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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Schlüsselverlag J.S. Moser Gesellschaft m.b.H. e di altre sei imprese contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 gennaio 2002

    (Causa T-3/02)

    (Lingua processuale: il tedesco)

Il 10 gennaio 2002 la Schlüsselverlag J.S. Moser Gesellschaft m.b.H., Innsbruck (Austria), la J. Wimmer GmbH, Linz (Austria), la Styria Medien AG, Graz (Austria), la Zeitungs- und Verlags-Gesellschaft m.b.H., Bregenz (Austria), la Eugen Russ Vorarlberger Zeitungsverlag und Druckerei Gesellschaft mbH, Schwarzach (Austria), la "Die Presse" Verlags-Gesellschaft m.b.H., Vienna (Austria), e la "Salzburger Nachrichten" Verlags-Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, Salisburgo (Austria), rappresentate dall'avv. M. Krüger, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

--dichiarare che la convenuta ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE, avendo essa omesso di adottare una decisione in merito alla denuncia presentata dalle ricorrenti, relativa all'attuazione di una concentrazione di dimensione comunitaria notificata ed autorizzata a livello nazionale con ordinanza in data 26.01.2001 dell'Oberlandesgericht Wien in veste di giudice delle cause in materia di concorrenza, o, in subordine, dichiarare che la convenuta ha omesso di pretendere dalle imprese partecipanti alla concentrazione che le venisse notificata tale operazione di concentrazione;

--condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con lettera del 25.5.2001, le ricorrenti, in veste di imprese titolari di quotidiani austriaci, hanno presentato dinanzi alla convenuta una denuncia contro una concentrazione editoriale autorizzata in Austria, alla quale hanno preso parte le società Bertelsmann, Gruner+Jahr, Raffeisen, KURIER-Magazine e NEWS e che ad avviso delle ricorrenti doveva ritenersi di dimensione comunitaria. Congiuntamente alla denuncia è stata fatta richiesta di invitare le imprese partecipanti alla concentrazione a procedere alla notificazione dell'operazione ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89.

In diverse lettere la DG Concorrenza ha sostenuto la tesi secondo cui il suddetto regolamento non sarebbe applicabile alla concentrazione in questione, in quanto si sarebbe verificata nella fattispecie soltanto un'alienazione parziale, alla quale non avrebbero preso parte almeno due imprese aventi ciascuna un fatturato superiore ad euro 250 milioni. Tuttavia, la DG Concorrenza ha fatto presente che tale opinione non era vincolante per la convenuta.

Poiché la convenuta nei due mesi successivi non ha fornito alcun riscontro alla richiesta delle ricorrenti di pronunciare una decisione formale sulla denuncia presentata, le ricorrenti hanno proposto un ricorso per carenza ai sensi dell'art. 232 CE. Le ricorrenti affermano che, in mancanza di una decisione ascrivibile alla convenuta, non è possibile presentare un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale di primo grado e che esse sono direttamente ed individualmente colpite dalla mancata adozione di una decisione da parte della convenuta.

Le ricorrenti fanno valere che la decisione delle autorità nazionali austriache è nulla ai sensi dell'art. 81 CE in connessione al regolamento n. 4064/89, in quanto la Repubblica d'Austria, in contrasto con l'art. 21, n. 2, del detto regolamento, ha applicato la propria normativa nazionale in materia di concorrenza ad una concentrazione di dimensione comunitaria. Le ricorrenti sostengono inoltre che alla concentrazione prendono parte due imprese, il cui fatturato annuo individuale supera la somma di euro 250 milioni e una delle quali non realizza oltre i due terzi del suo fatturato totale all'interno di un solo e medesimo Stato membro. Infine, nel presente caso si sarebbe verificata non una cessione parziale di azienda, bensì una fusione.

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