Language of document : ECLI:EU:T:2009:230

Causa T‑285/08

Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Natur‑Aktien‑Index — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Domanda di riforma — Irricevibilità manifesta»

Massime dell’ordinanza

Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Competenza del Tribunale — Riforma di una decisione dell’Ufficio — Valutazione alla luce delle competenze conferite alla commissione di ricorso

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 45, 62, n. 1, 63, n. 3, 126 e 127, n. 1)

È manifestamente irricevibile un capo delle conclusioni diretto a ottenere che il Tribunale modifichi la decisione di una commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), impugnata dinanzi ad esso, ordinando la registrazione presso l’Ufficio del marchio richiesto come marchio comunitario o registrando detto marchio.

Un siffatto capo delle conclusioni costituisce una domanda di riforma ex art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario. A tale riguardo, il potere di riforma del Tribunale ha ad oggetto l’adozione da parte di quest’ultimo della decisione che la commissione di ricorso, in conformità alle disposizioni del regolamento n. 40/94, avrebbe dovuto prendere. Pertanto, la ricevibilità di un capo delle conclusioni diretto alla riforma, da parte del Tribunale, della decisione di una commissione di ricorso deve essere valutata alla luce delle competenze a questa conferite dal regolamento n. 40/94.

Orbene, da un lato emerge dall’art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94 che la commissione di ricorso non è competente a adottare un provvedimento ingiuntivo nei confronti dell’organo da cui promana la decisione esaminata. Infatti, ai sensi di tale disposizione, in seguito all’esame sul merito del ricorso proposto contro la decisione di uno degli organi contemplati dall’art. 57, n. 1, dello stesso regolamento, la commissione di ricorso può esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata, oppure rinviare il fascicolo a detto organo per la prosecuzione della procedura.

Dall’altro lato, in sede di ricorso contro decisioni dell’esaminatore o della divisione di opposizione, ai sensi dell’art. 57, n. 1, del regolamento n. 40/94, una commissione di ricorso non è competente a conoscere di una domanda diretta a farle registrare un marchio comunitario. La registrazione di un marchio comunitario è conseguente all’accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 45 del regolamento n. 40/94, fermo restando che gli organi dell’Ufficio competenti in materia di registrazione di marchi comunitari non adottano, a tale riguardo, decisioni formali che possano costituire oggetto di ricorso. Infatti, dalle disposizioni degli artt. 45, 126 e 127, n. 1, del regolamento n. 40/94 emerge che le competenze attribuite all’esaminatore e alla divisione di opposizione non hanno ad oggetto l’accertamento della sussistenza dell’insieme delle condizioni di registrazione di un marchio comunitario previste dall’art. 45 del regolamento n. 40/94. Ne deriva che, alla luce delle disposizioni dell’art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94, una commissione di ricorso non è competente a decidere della registrazione di un marchio. Non spetta pertanto nemmeno al Tribunale conoscere di una simile domanda in tal senso.

(v. punti 10-17, 20-24)