Language of document : ECLI:EU:F:2014:172

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

25 giugno 2014

Causa F‑120/12

Christèle Coutureau

contro

Ufficio europeo di polizia (Europol)

«Funzione pubblica – Personale di Europol – Convenzione Europol – Statuto del personale di Europol – Decisione 2009/371/JAI – Applicazione del RAA agli agenti di Europol – Mancato rinnovo di un contratto di agente temporaneo a durata determinata – Rifiuto di concedere un contratto di agente temporaneo a durata indeterminata»

Oggetto: Ricorso, proposto a norma dell’articolo 270 TFUE, mediante il quale la sig.ra Coutureau chiede l’annullamento della decisione del 28 novembre 2011 con cui l’Ufficio europeo di polizia (Europol) le ha negato il rinnovo a tempo indeterminato del contratto di agente temporaneo a durata determinata che sarebbe scaduto il 29 febbraio 2012.

Decisione:      Il ricorso è respinto. La sig.ra Coutureau sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dall’Ufficio europeo di polizia.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Concordanza tra reclamo e ricorso – Identità di petitum e di causa petendi – Motivi ed argomenti che non figurano nel reclamo, ma sono ad esso strettamente connessi – Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione

1.      Nelle cause in materia di personale, la domanda formulata dinanzi al giudice dell’Unione può contenere solo i capi di contestazione basati su una causa identica a quella si cui si basano i capi di contestazione elencati nel reclamo, fermo restando che questi ultimi possono essere sviluppati, dinanzi al giudice dell’Unione, mediante deduzione di motivi e argomenti non contenuti necessariamente nel reclamo, ma ad esso strettamente connessi.

Al riguardo, da un lato, poiché il procedimento precontenzioso ha carattere informale e gli interessati agiscono generalmente, in tale fase, senza l’assistenza di un avvocato, l’amministrazione non deve interpretarne i reclami in senso restrittivo, ma deve, al contrario, esaminarli con spirito di apertura e, dall’altro, l’articolo 91 dello Statuto non ha lo scopo di delimitare, in modo rigoroso e definitivo, la fase contenziosa eventuale, qualora il ricorso contenzioso non modifichi né la causa petendi né il petitum del reclamo. Tuttavia, ciò non toglie che occorre, affinché il procedimento precontenzioso previsto dall’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto possa raggiungere il suo obiettivo, che l’amministrazione sia in grado di conoscere in modo sufficientemente preciso le censure che gli interessati formulano nei confronti della decisione contestata.

(v. punti 34 e 35)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 25 ottobre 2013, Commissione/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, punti 73, 76 e 77, e la giurisprudenza citata

2.      Il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a qualsiasi singolo che si trovi in una situazione dalla quale emerga che l’amministrazione abbia fatto sorgere in lui fondate aspettative, fornendogli assicurazioni precise sotto forma di informazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili.

(v. punto 41)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 13 marzo 2013, Mendes/Commissione, F‑125/11, F‑125/11, EU:F:2013:35, punto 62