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Comunicazione sulla GU

 

Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2004, nella causa: T-334/01: MFE Marienfelde GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 1.

[("Marchio comunitario - Procedimento d'opposizione - Marchio anteriore denominativo HIPPOVIT - Domanda di marchio comunitario denominativo HIPOVITON - Uso effettivo del marchio anteriore - Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 - Diritto di essere sentiti")]

    (Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-334/01, MFE Marienfelde GmbH, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dagli avv.ti S. Rojahn e S. Freytag, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. E. Joly e G. Schneider), procedimento in cui la controparte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale, è Vétoquinol AG, già Chassot AG, con sede in Berna (Svizzera), rappresentata dall'avv. A. Kochläuner, avente ad oggetto un ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 26 settembre 2001 (procedimento R 578/2000-4), relativa a un procedimento d'opposizione tra la MFE Marienfelde GmbH e la Vétoquinol AG, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dal sig. N.J. Forwood, presidente, e dai sigg. J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christens, amministratore, ha pronunciato, l'8 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)    La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 settembre 2001 (procedimento R 578/2000-4) è annullata.

2)    Per il resto, il ricorso è respinto.

3)    L'UAMI sopporterà le proprie spese e quelle della ricorrente.

4)    L'interveniente sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 68 del 16.3.2002.