Language of document :

Ricorso proposto il 19 agosto 2008 - Arkema France / Commissione

(Causa T-343/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Arkema France (Colombes, Francia) (rappresentanti: avv.ti A. Winckler, S. Sorinas Jimeno e H. Kanellopoulos)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, sulla base dell'art. 230 CE, la decisione adottata dalla Commissione delle Comunità europee in data 11 giugno 2008 nel procedimento COMP/38.695 nella parte riguardante la Arkema;

in subordine, annullare o ridurre, sulla base dell'art. 229 CE, l'importo dell'ammenda che le è stata inflitta tramite tale decisione;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 11 giugno 2008, C (2008) 2626 finale, nel procedimento COMP/38.695-Clorato di sodio, con la quale quest'ultima aveva constatato che talune imprese, tra cui la ricorrente, hanno violato l'art. 81, n. 1, CE, e l'art. 53, n. 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo, ripartendo i volumi di vendita, fissando i prezzi, scambiando le informazioni commercialmente rilevanti sui prezzi e i volumi di vendita e sorvegliando l'esecuzione di tali disposizioni anticoncorrenziali sul mercato del clorato di sodio nello Spazio economico europeo.

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce quattro motivi relativi:

-    ad una violazione delle norme riguardanti l'imputabilità alla società controllante delle infrazioni commesse da una controllata poiché la Commissione avrebbe commesso errori di fatto nell'affermare che la Elf Aquitaine aveva un'influenza determinante sulla politica commerciale della ricorrente;

ad una violazione dei diritti della difesa della ricorrente nonché dei principi di proporzionalità, del non bis in idem, della parità di trattamento e di buona amministrazione, dato che l'importo di base dell'ammenda della ricorrente è stato maggiorato del 90% a titolo di recidiva;

ad una sottostima del valore delle informazioni fornite dalla ricorrente in base alla comunicazione sulla clemenza del 20021 nei limiti in cui essa avrebbe dovuto beneficiare di una riduzione dell'ammenda compresa tra il 30 e il 50%; e

ad errori di diritto e di fatto nonché ad una violazione dei principi di buona amministrazione, di proporzionalità e di parità di trattamento, dato che la Commissione non ha concesso alla ricorrente una riduzione dell'ammenda per avere cooperato nel corso del procedimento amministrativo.

____________

1 - Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).