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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della MFE Marienfelde GMBH, Unternehmen für Ernährung, contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni, modelli), presentato il 24 dicembre 2001

    (Causa T-334/01)

    Lingua processuale

da determinare ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura     

    (lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco)

Il 24 dicembre 2001 la MFE Marienfelde GMBH, Unternehmen für Ernährung, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dagli avv.ti dr. Sabine Rojahn e dr. Stefan Freytag, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni, modelli).

Parte dinanzi alla Commissione di ricorso era anche la Chassot AG, con sede in Belp, Svizzera.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

(annullare la decisione emessa dalla Quarta Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni, modelli) in data 26 settembre 2001 e la decisione di opposizione 28 marzo 2000, n. 601;

(    condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente il marchio comunitario:                Chassot AG

Marchio di cui è stata chiesta la registrazione:     Marchio denominativo                                     "HIPOVITON" per merci                                     della classe 31                                     (foraggio) (                                     Deposito n. 428862

Titolare del diritto di marchio o segno contro cui è stata presentata opposizione:                            La ricorrente

Marchio contro il quale è stata presentata l'opposizione:Marchio tedesco denominativo "HIPOVIT" per merci della classe 31                                                                           (foraggio)

    

Decisione della Divisione di opposizione:        Rigetto dell'opposizione

Decisione della Commissione di ricorso:        Rigetto del reclamo della                                                                      ricorrente

Motivi del ricorso:                (Violazione degli artt. 8 e 15 del regolamento (CE) n. 40/94 1;

                            (erronea interpretazione dell'art. 15 del regolamento;

                            (violazione del diritto alla difesa;

                            (violazione dell'art. 74, n. 1, primo e secondo comma, del regolamento

                            (violazione dell'art. 73 del regolamento

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1 - (Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).