Language of document : ECLI:EU:T:2006:332

Causa T‑274/02

Ritek Corp. e Prodisc Technology Inc.

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Dumping — Compact disc registrabili originari di Taiwan — Determinazione del margine di dumping — Scelta del metodo di calcolo asimmetrico — Andamento dei prezzi all’esportazione diverso in relazione agli acquirenti, alle regioni o ai periodi — Tecnica detta “dell’azzeramento”»

Massime della sentenza

1.      Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping

(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 11)

2.      Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping

(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2)

3.      Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping

(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 11)

4.      Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping

(Accordo relativo all’applicazione dell’art. VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «codice antidumping del 1994», art. 2.4.2; regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 11)

5.      Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping

(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 11)

1.      In materia di difesa contro le pratiche di dumping, la funzione del metodo asimmetrico è quella di riflettere il reale margine di dumping praticato nel caso in cui, essendo stata constatata una differenza nell’andamento dei prezzi all’esportazione, indipendentemente dalla sua causa, gli altri due metodi non vi riescano. La questione dell’esistenza di un determinato andamento dei prezzi all’esportazione diverso in relazione agli acquirenti è una questione meramente oggettiva e non rileva, pertanto, la presenza o l’assenza di un’intenzione fraudolenta all’origine di tale situazione. Esigere la prova dell’intenzionalità significherebbe impedire il ricorso al metodo asimmetrico in casi in cui tale metodo sia peraltro il solo in grado di riflettere il vero margine di dumping praticato e significherebbe quindi impedire, attraverso la creazione di una condizione non prevista dall’art. 2, n. 11, del regolamento antidumping di base n. 384/96, il corretto funzionamento di tale disposizione.

Ciò non esclude che il dumping possa essere un atto deliberato, suscettibile di tentativi di dissimulazione, e quindi che la constatata differenza nell’andamento dei prezzi all’esportazione possa essere il risultato di una manovra da parte degli esportatori. Tuttavia, niente indica, anzi, che il metodo asimmetrico è stato previsto solo per combattere i casi di dissimulazione intenzionale del dumping. Infatti, il ricorso al metodo asimmetrico non dipende dalla constatazione da parte delle istituzioni di un’intenzione di dissimulare il dumping, ma unicamente dalla constatazione che l’utilizzo dei metodi simmetrici avrebbe per effetto di «dissimulare» tecnicamente, o addirittura di «mascherare», il vero margine di dumping, ossia non permetterebbe di valutarlo correttamente.

Ciò è corroborato dal fatto che la nozione di intenzionalità è estranea, in generale, alla normativa antidumping. Non è infatti richiesto da nessuna parte nel regolamento di base che le istituzioni provino l’intenzionalità per determinare l’esistenza di un dumping o quella di un danno.

(v. punti 54-55, 58)

2.      La constatazione dell’esistenza di un dumping, prima tappa nell’esame della questione se occorra imporre un dazio antidumping, si fonda su un confronto puramente oggettivo tra il valore normale e i prezzi all’esportazione. Tale confronto, condotto secondo le disposizioni dell’art. 2 del regolamento antidumping di base n. 384/96, si fonda sull’esame dei dati contabili ed economici delle imprese interessate e non comporta assolutamente la ricerca delle cause del livello dei prezzi interni e del livello dei prezzi all’esportazione. Le ragioni per le quali un esportatore può essere stato indotto a vendere sul suo mercato interno a prezzi inferiori ai suoi costi di produzione, o a vendere nella Comunità a prezzi inferiori al valore normale, sono irrilevanti per il calcolo del dumping. L’esportatore non può quindi pretendere che si debbano considerare i prezzi interni realmente praticati e non un valore normale ricostruito, per il motivo che la pressione sui prezzi esercitata dai concorrenti lo avrebbe costretto a vendere sul proprio mercato interno al di sotto dei suoi costi di produzione. Egli non può neanche contestare l’esistenza di un dumping per il motivo che il livello dei prezzi nella Comunità lo avrebbe costretto ad esportare al di sotto del valore normale.

(v. punto 59)

3.      Nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni comunitarie godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare. Ne deriva che il controllo del giudice comunitario sulle valutazioni delle istituzioni dev’essere limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’assenza di errore manifesto di valutazione di tali fatti o di sviamento di potere.

A tal proposito, l’attuazione da parte delle istituzioni delle disposizioni dell’art. 2, n. 11, del regolamento antidumping di base n. 384/96 e, in particolare, della seconda condizione di applicazione del metodo asimmetrico, relativa all’inadeguatezza dei metodi simmetrici a riflettere il margine di dumping realmente praticato, implica, da parte di tali istituzioni, valutazioni economiche complesse.

Infine le istituzioni, allorché si avvalgono del potere discrezionale loro conferito dal regolamento di base, non sono tenute a specificare dettagliatamente e previamente i criteri che intendono adottare in ogni situazione concreta, anche nei casi in cui esse adottino nuove scelte di principio.

(v. punti 80-82, 86)

4.      La procedura dell’azzeramento è l’operazione attraverso la quale un margine di dumping d’importo negativo, segno di una vendita all’esportazione operata ad un prezzo superiore al valore normale, è azzerato con l’obiettivo di evitare l’effetto di dissimulazione che la considerazione di tale margine di dumping negativo avrebbe sul dumping positivo constatato in altri casi. Pur non essendo menzionato nel codice antidumping 1994 del GATT né nel regolamento antidumping di base n. 384/96, l’azzeramento viene comunemente utilizzato dai paesi importatori e dalle unioni doganali, tra cui la Comunità europea.

La sua applicazione nell’ambito del metodo asimmetrico non è vietata dal testo dell’art. 2.4.2 del codice antidumping 1994, né da quello dell’art. 2, n. 11, del regolamento di base.

(v. punti 97, 103)

5.      L’art. 2, n. 11, del regolamento antidumping di base n. 384/96 prevede, per il calcolo del margine di dumping, l’applicazione di uno fra tre possibili metodi, due dei quali, i metodi simmetrici, costituiscono metodi normali e uno, il metodo asimmetrico, costituisce un metodo eccezionale. La condizione relativa all’esistenza di un andamento dei prezzi all’esportazione differente in relazione ai periodi, agli acquirenti o alle regioni è solo una delle condizioni di applicazione del metodo asimmetrico. La determinazione di tale condizione non ha, dunque, assolutamente come scopo di permettere alle istituzioni di procedere a una scissione del periodo d’inchiesta a seconda dei periodi, degli acquirenti o delle regioni, ai fini di un’applicazione combinata, a seconda di tali periodi, di tali acquirenti o di tali regioni, dell’uno e dell’altro metodo di calcolo. Le istituzioni non possono applicare in modo combinato i metodi di calcolo del margine di dumping.

(v. punto 113)