Language of document : ECLI:EU:T:2011:744

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

14 dicembre 2011

Causa T‑433/10 P

John Allen e altri

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Personale impiegato nell’ambito dell’impresa comune JET – Applicazione di uno status giuridico diverso da quello di agente temporaneo – Risarcimento del danno materiale subito – Termini di ricorso – Tardività – Termine ragionevole»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 13 luglio 2010, Allen e a./Commissione (F‑103/09).

Decisione:      L’impugnazione è respinta. Il sig. John Allen e gli altri 109 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese e le spese sostenute dalla Commissione nell’ambito della presente istanza.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Termini – Domanda di risarcimento danni rivolta a un’istituzione – Osservanza di un termine ragionevole – Fissazione della durata del termine ragionevole – Competenza del giudice dell’Unione – Limiti

(Statuto della Corte di giustizia, art. 46); Statuto dei funzionari, art. 90)

2.      Funzionari – Ricorso – Termini – Domanda di risarcimento danni rivolta a un’istituzione – Osservanza di un termine ragionevole – Criteri di valutazione

(Statuto della Corte di giustizia, art. 46; Statuto dei funzionari, art. 90)

1.      Il rispetto di un termine ragionevole è richiesto in tutti i casi in cui il legislatore ha stabilito un termine o l’ha espressamente escluso. Infatti, il fondamento giuridico per stabilire un termine ragionevole, nel silenzio delle norme, è costituito dal principio della certezza del diritto, il quale osta a che le istituzioni e le persone fisiche o giuridiche agiscano senza limiti di tempo, rischiando di mettere in pericolo la stabilità di situazioni giuridiche consolidate. Pertanto, nel silenzio delle norme, spetta al giudice dell’Unione, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, stabilire la durata del termine ragionevole per presentare una domanda di risarcimento.

Pertanto, non si può considerare che l’assenza di un termine stabilito dallo Statuto implichi di per sé la possibilità di presentare una domanda di risarcimento senza limiti di tempo, in quanto il principio generale del termine ragionevole si applica in tutti i casi, fatte salve le ipotesi in cui il legislatore lo abbia espressamente escluso o abbia espressamente stabilito un termine determinato.

Al riguardo, l’assenza di un termine imposto alla Commissione per avviare un procedimento per inadempimento è una conseguenza della peculiarità di tale procedimento e non può pertanto essere trasposta a un procedimento per il risarcimento dei danni.

(v. punti 26, 31 e 35)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 6 marzo 2001, Dunnett e a./BEI, T‑192/99 (Racc. pag. II‑813, punti da 51 a 54); 6 luglio 2004, Huygens/Commissione, T‑281/01, Racc. FP pagg. I‑A‑203 e II‑903, punti 46, 47 e 49; 5 ottobre 2004, Eagle e a./Commissione, T‑144/02, Racc. pag II‑3381, punti 57 e 58

2.      Quando il giudice dell’Unione è chiamato a stabilire la durata del termine ragionevole da rispettare per presentare una domanda di risarcimento, deve tenere conto delle circostanze del caso di specie. Il termine di prescrizione di cinque anni previsto all’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia, applicato per analogia dal Tribunale della funzione pubblica, consente, attraverso un bilanciamento degli interessi in gioco, da un lato, all’interessato, di disporre di un periodo sufficientemente ampio, a partire dal verificarsi dell’evento dannoso, per valutare l’opportunità di chiedere il risarcimento del danno e per far valere le sue pretese presso l’istituzione coinvolta, e, dall’altro, all’Unione, di proteggere i suoi interessi, in particolare finanziari, a fronte di domande i cui autori avrebbero mostrato una condotta troppo poco diligente.

Pertanto, l’applicazione per analogia, nella causa di cui trattasi, del termine previsto all’articolo 46 dello Statuto della Corte, è giustificata dalla similitudine delle situazioni di fatto in detta causa e in altre cause in cui questo stesso termine è stato applicato.

(v. punti 45 e 46)