Language of document : ECLI:EU:T:2011:601

Causa T‑53/10

Peter Reisenthel

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità da parte della divisione di annullamento — Notifica per fax della decisione della divisione di annullamento — Ricorso dinanzi alla commissione di ricorso — Memoria contenente i motivi del ricorso — Termine di presentazione — Ricevibilità del ricorso — Art. 57 del regolamento (CE) n. 6/2002 — Rettifica di una decisione — Art. 39 del regolamento (CE) n. 2245/2002 — Principio generale del diritto che autorizza la revoca di una decisione illegittima»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 18 ottobre 2011 ?II ‑ 0000

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Decisioni dell’Ufficio — Rettifica —Errore manifesto — Nozione — Violazione dei diritti della difesa — Esclusione

(Regolamento della Commissione n. 2245/2002, art. 39)

2.      Atti delle istituzioni — Revoca — Atti illegittimi — Presupposti — Osservanza di un termine ragionevole e del principio della tutela del legittimo affidamento

3.      Atti delle istituzioni — Scelta della base giuridica — Errore — Annullamento dell’atto — Presupposti

1.      A norma dell’art. 39 del regolamento n. 2245/2002, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari, nelle decisioni dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), possono essere rettificati unicamente gli errori linguistici o di trascrizione nonché gli errori manifesti. Essi sono rettificati, d’ufficio od a richiesta della parte interessata, dall’organo che ha preso la decisione.

Data l’importanza del carattere vincolante del dispositivo di una decisione definitiva emanata da un’autorità competente e in ossequio al principio della certezza del diritto, la norma che consente di apportare, eccezionalmente, rettifiche ulteriori ad una siffatta decisione va interpretata restrittivamente. Pertanto, la nozione di errore manifesto è limitata ad errori formali la cui erroneità risulti chiaramente dal corpo della decisione stessa e che non incidano sulla portata e sulla sostanza di quest’ultima, come caratterizzata dal suo dispositivo e dalla sua motivazione. Per contro, la nozione di errore manifesto non può contemplare l’errore atto a viziare la sostanza della decisione impugnata.

Una violazione dei diritti della difesa risultante dal fatto che una decisione è stata adottata prima della scadenza del termine concesso al ricorrente per presentare le proprie osservazioni non costituisce un errore manifesto ai sensi dell’art. 39 del regolamento n. 2245/2002. Infatti, una violazione simile rappresenta un errore che inficia il procedimento sfociato nell’adozione della decisione e, pertanto, atto a viziare la sostanza della medesima.

(v. punti 35, 37)

2.      È ammessa la revoca retroattiva di un atto amministrativo illegittimo che ha creato diritti soggettivi, purché l’istituzione da cui l’atto promana rispetti le condizioni relative all’osservanza di un termine ragionevole e al legittimo affidamento del beneficiario dell’atto che ha potuto confidare nella sua legittimità.

(v. punto 40)

3.      Nonostante l’esistenza di un altro fondamento giuridico, l’errore nella scelta del fondamento giuridico implica l’annullamento dell’atto di cui trattasi qualora esso sia idoneo a produrre conseguenze sul suo contenuto, in particolare viziando d’irregolarità il procedimento di adozione di tale atto.

(v. punto 41)