto degli obiettivi stessi di un tale concorso, dimostrare mediante attestati le conoscenze richieste.

43
Nella fattispecie, il bando di concorso indica tra le condizioni d’ammissione figuranti al punto 2, intitolato «Esperienza professionale», della sezione A.II una profonda conoscenza delle istituzioni e delle questioni politiche, economiche e sociali dell’Italia, una profonda conoscenza delle istituzioni, dei programmi e delle politiche dell’Unione europea, nonché un’esperienza manageriale.

44
Dopo aver enumerato le condizioni di ammissione, il bando di concorso indica espressamente che «[la suddetta] esperienza deve essere comprovata da attestati che precisino le date di inizio e fine delle prestazioni, nonché l’esatta natura delle mansioni svolte». Questo requisito probatorio è evidenziato nel bando di concorso mediante l’uso del grassetto.

45
Vero è che il bando di concorso avrebbe potuto indicare espressamente e singolarmente per ciascuna esperienza professionale enumerata al punto 2 della sezione A.II del bando di concorso che occorreva produrre attestati, tuttavia l’ultimo capoverso del punto 2 della sezione A.II, visto come è intitolato l’intero punto 2, dev’essere interpretato nel senso che occorreva presentare attestati per ciascuna esperienza professionale elencata ai capoversi precedenti del punto 2 della sezione A.II del bando di concorso.

46
Il titolo «Esperienza professionale» del punto 2 della sezione A.II del bando di concorso indica chiaramente che ogni requisito cui si fa riferimento all’interno del punto deve essere considerato come esperienza professionale. Di conseguenza, ai termini dell’ultimo capoverso di tale punto, i candidati dovevano produrre una documentazione per ciascuno dei requisiti.

47
Un’interpretazione restrittiva dell’onere di attestazione di cui all’ultimo capoverso del punto 2 della sezione A.II del bando di concorso contravverrebbe, inoltre, a uno degli obiettivi di un concorso per titoli ed esami, ossia consentire una valutazione preliminare delle candidature in base ai titoli.

48
Infine, il fatto che il secondo e il terzo capoverso del punto 2 della sezione A.II del bando di concorso richiedano una «conoscenza» in diversi settori non significa che sia sufficiente giustificare le proprie conoscenze con una formazione specifica, quale una formazione scolastica o di livello universitario. Il Tribunale osserva, infatti, che per requisiti diversi da quelli inerenti all’esperienza professionale il bando di concorso indica specificamente le modalità di presentazione. Per esempio, al punto 1 della sezione A.II del bando di concorso, concernente «Diplomi o titoli di studio», è precisato che i candidati devono presentare una copia del diploma attestante la conclusione degli studi richiesti. Un’interpretazione restrittiva dell’onere di attestazione di cui al punto 2 della sezione A.II del bando di concorso sarebbe quindi contraria alla coerenza del sistema di tale sezione, che prevede specifiche modalità di documentazione dei singoli requisiti ivi prescritti. Pertanto, in considerazione della struttura di questa regolamentazione, le conoscenze richieste al secondo e al terzo paragrafo del punto 2 della sezione A.II dovevano essere dimostrate proprio solo in relazione all’esperienza professionale e non in relazione a una qualsiasi formazione accademica.

49
Così, un’interpretazione al tempo stesso sistematica, ossia in base alla struttura del testo del bando di concorso (v. supra, punti 43‑46 e 48), e teleologica, ossia in base agli obiettivi e alle funzioni del bando di concorso (v. supra, punti 42 e 47), osta alla lettura offerta dal ricorrente dell’ultimo capoverso del punto 2 della sezione A.II del bando di concorso.

50
Di conseguenza, anche la censura del ricorrente relativa alla portata limitata dell’onere di prova documentale di cui al punto 2 della sezione A.II del bando di concorso dev’essere respinta in quanto infondata. Ne discende che il primo motivo dev’essere respinto.

c)     Sulla legittimità del bando di concorso

51
Il ricorrente contesta la legittimità del bando di concorso in quanto quest’ultimo, da un lato, prevede una valutazione della conoscenza da parte dei candidati delle istituzioni, dei programmi e delle politiche comunitarie unicamente in base a prove documentali e, dall’altro, non indica criteri prestabiliti ai quali la commissione giudicatrice deve attenersi nell’esame delle candidature.

52
Il Tribunale osserva innanzi tutto che il ricorrente può, in linea di principio, far valere un’eventuale illegittimità del bando di concorso. Secondo una giurisprudenza costante, i candidati ad un concorso possono far valere l’illegittimità del bando di concorso a fondamento di un ricorso diretto contro una decisione individuale di non ammissione presa dalla commissione giudicatrice del concorso, purché provino l’esistenza di un nesso diretto tra le asserite irregolarità del bando e la decisione di non ammissione (v., in particolare, sentenze della Corte 6 luglio 1988, causa 164/87, Simonella/Commissione, Racc. pag. 3807, punto 19, e causa 181/87, Agazzi Leonard/Commissione, Racc. pag. 3823, punto 24; sentenza del Tribunale 16 settembre 1993, causa T‑60/92, Noonan/Commissione, Racc. pag. II‑911, punti 21‑29, confermata dalla sentenza della Corte 11 agosto 1995, causa C‑448/93 P, Commissione/Noonan, Racc. pag. I‑2321, punti 17‑19, e sentenza del Tribunale 17 dicembre 1997, causa T‑225/95, Chiou/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑423 e II‑1135, punto 62). Solo nei casi in cui l’esistenza di un nesso del genere non è stata dimostrata è stato dichiarato che i candidati ad un concorso non dispongono di tale possibilità (sentenza del Tribunale 26 ottobre 2004, causa T‑207/02, Falcone/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, e la giurisprudenza ivi menzionata).

53
Nella fattispecie, la candidatura del ricorrente è stata respinta perché i documenti giustificativi allegati al fascicolo di candidatura e il percorso professionale che ne risultava non erano idonei ad attestare che egli aveva una profonda conoscenza delle istituzioni e delle politiche comunitarie quale richiesta dal bando di concorso. Ora, il ricorrente contesta il bando di concorso facendo valere l’assenza di criteri nello stesso e l’inadeguatezza di una valutazione della conoscenza delle istituzioni e delle politiche comunitarie in base a prove documentali. Ciò considerato, il Tribunale ritiene che le censure vertenti sull’irregolarità delle condizioni di ammissione prescritte dal bando di concorso abbiano un nesso diretto con la decisione impugnata e siano pertanto invocabili da parte del ricorrente.

54
Quanto, poi, alla valutazione sulla base dei documenti, dall’art. 29, n. 1, dello Statuto risulta che, per assegnare i posti vacanti in un’istituzione, l’APN bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami, in conformità della procedura di concorso stabilita nell’allegato III dello Statuto, dopo avere esaminato le possibilità di promozione e di trasferimento all’interno dell’istituzione, le possibilità di organizzare concorsi interni nell’ambito dell’istituzione nonché le domande di trasferimento presentate da dipendenti di altre istituzioni delle tre Comunità europee.

55
La giurisprudenza precisa al riguardo che spetta all’APN scegliere, in conformità dell’art. 29 dello Statuto, la procedura più adatta per provvedere alla copertura di un posto vacante (sentenza della Corte 8 giugno 1988, causa 135/87, Vlachou/Corte dei conti, Racc. pag. 2901, punto 23). All’uopo l’APN dispone di un ampio potere discrezionale per determinare i criteri d’idoneità ai posti da coprire e per stabilire, in base a tali criteri e nell’interesse del servizio, le condizioni e le modalità del concorso (sentenza del Tribunale 16 ottobre 1990, causa T‑132/89, Gallone/Consiglio, Racc. pag. II‑549, punto 27).

56
Il Tribunale si limita, allora, a verificare se, nell’esercizio del suo potere discrezionale nell’ambito delle disposizioni applicabili e del bando di concorso, l’APN non abbia commesso un errore manifesto.

57
Il solo fatto che l’APN abbia organizzato un concorso per titoli ed esami in cui la verifica della conoscenza delle istituzioni, dei programmi e delle politiche comunitarie dei candidati è fatta su base documentale non rende il bando di concorso irregolare. L’art. 29, n. 1, dello Statuto prevede espressamente la possibilità che l’APN organizzi un concorso per titoli ed esami. Inoltre, l’art. 5 dell’allegato III dello Statuto dispone che la commissione giudicatrice compili un elenco dei candidati ammessi alle prove che soddisfano le condizioni fissate al riguardo dal bando di concorso, dopo aver preso conoscenza dei fascicoli dei candidati. Peraltro il ricorrente non ha indicato come, operando questa scelta, l’APN avrebbe violato una delle disposizioni applicabili o commesso un errore manifesto tale da inficiare la propria valutazione nel caso di specie.

58
Quanto, infine, all’argomento del ricorrente vertente sull’assenza nel bando di concorso di criteri in base ai quali la commissione giudicatrice avrebbe dovuto valutare l’ammissione allo stesso, è sufficiente ricordare che la parte A del bando precisa che il posto da coprire è quello di capo della Rappresentanza della Commissione a Roma e che il concorso deve permettere alla Commissione di assumere un funzionario di livello universitario, altamente qualificato e in possesso di una grande esperienza professionale, in grado di assumere funzioni direttive di livello superiore che comportano grandi responsabilità.

59
Questa parte del bando di concorso descrive, inoltre, la natura delle funzioni che dovrà assolvere il capo della Rappresentanza della Commissione a Roma (sezione A.1 del bando), nonché il profilo del candidato e le condizioni di ammissione al concorso (sezione A.II del bando).

60
Infine, in quest’ultima sezione, il bando di concorso precisa, in particolare, le condizioni relative ai titoli universitari, all’esperienza professionale e alle conoscenze linguistiche.

61
In tale contesto, non si può sostenere che il bando di concorso è privo di criteri in base ai quali debba essere valutata l’ammissione al concorso.

62
Ne consegue che le censure vertenti sull’irregolarità del bando di concorso devono essere respinte in quanto infondate.

B – Sulla domanda di risarcimento danni

1. Argomenti delle parti

63
Il ricorrente sostiene che, poiché la sua partecipazione al concorso gli avrebbe permesso di accedere alla conoscenza delle istituzioni comunitarie e di acquisire qualifiche ed esperienze idonee per assolvere funzioni superiori a quelle dallo stesso già assunte sia in Italia che nella Comunità europea, e tale partecipazione gli è stata ingiustamente rifiutata, in via subordinata la Commissione dev’essere condannata, ai sensi degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE, a risarcire tutti i danni patrimoniali e morali per un ammontare da valutare in corso di causa o, in subordine, per l’importo che il Tribunale riterrà opportuno stabilire in via equitativa.

64
Il ricorrente sostiene, d’altra parte, che, contrariamente a quanto asserito dalla convenuta, la sua domanda di risarcimento allegata alle domande di annullamento è stata presentata come domanda autonoma.

65
Infine, egli contesta il fatto che le tre condizioni integranti una responsabilità extracontrattuale non siano, nel caso di specie, né precisate né presenti. Secondo il ricorrente, l’illegittimità del comportamento delle istituzioni comunitarie risiede nella sua esclusione illecita dal concorso generale COM/A/4/02. Tale esclusione giustificherebbe una domanda di risarcimento in via equitativa, senza bisogno di quantificazione della stessa.

66
La convenuta ritiene sostanzialmente che le conclusioni del ricorrente dirette al risarcimento dei danni siano irricevibili in quanto non soddisfano le condizioni dell’art. 21 dello Statuto della Corte e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale. In subordine, ritiene queste conclusioni infondate.

2. Giudizio del Tribunale

67
Il Tribunale osserva, in via preliminare, che è l’art. 236 CE che conferisce al giudice comunitario competenza a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità ed i suoi agenti, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi. Tale disposizione dev’essere intesa nel senso che si applica, in maniera esclusiva, a coloro che hanno lo status di dipendente di ruolo o di agente diverso da quello locale e a coloro che rivendicano tale status. Infatti, gli artt. 90 e 91 dello Statuto relativi ai mezzi di ricorso non riguardano solo i dipendenti in servizio, ma anche i candidati ad un posto o a un concorso generale (ordinanza del Tribunale 2 maggio 2001, causa T‑208/00, Barleycorn Mongolue e Boixader Rivas/Consiglio e Parlamento, Racc. PI pagg. I‑A‑103 e II‑479, punti 26‑28 e giurisprudenza ivi menzionata).

68
Pertanto, la domanda di risarcimento danni sollevata nel presente procedimento dev’essere intesa nel senso che rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 236 CE e degli artt. 90 e 91 dello Statuto e non in quello degli artt. 235 CE e 288 CE come sostiene il ricorrente (v., per esempio, sentenza del Tribunale 14 ottobre 2004, causa T‑255/02, H/Corte di giustizia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 48).

69
Il Tribunale ritiene poi che, nonostante la formulazione poco chiara della domanda di risarcimento danni del ricorrente, dalle memorie dello stesso risulti a sufficienza che tale domanda si fonda su un’asserita illegittimità delle decisioni di rigetto della sua candidatura al concorso generale COM/A/4/02.

70
Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, la domanda diretta al risarcimento del danno materiale o morale dev’essere respinta se presenta una stretta connessione con la domanda di annullamento, già respinta in quanto infondata (v., per esempio, sentenze del Tribunale 5 febbraio 1997, causa T‑207/95, Ibarra Gil/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑13 e II‑31, punto 88; 5 febbraio 1997, causa T‑211/95, Petit Laurent/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑21 e II‑57, punto 88, e Pyres/Commissione, citata supra al punto 30, punto 85).

71
Nella fattispecie, dall’esame dei motivi dedotti dal ricorrente a sostegno delle sue conclusioni dirette all’annullamento non è emersa alcuna illegittimità nel comportamento della convenuta e dunque nessun atto che possa implicarne la responsabilità.

72
Ciò considerato, occorre respingere la domanda di risarcimento del ricorrente.


Sulle spese

73
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, l’art. 88 del medesimo regolamento prevede che, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restino a loro carico. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, occorre decidere che ciascuna parte sopporterà le proprie spese, conformemente alla domanda in tal senso della convenuta.


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)
Il ricorso è respinto.

2)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Jaeger

Azizi

Cremona

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 marzo 2005.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

M. Jaeger


1
Lingua processuale: l'italiano.